In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne (25 novembre 2021), BNL ha aderito al rinnovo biennale del “Protocollo d’intesa per favorire il rimborso dei crediti da parte delle donne vittime di violenza di genere” come indicato nell’Accordo stipulato tra ABI e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin Falcri Silcea Sinfub in favore delle donne vittime di violenza di genere.
La Banca, da sempre vicina alle esigenze dei propri Clienti e delle famiglie, ha deciso di garantire un supporto tangibile alle donne che sono vittime di violenza di genere e che decidono di intraprendere un nuovo percorso di vita allontanandosi dagli abusi ed entrando negli appositi percorsi di protezione.
Il Protocollo sottoscritto prevede che le donne vittime di violenza, inserite in percorsi certificati di protezione 1, che si trovino in difficoltà economiche, possano sospendere il pagamento della quota capitale di:
ll periodo di sospensione riguarda la sola quota capitale e ha durata massima pari al periodo di durata del “percorso di protezione” e comunque non oltre i 18 mesi, con allungamento della durata del finanziamento di pari periodo per una durata pari al periodo di sospensione
E’ importante che il mutuo sia in regolare ammortamento al momento della richiesta 2.
La sospensione è operativa entro 30 giorni lavorativi dall’accoglimento della richiesta del cliente (45 gg in caso di finanziamenti cartolarizzati).
Nella sospensione della sola quota capitale la quota interessi, calcolata al tasso contrattuale sul debito residuo (inteso come la parte di debito in termine di quota capitale complessiva erogata dalla banca al netto di quanto rimborsato) al momento della sospensione, viene rimborsata alle scadenze originarie.
Le rate sospese torneranno a decorrere alla fine del periodo di moratoria, mantenendo l’attuale periodicità e determinando un corrispondente allungamento della durata del finanziamento.
La ripresa del processo di ammortamento (addebito delle ordinarie rate, comprensive di quota capitale e quota interessi, come previsto dal contratto di mutuo/prestito) avviene al termine del periodo di sospensione, o della richiesta di riavvio da parte della Cliente, con il corrispondente allungamento del piano di ammortamento per una durata pari al periodo di sospensione.
La sospensione non determina l’applicazione di commissioni nonché di interessi di mora per il periodo di sospensione, salvo per il caso di mancato pagamento della quota interessi.
La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto di mutuo, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria.
Per richiedere la sospensione, le Clienti dovranno sottoscrivere, entro il 25 novembre 2023 salvo proroghe del Protocollo d’intesa, l’apposito Modulo di richiesta presso la propria Agenzia di riferimento, allegando la Certificazione dell'inizio del "percorso di protezione" rilasciato dai servizi sociali del Comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio.
La tua Agenzia di riferimento è a disposizione per qualunque ulteriore chiarimento o valutazione di soluzione alternativa Potrai contattare il tuo Gestore per fissare un appuntamento e avere tutte le informazioni di cui necessiti e avviare insieme la richiesta, a fronte della quale riceverai il piano di ammortamento aggiornato per il tuo finanziamento.
NOTE LEGALI
[1] Percorsi di protezione certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio.
[2] La sospensione non si applica in maniera automatica ai mutui “deteriorati” ossia con rate insolute oltre i 90 gg e alle operazioni di cessione del quinto di cui al DPR n.180 del 1950.
Questa pagina è in continuo aggiornamento. Ultimo aggiornamento 22/12/2021