Sussiste inadempimento quando l'intermediario:
- non esegue o esegue solo in parte la prestazione imposta dalla decisione dell'Arbitro Bancario Finanziario;
- non rimborsa al cliente i 20 euro versati come contributo spese, se il ricorso è stato accolto anche solo in parte;
- non versa alla Banca d'Italia il contributo spese dovuto se il ricorso viene accolto anche solo in parte.
Sussiste mancata cooperazione al funzionamento della procedura, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:
- ripetute omissioni nell’invio della documentazione utile ai fini della valutazione del ricorso
- mancata produzione della documentazione richiesta dal Collegio
- mancato versamento dei contributi dovuto ai membri dei Collegi designati dalle associazioni degli intermediari.
BNL SpA Gruppo BNP Paribas comunica di non aver adempiuto le seguenti Decisioni ABF:
- n. 5310/24, con la quale l’ABF ha disposto che l’intermediario consegni a parte ricorrente copia del contratto di conto corrente. La Banca non ha adempiuto alla decisione in quanto la posizione vantata nei confronti del ricorrente è stata oggetto di cessione di credito e ogni ricerca di documentazione presso la cessionaria non è stata fruttuosa; la stessa cessionaria ha dichiarato di non possedere copia del contratto di conto corrente;
- n. 5977/24, con la quale l’ABF, nel contesto di una frode perpetrata con la tecnica dello Spoofing, ha ritenuto che non possa essere ravvisata la colpa grave della ricorrente; pertanto ha riconosciuto il concorso di colpa tra le parti e disposto che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente l’importo di € 45.000 a titolo di risarcimento del danno determinato in via equitativa. La decisione non è stata adempiuta in quanto la Banca ritiene che l’utilizzazione delle credenziali di sicurezza e dei codici dispositivi è stata resa possibile da un comportamento gravemente colposo della ricorrente che aveva il dovere di custodirle con diligenza. Inoltre la Banca non ha condiviso il principio del concorso di colpa ravvisato dall’ABF, nonché la misura posta a carico della Banca, in quanto la responsabilità della ricorrente rileva in misura superiore rispetto a quanto riconosciuto dal Collegio Arbitrale;
- n. 5687/24, con la quale l’ABF ha riconosciuto ai ricorrenti, la somma di € 50.000, determinata in via equitativa, a seguito del versamento di un assegno postale vidimato, ricevuto in pagamento, rivelatosi poi contraffatto. La Banca ha ritenuto di non adempiere alla decisione in quanto ritiene che l’Arbitro abbia effettuato una valutazione incompleta in relazione al manuale operativo emanato da ABI – Rete interbancaria – Check Image Truncation – Standard per Banche e Centri Applicativi, circa le verifiche e i controlli effettuati dalla Banca in sede di negoziazione dell’assegno anche con riguardo alla lettura del c.d codice Data Matrix e alle disposizioni in tema di CIT (Check Image Truncation).
Le decisioni inadempiute sono consultabili nella apposita sezione del sito dell’ABF.