Sussiste inadempimento quando l'intermediario:
- non esegue o esegue solo in parte la prestazione imposta dalla decisione dell'Arbitro Bancario Finanziario;
- non rimborsa al cliente i 20 euro versati come contributo spese, se il ricorso è stato accolto anche solo in parte;
- non versa alla Banca d'Italia il contributo spese dovuto se il ricorso viene accolto anche solo in parte.
Sussiste mancata cooperazione al funzionamento della procedura, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:
- ripetute omissioni nell’invio della documentazione utile ai fini della valutazione del ricorso
- mancata produzione della documentazione richiesta dal Collegio
- mancato versamento dei contributi dovuto ai membri dei Collegi designati dalle associazioni degli intermediari.
BNL SpA Gruppo BNP Paribas comunica di non aver adempiuto le seguenti Decisioni ABF:
- nn. 9005/24, 9620/24, 10726/24, 11132/24, 11133/24, 11134/24, 11137/24, 11138/24, 12410/24, 13392/24, 319/25, 324/25, 739/25 con cui l’Arbitro, nel contesto di operazioni eseguite in frode, ha ritenuto che la Banca non abbia soddisfatto l’onere di provare l’autenticazione forte delle operazioni contestate; ogni singola decisione elencata non è stata adempiuta in quanto la banca ritiene che non siano stati oggetto di esame adeguato i LOG prodotti, attraverso i quali, l’intermediario ha dimostrato di essersi dotato di un sistema di autenticazione forte, rispettoso della normativa regolamentare applicabile ai prestatori dei servizi di pagamento;
- nn. 1944/25, 1989/25, 2101/25, 2095/25, 2810/25, 3143/25 con cui l’Arbitro, nel contesto di operazioni eseguite in frode, ha ritenuto che la Banca non abbia soddisfatto l’onere di provare l’autenticazione forte delle operazioni contestate; la singola decisione elencata non è stata adempiuta in quanto la banca ritiene che non siano stati oggetto di esame adeguato i LOG prodotti, attraverso i quali, l’intermediario ha dimostrato di essersi dotato di un sistema di autenticazione forte, rispettoso della normativa regolamentare applicabile ai prestatori dei servizi di pagamento;
- n. 286/25, con cui l’Arbitro ha riconosciuto al ricorrente il diritto di ottenere chiarimenti sulle ragioni del dissequestro e del blocco per pignoramento del conto corrente e consegna di documentazione contabile; la Banca ha fornito le informazioni disponibili nel contesto delle proprie controdeduzioni e trasmesso la documentazione contabile;
- n. 2663/25, con cui l’Arbitro ha riconosciuto al ricorrente il diritto al risarcimento del danno per mancata esecuzione di due disposizioni di pagamento; decisione che la Banca non ha adempiuto in quanto ha ritenuto non valorizzata la colpa del ricorrente nella causazione del danno;
- n. 4104/25 con cui l’Arbitro ha condannato la Banca a consegnare documentazione relativa a deleghe ad operare sul conto corrente; tale documentazione non è stata reperita negli archivi della Banca ed è stata denunciato lo smarrimento successivamente alla pronuncia dell’Arbitro;
- nn. 5320/25, 5317/25, 5898/25 con cui l’Arbitro, nel contesto di operazioni eseguite in frode, ha ritenuto che la Banca non abbia soddisfatto l’onere di provare l’autenticazione forte delle operazioni contestate; la singola decisione elencata non è stata adempiuta in quanto la banca ritiene che non siano stati oggetto di esame adeguato i LOG prodotti, attraverso i quali, l’intermediario ha dimostrato di essersi dotato di un sistema di autenticazione forte, rispettoso della normativa regolamentare applicabile ai prestatori dei servizi di pagamento;
- n. 5017/25 con cui l’Arbitro ha condannato la Banca alla corresponsione a parte ricorrente dell’importo bonificato a seguito di frode; decisione che la Banca non ha ritenuto di adempiere ritenendo che il Collegio non abbia esaminato attentamente le dichiarazione rese in denuncia dal ricorrente, né i Log esibiti, che documentano la corretta autenticazione dell’operazione contestata che risulta eseguita con il dispositivo del ricorrente;
- n. 5883/25 con cui l’Arbitro ha condannato la Banca alla corresponsione a parte ricorrente dell’importo bonificato a seguito di frode; decisione che la Banca non ha ritenuto di adempiere in quanto l’operazione fraudolenta è stata eseguita a seguito di istallazione di App estranea alla Banca. Inoltre i Log documentano che l’operazione, correttamente autenticata, è stata eseguita con il dispositivo del ricorrente senza alcuna attivazione di ulteriore mobile token;
- n. 7261 del 23/07/2025;
- n. 8258 del 17/09/2025;
- n. 8614 del 30/09/2025;
- n. 8963 del 13.10.2025.
Le decisioni inadempiute sono consultabili nella apposita sezione del sito dell’ABF.