Il 26 agosto 2020 è entrato in vigore il D. Lgs. 100/2020 che ha recepito in Italia la Direttiva dell’Unione Europea 2018/822. Tale direttiva, meglio conosciuta come DAC6, disciplina la cooperazione amministrativa tra amministrazioni fiscali all’interno dell’Unione Europea al fine di incentivare la collaborazione e contrastare le pratiche di elusione fiscale transnazionali.
Tale normativa richiede agli intermediari, o in taluni casi ai contribuenti, di raccogliere le informazioni relative a determinati meccanismi fiscali transfrontalieri particolarmente aggressivi che soddisfino dei criteri predefiniti (c.d. “hallmarks” o “elementi distintivi” indicati nel decreto di recepimento della direttiva in esame e qualificati quali “indici di rischio di elusione o evasione fiscale”) e di comunicarle alle competenti autorità locali.
In particolare, in base alla normativa italiana, un meccanismo fiscale transfrontaliero, oggetto di comunicazione all’Agenzia delle Entrate, consiste in uno schema, accordo o progetto per il quale siano presenti uno o più “elementi distintivi” e che riguardano l’Italia e una o più giurisdizioni estere al verificarsi delle seguenti condizioni:
La Direttiva DAC6 si rende applicabile dal 1° luglio 2020 e, ai fini della segnalazione, è possibile ripartire le operazioni in tre categorie a seconda del periodo in cui sono state effettuate; in particolare, i meccanismi transfrontalieri si considerano:
La Direttiva prevede che la Banca, insieme agli altri Intermediari come ad esempio le assicurazioni e i consulenti fiscali e legali, abbia l’obbligo di comunicare alle autorità competenti, nel rispetto della tempistica prevista, le informazioni riguardanti i citati meccanismi fiscali transfrontalieri che soddisfano determinati criteri che li rendono particolarmente aggressivi e, quindi, rilevanti ai fini della segnalazione.
Relativamente ai meccanismi che la Banca è tenuta a segnalare retroattivamente per il periodo 25 giugno 2018 - 31 dicembre 2020 e a partire dal 1 gennaio 2021 e identificati come segnalabili dopo l’attuazione, la Banca informerà la Clientela interessata per condividere quanto fatto ed evitare segnalazioni multiple all’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui se ne fosse fatto carico in autonomia anche il Cliente.
Tali informazioni verranno in seguito scambiate con le omologhe autorità locali degli altri Stati Membri dell’UE su base trimestrale.