Sussiste inadempimento quando l'intermediario:
- non esegue o esegue solo in parte la prestazione imposta dalla decisione dell'Arbitro Bancario Finanziario;
- non rimborsa al cliente i 20 euro versati come contributo spese, se il ricorso è stato accolto anche solo in parte;
- non versa alla Banca d'Italia il contributo spese dovuto se il ricorso viene accolto anche solo in parte.
Sussiste mancata cooperazione al funzionamento della procedura, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:
- ripetute omissioni nell’invio della documentazione utile ai fini della valutazione del ricorso
- mancata produzione della documentazione richiesta dal Collegio
- mancato versamento dei contributi dovuto ai membri dei Collegi designati dalle associazioni degli intermediari.
BNL SpA Gruppo BNP Paribas comunica di non aver adempiuto le seguenti Decisioni ABF:
- n. 7119/23 con la quale l’ABF ha riconosciuto il rimborso integrale/parziale dei bonifici effettuati via app, non è stata adempiuta in quanto la Banca ritiene di aver dimostrato la autenticazione cd. forte delle operazioni, depositando coerenti e probanti LOG di navigazione ed in quanto la Banca ritiene che lo spoofing (tecnica di acquisizione delle credenziali di sicurezza da parte dei frodatori) considerata la sua diffusione, come in altri casi affermato dai Collegi coinvolti non possa più essere considerato un motivo di esenzione di responsabilità dei ricorrenti, come osservato in molteplici altre decisioni ABF;
- nn. 8420/23, 9735/23 e 9364/23 con le quali l’ABF ha riconosciuto ai ricorrenti il rimborso integrale/parziale dei bonifici eseguiti via app, non sono state adempiute in quanto la Banca ritiene di aver dimostrato la autenticazione cd. forte delle operazioni, depositando coerenti e probanti LOG di navigazione che il Collegio coinvolto non ha ritenuto sufficienti a provare la autenticazione forte e che ha quindi omesso qualsiasi approfondimento circa la colpa grave dei ricorrenti per come dimostrata dalla banca, ritenendo non provato l’inserimento del PIN dei ricorrenti che invece non è noto alla Banca ma solo ai clienti per intuibili motivi di sicurezza;
- n. 4066/23 con la quale l’ABF ha riconosciuto ai ricorrenti il rimborso integrale/parziale dei bonifici eseguiti via app, non è stata adempiuta in quanto la Banca ritiene di aver dimostrato la autenticazione cd. forte delle operazioni, depositando coerenti e probanti LOG di navigazione che il Collegio coinvolto non ha ritenuto sufficienti a provare la autenticazione forte e in decisione non si è allineato alle argomentazioni della pronuncia ed ha condannato la Banca, pur avendo provato la palese violazione degli obblighi di custodia delle credenziali da parte del ricorrente che ha dichiarato di aver comunicato spontaneamente al frodatore ben n.47 OTP;
- n. 8939/23 con la quale l’ABF ha riconosciuto ai ricorrenti il rimborso parziale dei bonifici eseguiti via app, non è stata adempiuta in quanto la Banca ritiene di aver dimostrato la autenticazione cd. forte delle operazioni, depositando coerenti e probanti LOG di navigazione che il Collegio coinvolto non ha ritenuto sufficienti a provare la autenticazione forte mentre ha rilevato ed eccepito generiche carenze organizzative della Banca.
- n. 11745/23 con la quale l’ABF ha riconosciuto alla ricorrente il rimborso parziale dei bonifici eseguiti via app, non è stata adempiuta in quanto la Banca ritiene di aver dimostrato la autenticazione cd. forte delle operazioni, depositando coerenti e probanti LOG di navigazione e le argomentazioni tendenti a provare la colpa grave della cliente, mentre il Collegio coinvolto non le ha considerati sufficienti ed ha invece rilevato ed eccepito una generica “vulnerabilità organizzativa dei canali di comunicazione adottati dalla Banca”.
Si segnala infine che le decisioni nn. 8019/23, 5858/23 e 8033/23 sono state adempiute tardivamente dalla banca integralmente oppure mediante stralcio condiviso con i ricorrenti.
Le decisioni inadempiute sono consultabili nella apposita sezione del sito dell’ABF.