BNL da sempre attenta alle esigenze dei clienti, ha aderito al fondo di solidarietà - altrimenti noto come fondo Gasparrini- rivolto ai titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa che prevede la possibilità di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà destinate ad incidere negativamente sul reddito del nucleo familiare.
Consap si occupa della gestione del Fondo e della valutazione del rispetto dei requisiti per l’accesso al Fondo, relativamente alle domande pervenute dagli istituti di credito.
L’iniziativa è dedicata a chi ha subito nei 3 anni precedenti alla richiesta uno dei seguenti eventi:
Per l'accesso al Fondo è richiesta la presentazione dell'Indicatore della situazione economica equivalenmte (ISEE che non potrà superare i 30.000 euro)
In caso di mutuo cointestato, i requisiti in questione devono essere posseduti da almeno uno dei cointestatari.
Per gli ulteriori requisiti di accesso al Fondo di Solidarietà, puoi consultare il modulo di domanda predisposto da Consap, Gestore del Fondo.
La durata massima della sospensione è pari a 18 mesi.
Nel computo dei 18 mesi totali di sospensione fruibili, rientrano le sospensioni già concesse autonomamente2 dalla Banca che concorrono nel calcolo del periodo massimo di sospensione.
Sono esclusi dall’accesso al Fondo di solidarietà i mutui che hanno già usufruito di 2 periodi di sospensione attraverso il Fondo CONSAP.
All’interno del modulo di domanda, sono riportati – in relazione alle casistiche di sospensione/riduzione dell’orario di lavoro che possono accedere più di due volte al Fondo - il numero di mesi per i quali è possibile richiedere la sospensione del pagamento delle rate.
Al termine del periodo di sospensione, il Fondo provvederà al pagamento del 50% degli interessi maturati - durante il periodo di sospensione – sul debito residuo.
Il restante 50% degli interessi, resterà a carico dei clienti.
In caso di accettazione da parte di CONSAP la sospensione viene attivata entro 30 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Banca comunica al richiedente l'accettazione di CONSAP.
Nel caso di mutui cartolarizzati o oggetto di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della legge 130/1999, la sospensione viene attivata non oltre il 45° giorno lavorativo successivo alla comunicazione al richiedente.
Per avviare l'iter di adesione all’iniziativa
Per avviare l'iter di rinuncia alla sospensione:
Potrai trovare le risposte alle principali frequently asked questions (FAQ) sulla sospensione a valere sul Fondo di Solidarietà, sul sito di Consap Spa https://www.consap.it/fondo-di-sospensione-mutui-per-l-acquisto-della-prima-casa/faq/ e sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze http://www.mef.gov.it/covid-19/faq.html.
Qualora nelle more della lavorazione della richiesta di sospensione, venga addebitata una delle rate per le quali sia stata presentata domanda di moratoria – a seguito dell’accettazione della domanda di sospensione - la Banca provvederà alle necessarie operazioni di riaccredito e senza alcun costo per il cliente, qualora le rate del mutuo vengano rimborsate mediante addebito su un conto corrente BNL.
Qualora le rate vengano invece pagate mediante addebito su conto corrente di altro Istituto - non essendo possibile procedere alle operazioni di riaccredito - a seguito della conferma dell’avvenuta sospensione delle rate da parte di BNL, il cliente dovrà inoltrare la richiesta di storno della rata già pagata, alla Banca presso la quale intrattiene il rapporto di conto corrente.
Questa pagina è in continuo aggiornamento. Ultimo aggiornamento 05/02/2024
1. Alla ripresa del piano di ammortamento dopo la scadenza del periodo di applicazione della sospensione tramite il Fondo CONSAP, saranno immediatamente esigibili solo le rate scadute e non pagate precedenti alla data di richiesta del cliente (massimo 3 rate).
Tali rate insolute non maturano mora nel periodo di sospensione e beneficiano del contributo CONSAP.
Le rate sospese successivamente alla data di presentazione della domanda di adesione al Fondo del cliente, invece, vengono regolarmente slittate con il piano di ammortamento.
2. Es. salto rata commerciale, moratoria, eventi calamitosi ecc.