Sussiste inadempimento quando l'intermediario:
- non esegue o esegue solo in parte la prestazione imposta dalla decisione dell'Arbitro Bancario Finanziario;
- non rimborsa al cliente i 20 euro versati come contributo spese, se il ricorso è stato accolto anche solo in parte;
- non versa alla Banca d'Italia il contributo spese dovuto se il ricorso viene accolto anche solo in parte.
Sussiste mancata cooperazione al funzionamento della procedura, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:
- ripetute omissioni nell’invio della documentazione utile ai fini della valutazione del ricorso
- mancata produzione della documentazione richiesta dal Collegio
- mancato versamento dei contributi dovuto ai membri dei Collegi designati dalle associazioni degli intermediari.
BNL SpA Gruppo BNP Paribas comunica di non aver adempiuto le seguenti Decisioni ABF:
- n. 11599/21 e n. 4331/22 con le quali l’ABF ha riconosciuto ai ricorrenti il rimborso integrale dell’importo dei bonifici effettuati via app e dagli stessi disconosciuti, per presunte frodi avvenute tramite il metodo del cd. SIM swap, con il quale l’operatore telefonico ha attribuito un duplicato della SIM telefonica a soggetto diverso dal ricorrente, consentendogli di sostituirsi al vero titolare dell’utenza telefonica e di effettuare le operazioni in luogo dello stesso. Le decisioni non sono state adempiute in quanto la Banca ritiene sussistano fondate argomentazioni giuridiche per una diversa attribuzione delle responsabilità nella determinazione dell’evento fraudolento;
- n. 24208/22 relativa ad operazioni di bonifico effettuate tramite home banking e disconosciute effettuate da soggetto non autorizzato, in violazione delle norme contrattuali che regolano il servizio di home banking . Nella decisione non viene chiarita la differenza tra la dipendente che operava (che non era autorizzata ai sensi di contratto) e il frodatore: il Collegio riconosce che la ricorrente non ha spiegato in quale modo il frodatore abbia potuto carpire il codice OTP dispositivo delle operazioni, originato da token fisico in possesso della dipendente al momento della frode, del quale non è stato denunciato smarrimento/furto;
- n. 22949/21 in tema di mancata erogazione contanti da ATM, nella quale l’ABF, pur aderendo alla nostra eccezione di carenza di legittimazione passiva in quanto il prelievo contestato si è svolto presso ATM di altra Banca, condanna la BNL alla restituzione di quanto non erogato perché non ha fornito evidenza della quadratura di cassa e evidenza del giornale di fondo dell’altro intermediario, contenenti informazioni quali il controllo della corretta esecuzione del prelievo e l'informativa in ordine al numero e al tipo di banconote erogate. I documenti contabili peraltro non son a disposizione di BNL ma sono presso la corrispondente stessa che, sola, può essere chiamata a rispondere;
- n. 12055/21 in cui l'ABF ha condannato la BNL al pagamento di tre bonifici effettuati da home banking e disconosciuti, per asserita mancanza di SMS senza tener conto che il ricorrente, come provato da BNL, ha ricevuto l'SMS con l'OTP per l'attivazione del Mobile Token;
- n. 21975/21 inadempimento parziale per mancata consegna di documentazione al cliente: i documenti erano in corso di ricerca presso l'archivio della Banca al momento della scadenza dell’adempimento della decisione.;
- n. 11625/22 con la quale l’ABF ha riconosciuto ai ricorrenti il rimborso integrale dell’importo dei bonifici effettuati via app e dagli stessi disconosciuti, per presunta frode avvenuta tramite il metodo del cd. SIM swap, con il quale l’operatore telefonico ha attribuito un duplicato della SIM telefonica a soggetto diverso dal ricorrente, consentendogli di sostituirsi al vero titolare dell’utenza telefonica e di effettuare le operazioni in luogo dello stesso. La decisione non è stata adempiuta in quanto la Banca ritiene sussistano fondate argomentazioni giuridiche per una diversa attribuzione delle responsabilità nella determinazione dell’evento fraudolento;
- n. 13065/22 con la quale l’ABF ha riconosciuto ai ricorrenti il rimborso integrale dell’importo dei bonifici effettuati via app, non è stata adempiuta in quanto la Banca ritiene di aver dimostrato la corretta autenticazione delle operazioni depositando coerenti Log di navigazione non esaminati dal Collegio che ha inoltre omesso qualsiasi approfondimento circa la colpa grave del ricorrente per come dimostrata dalla banca;
- n. 10909/2022 con la quale l’ABF ha riconosciuto ai ricorrenti il rimborso integrale dell’importo dei bonifici effettuati via app, non è stata adempiuta in quanto la Banca ritiene di aver dimostrato la corretta autenticazione delle operazioni depositando coerenti Log di navigazione non esaminati dal Collegio ed in quanto la banca ritiene che lo spoofing (tecnica di acquisizione delle credenziali di sicurezza da parte dei frodatori), considerata la sua diffusione, contrariamente a quanto affermato dal Collegio, non possa più essere considerato un motivo di esenzione di responsabilità del ricorrente.
Le decisioni inadempiute sono consultabili nella apposita sezione del sito dell’ABF.