Sussiste inadempimento quando l'intermediario:
Sussiste mancata cooperazione al funzionamento della procedura, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:
BNL SpA Gruppo BNP Paribas comunica di non aver adempiuto le Decisioni ABF nn. 13545/21, 15101/21, 17667/21,16121/21, 22157/21, 17056/21 con le quali l’ABF ha riconosciuto ai ricorrenti il rimborso integrale dell’importo dei bonifici effettuati via app e dagli stessi disconosciuti, per presunte frodi avvenute tramite il metodo del cd. SIM swap, con il quale l’operatore telefonico ha attribuito un duplicato della SIM telefonica a soggetto diverso dal ricorrente, consentendogli di sostituirsi al vero titolare dell’utenza telefonica e di effettuare le operazioni in luogo dello stesso.
Le decisioni non sono state adempiute in quanto la Banca ritiene sussistano fondate argomentazioni giuridiche per una diversa attribuzione delle responsabilità nella determinazione dell’evento fraudolento.
La decisione n. 17234 del 20/7/2021 emessa dal Collegio di Milano è stata adempiuta parzialmente in ritardo a causa della estrema difficoltà e laboriosità a rintracciare le operazioni di cui alla predetta decisione.
Inoltre comunica di non aver adempiuto la decisione n.16457/21 con la quale l’’ABF ha riconosciuto alla ricorrente il rimborso integrale dell’importo del bonifico effettuato via app e dalla stessa disconosciuto, per presunta frode eseguita tramite la tecnica dello spoofing. La decisione non è stata adempiuta in quanto la banca ritiene che il colpevole scarico da parte della ricorrente di una app malevola che consente il controllo a distanza del device e la sua successiva attivazione (cd. Tecnica dello “spoofing”) abbiano reso possibile la frode. Pertanto ci sono fondate argomentazioni giuridiche per una diversa attribuzione della responsabilità nella causazione dell’evento, avuto riguardo alla collaborazione particolarmente attiva da parte del cliente.
BNL SpA comunica di non aver adempiuto la Decisione ABF n. 25649/21 del Collegio di Roma con la quale l’ABF ha riconosciuto al ricorrente il rimborso integrale dell’importo dei bonifici effettuati via app e dallo stesso disconosciuti. La decisione non è stata adempiuta in quanto la Banca ritiene sussistano fondate argomentazioni giuridiche per una diversa attribuzione delle responsabilità nella determinazione dell’evento fraudolento, in particolare: le credenziali di sicurezza sono state rivelate dallo stesso ricorrente al frodatore e non già “rese accessibili a soggetti diversi dall’utente” da parte della Banca; la Banca ha provato la colpa grave del ricorrente; lo spoofing (tecnica fraudolenta utilizzata per ottenere le credenziali del cliente) perpetrato - nel caso specifico – in danno del ricorrente non può più essere considerato uno strumento di frode sofisticato, perché riconoscibile, come da orientamento ormai consolidato dei Collegi ABF.
Le decisioni inadempiute sono consultabili nella apposita sezione del sito dell’ABF.