La trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari è disciplinata dal Testo Unico Bancario (TUB) e dalle relative disposizioni attuative della Banca d’Italia.
La trasparenza relativa ai servizi di investimento e agli strumenti finanziari è disciplinata dal Testo Unico della Finanza (TUF) e dalle relative disposizioni attuative della Consob.
La documentazione presente in questa sezione è in formato scaricabile ed è disponibile presso le filiali BNL d'Italia.
Per gli aumenti di capitale c.d. iperduilitivi (operazioni di aumento di capitale con diritto d’opzione caratterizzate dall’emissione di un numero di nuove azioni molto elevato rispetto al numero di azioni in circolazione ad un prezzo fortemente scontato rispetto a quello di mercato), è possibile ricevere le nuove azioni in ciascun giorno dell’aumento di capitale, a partire dal terzo giorno, e non soltanto al termine del periodo dell’aumento. In tale ipotesi, viene meno - qualora avvenga la pubblicazione di un supplemento al prospetto - la facoltà di revocare l’ordine conferito. In mancanza di espressa richiesta da parte del cliente aderente all’aumento di capitale di usufruire della consegna anticipata, la Banca procederà alla consegna dei nuovi titoli azionari al cliente stesso al termine del periodo dell’aumento di capitale. Gli aumenti di capitale che non saranno classificati da Borsa Italiana come “iperdiluitivi” continueranno ad essere gestiti con le attuali regole, con la consegna delle nuove azioni – in caso di adesione - interamente alla fine dell’operazione.
Comunicazione Consob – Aumenti di capitale iperdiluitivi – Modello rolling
Dal 3 gennaio 2018, sono in vigore le disposizioni della nuova Direttiva Europea MiFID II sui servizi d’investimento (Dir. n.2014/65/UE) e del Regolamento MiFIR sui mercati finanziari (600/2014/UE), introdotte per sviluppare un mercato unico europeo dei servizi e prodotti finanziari, i n cui siano assicurate la trasparenza e la protezione degli investitori.
Per consentire alla clientela di operare con le maggiori tutele previste e di scegliere consapevolmente fra le opportunità introdotte dalle nuove norme, la Banca ha adottato interventi di miglioramento delle procedure e ha provveduto ad aggiornare il contratto per la prestazione dei servizi d’investimento e accessori (“CUF”), nonché il Questionario di Profilazione, disponibile anche online per i clienti dei Canali Diretti, che permetterà alla Banca di assegnare il profilo più corretto per valutare l'appropriatezza o l’adeguatezza delle disposizioni d’investimento conferite da ciascun investitor
Sono a disposizione della clientela alcuni documenti informativi sui principali adempimenti previsti dalla MiFID 2.
La BNL in tutte le attività istituzionali di Compravendita nei vari mercati, di regolamento delle operazioni degli strumenti finanziari, nonché nelle attività di Custodia ed Amministrazione Titoli della clientela, si avvale principalmente della Depositaria del Gruppo BNP Paribas che a sua volta utilizza, in taluni casi, Sub-Depositari selezionati tra quelli di primaria importanza a livello locale ed internazionale.
A seconda del singolo strumento finanziario posseduto dalla clientela nel deposito titoli presso la BNL, vengono utilizzati specifici Depositari e Sub-Depositari; le principali discriminanti nell’utilizzo di un sub-depositario dipendono da:
Nei documenti allegati è possibile visionare l’elenco di tutti i Depositari e Sub-Depositari utilizzati da BNL tramite la società del Gruppo BNP Paribas denominata BNP Paribas Securities Services.
Con efficacia 01/10/2022, BNP Paribas Securities Services è stata incorporata in BNP Paribas SA – Succursale Italia, senza alcun impatto sui servizi erogati.
Pubblicazione per ciascuna classi di strumenti finanziari, delle prime 5 sedi di esecuzione e Brokers utilizzati e di una sintesi dell’analisi e delle conclusioni tratte dal monitoraggio approfondito della qualità di esecuzione ottenuta nelle sedi di esecuzione in cui ha eseguito e dei Brokers cui ha trasmesso gli ordini dei Clienti l’anno precedente.
I decreti legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 hanno recepito la direttiva europea 2014/59/UE - c.d. BRRD - Bank Recovery and Resolution Directive che introduce - in Italia e in tutti i paesi dell’Unione - regole uniformi per prevenire e gestire le eventuali crisi delle banche, garantire la continuità dei servizi (ad esempio, i depositi e i servizi di pagamento) ed evitare che il costo di un eventuale salvataggio sia sostenuto direttamente dallo Stato, cioè da tutta la collettività.
Per maggiori informazioni, ti invitiamo a consultare i documenti informativi e i link qui di seguito riportati.
Sito del Fondo Interbancario di tutela dei depositi
Documento della Banca d'Italia sulla gestione delle crisi bancarie
Decreto legislativo 180 del 16 novembre 2015
Decreto legislativo 181 del 16 novembre 2015
Dal 10 marzo 2021 è in vigore il Regolamento europeo 2019/2088 SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation - che stabilisce norme armonizzate sulla trasparenza in tema di integrazione dei rischi di sostenibilità (cioè degli eventi o condizioni di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verificano, potrebbero provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell’investimento) e di considerazione degli effetti negativi sulla sostenibilità nei processi decisionali in materia di consulenza sugli investimenti e di gestione di portafoglio.
Informazioni sugli eventi societari in corso – per esempio offerte di acquisto (OPA), offerte di scambio (OPSC), offerte di acquisto e scambio (OPAS), convocazioni assembleari – che potrebbero riguardare titoli detenuti in portafoglio da clienti della Banca.
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