Sussiste inadempimento quando l'intermediario:
- non esegue o esegue solo in parte la prestazione imposta dalla decisione dell'Arbitro Bancario Finanziario;
- non rimborsa al cliente i 20 euro versati come contributo spese, se il ricorso è stato accolto anche solo in parte;
- non versa alla Banca d'Italia il contributo spese dovuto se il ricorso viene accolto anche solo in parte.
Sussiste mancata cooperazione al funzionamento della procedura, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:
- ripetute omissioni nell’invio della documentazione utile ai fini della valutazione del ricorso
- mancata produzione della documentazione richiesta dal Collegio
- mancato versamento dei contributi dovuto ai membri dei Collegi designati dalle associazioni degli intermediari.
BNL SpA Gruppo BNP Paribas comunica di non aver adempiuto le seguenti Decisioni ABF:
- nn. 9613/24, 10642/24, 9152/24, 11139/24, 10515/24 con cui l’Arbitro, nel contesto di una operazione eseguita in frode, ha ritenuto che la Banca non abbia soddisfatto l’onere di provare l’autenticazione forte dell’operazione contestata; la decisione non è stata adempiuta in quanto la Banca ritiene che non siano stati oggetto di esame adeguato i LOG prodotti, attraverso i quali l’intermediario ha dimostrato di essersi dotato di un sistema di autenticazione forte, rispettoso della normativa regolamentare applicabile ai prestatori dei servizi di pagamento;
- n. 9918/24, con cui l’Arbitro, nel contesto di una operazione eseguita in frode, ha riconosciuto un concorso di colpa dell’intermediario resistente nella determinazione del danno subito dal ricorrente che la Banca ha ritenuto non sussistere;
- nn. 9005/24, 9620/24, 10726/24, 11132/24, 11133/24, 11134/24, 11137/24, 11138/24, 12410/24, 13392/24, 319/25, 324/25, 739/25 con cui l’Arbitro, nel contesto di operazioni eseguite in frode, ha ritenuto che la Banca non abbia soddisfatto l’onere di provare l’autenticazione forte delle operazioni contestate; ogni singola decisione elencata non è stata adempiuta in quanto la banca ritiene che non siano stati oggetto di esame adeguato i LOG prodotti, attraverso i quali, l’intermediario ha dimostrato di essersi dotato di un sistema di autenticazione forte, rispettoso della normativa regolamentare applicabile ai prestatori dei servizi di pagamento;
- nn. 1944/25, 1989/25, 2101/25, 2095/25, 2810/25, 3143/25 con cui l’Arbitro, nel contesto di operazioni eseguite in frode, ha ritenuto che la Banca non abbia soddisfatto l’onere di provare l’autenticazione forte delle operazioni contestate; la singola decisione elencata non è stata adempiuta in quanto la banca ritiene che non siano stati oggetto di esame adeguato i LOG prodotti, attraverso i quali, l’intermediario ha dimostrato di essersi dotato di un sistema di autenticazione forte, rispettoso della normativa regolamentare applicabile ai prestatori dei servizi di pagamento;
- n. 286/25, con cui l’Arbitro ha riconosciuto al ricorrente il diritto di ottenere chiarimenti sulle ragioni del dissequestro e del blocco per pignoramento del conto corrente e consegna di documentazione contabile; la Banca ha fornito le informazioni disponibili nel contesto delle proprie controdeduzioni e trasmesso la documentazione contabile;
- n. 2663/25, con cui l’Arbitro ha riconosciuto al ricorrente il diritto al risarcimento del danno per mancata esecuzione di due disposizioni di pagamento; decisione che la Banca non ha adempiuto in quanto ha ritenuto non valorizzata la colpa del ricorrente nella causazione del danno;
- n. 4104/25 con cui l’Arbitro ha condannato la Banca a consegnare documentazione relativa a deleghe ad operare sul conto corrente; tale documentazione non è stata reperita negli archivi della Banca ed è stata denunciato lo smarrimento successivamente alla pronuncia dell’Arbitro;
- nn. 5320/25, 5317/25, 5898/25 con cui l’Arbitro, nel contesto di operazioni eseguite in frode, ha ritenuto che la Banca non abbia soddisfatto l’onere di provare l’autenticazione forte delle operazioni contestate; la singola decisione elencata non è stata adempiuta in quanto la banca ritiene che non siano stati oggetto di esame adeguato i LOG prodotti, attraverso i quali, l’intermediario ha dimostrato di essersi dotato di un sistema di autenticazione forte, rispettoso della normativa regolamentare applicabile ai prestatori dei servizi di pagamento;
- n. 5017/25 con cui l’Arbitro ha condannato la Banca alla corresponsione a parte ricorrente dell’importo bonificato a seguito di frode; decisione che la Banca non ha ritenuto di adempiere ritenendo che il Collegio non abbia esaminato attentamente le dichiarazione rese in denuncia dal ricorrente, né i Log esibiti, che documentano la corretta autenticazione dell’operazione contestata che risulta eseguita con il dispositivo del ricorrente;
- n. 5883/25 con cui l’Arbitro ha condannato la Banca alla corresponsione a parte ricorrente dell’importo bonificato a seguito di frode; decisione che la Banca non ha ritenuto di adempiere in quanto l’operazione fraudolenta è stata eseguita a seguito di istallazione di App estranea alla Banca. Inoltre i Log documentano che l’operazione, correttamente autenticata, è stata eseguita con il dispositivo del ricorrente senza alcuna attivazione di ulteriore mobile token.
Le decisioni inadempiute sono consultabili nella apposita sezione del sito dell’ABF.