Sussiste inadempimento quando l'intermediario:
- non esegue o esegue solo in parte la prestazione imposta dalla decisione dell'Arbitro Bancario Finanziario;
- non rimborsa al cliente i 20 euro versati come contributo spese, se il ricorso è stato accolto anche solo in parte;
- non versa alla Banca d'Italia il contributo spese dovuto se il ricorso viene accolto anche solo in parte.
Sussiste mancata cooperazione al funzionamento della procedura, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:
- ripetute omissioni nell’invio della documentazione utile ai fini della valutazione del ricorso
- mancata produzione della documentazione richiesta dal Collegio
- mancato versamento dei contributi dovuto ai membri dei Collegi designati dalle associazioni degli intermediari.
BNL SpA Gruppo BNP Paribas comunica di non aver adempiuto le seguenti Decisioni ABF:
- n. 11625/22 con la quale l’ABF ha riconosciuto ai ricorrenti il rimborso integrale dell’importo dei bonifici effettuati via app e dagli stessi disconosciuti, per presunta frode avvenuta tramite il metodo del cd. SIM swap, con il quale l’operatore telefonico ha attribuito un duplicato della SIM telefonica a soggetto diverso dal ricorrente, consentendogli di sostituirsi al vero titolare dell’utenza telefonica e di effettuare le operazioni in luogo dello stesso. La decisione non è stata adempiuta in quanto la Banca ritiene sussistano fondate argomentazioni giuridiche per una diversa attribuzione delle responsabilità nella determinazione dell’evento fraudolento.
- n. 13065/22 con la quale l’ABF ha riconosciuto ai ricorrenti il rimborso integrale dell’importo dei bonifici effettuati via app, non è stata adempiuta in quanto la Banca ritiene di aver dimostrato la corretta autenticazione delle operazioni depositando coerenti Log di navigazione non esaminati dal Collegio che ha inoltre omesso qualsiasi approfondimento circa la colpa grave del ricorrente per come dimostrata dalla banca.
- n. 10909/22 con la quale l’ABF ha riconosciuto ai ricorrenti il rimborso integrale dell’importo dei bonifici effettuati via app, non è stata adempiuta in quanto la Banca ritiene di aver dimostrato la corretta autenticazione delle operazioni depositando coerenti Log di navigazione non esaminati dal Collegio ed in quanto la banca ritiene che lo spoofing (tecnica di acquisizione delle credenziali di sicurezza da parte dei frodatori), considerata la sua diffusione, contrariamente a quanto affermato dal Collegio, non possa più essere considerato un motivo di esenzione di responsabilità del ricorrente.
- n. 16332/22 con la quale l’ABF ha riconosciuto ai ricorrenti il rimborso integrale dell’importo dei bonifici effettuati via app a dagli stesse disconosciuti, per presunta frode avvenuta tramite il metodo del cd. SIM/SWAP, con il quale l’operatore telefonico ha attribuito un duplicato della SIM telefonica a soggetto diverso da uno dei ricorrenti, consentendogli di sostituirsi al vero titolare dell’utenza telefonica e di effettuare le operazioni in luogo dello stesso. La decisione non è stata adempiuta in quanto la Banca ritiene sussistano fondate argomentazioni giuridiche per una diversa attribuzione delle responsabilità nella determinazione dell’evento fraudolento.
- nn. 851/23 e 15615/22 con le quali l’ABF ha riconosciuto ai ricorrenti il rimborso integrale dei bonifici eseguiti via app, non sono state adempiute in quanto la Banca ritiene di aver dimostrato la autenticazione cd. forte delle operazioni, depositando coerenti LOG di navigazione non esaminati attentamente dai Collegi coinvolti che hanno quindi omesso qualsiasi approfondimento circa la colpa grave dei ricorrenti per come dimostrata dalla banca;
- nn. 627/23, 173/23, 1520/23 e 1690/23 con le quali l’ABF ha riconosciuto ai ricorrenti il rimborso integrale e/o parziale dei bonifici eseguiti via app, non sono state adempiute in quanto i Collegi hanno condannato la Banca a rimborsare le somme, affermando la responsabilità della banca sulla base di generiche “criticità organizzative dell’intermediario” pur avendo la banca dimostrato, depositando coerenti i LOG di navigazione, la autenticazione forte delle operazioni e la colpa grave dei ricorrenti;
- n. 1258/23 con la quale il Collegio di ABF, pur riconoscendo provata dalla Banca l’autenticazione cd. forte delle operazioni e la colpa grave del ricorrente, ha condannato la Banca medesima alla restituzione dei bonifici eseguiti via app sulla base del presunto superamento del plafond degli stessi, non è stata adempiuta dalla banca perché il ricorrente non ha dato prova dell’esistenza di detto plafond.
- nn. 755/23 e 33/23 con le quali l’ABF ha riconosciuto il rimborso integrale dei bonifici effettuati vi app, non è stata adempiuta in quanto la Banca ritiene di aver dimostrato la autenticazione cd. forte delle operazioni, depositando coerenti LOG di navigazione non esaminati dai Collegi ed in quanto la Banca ritiene che lo spoofing (tecnica di acquisizione delle credenziali di sicurezza da parte dei frodatori) considerata la sua diffusione, contrariamente a quanto affermato dai Collegi coinvolti, non possa più essere considerato un motivo di esenzione di responsabilità dei ricorrenti, come osservato in molteplici altre decisioni ABF;
- n. 16220/22 con la quale l’ABF ha condannato la banca al pagamento integrale del valore facciale dell’assegno circolare “clonato” corrisposto ad un nostro cliente a fronte della cd. “truffa del rolex” (compravendita del rolex contro consegna al nostro cliente di a/c clonato), non è stata adempiuta dalla banca in quanto la Banca ritiene sussistano fondate argomentazioni giuridiche per una diversa attribuzione delle responsabilità nella determinazione dell’evento fraudolento.
Le decisioni inadempiute sono consultabili nella apposita sezione del sito dell’ABF.