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Decreto Cura Italia
Sospensione Rate Mutui Prima Casa

 

Il Decreto "CURA ITALIA" (D.L. 17 marzo 2020 N. 18) ha confermato, con riferimento ai mutui 1° casa, il “Fondo di Solidarietà” come strumento da utilizzare per la sospensione delle rate.

Il Decreto “SOSTEGNI BIS” (D.L. 25 maggio 2021, n. 73 Art 64 comma 1) prevede che le misure di cui all’articolo 54, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applichino in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo fino al 31 dicembre 2023. (Proroga pubblicata nella Legge n.197 del 29 dicembre 2022)

Il Fondo di Solidarietà – anche noto come Fondo Gasparrini – è una misura già vigente che gli ultimi provvedimenti hanno modificato rivedendone il target dei clienti beneficiari.

CHI PUO’ CHIEDERE LA SOSPENSIONE DELLE RATE  

L’iniziativa è dedicata a chi ha subito nei 3 anni precedenti alla richiesta uno dei seguenti eventi:

  • lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali che hanno registrato un calo del proprio fatturato a causa dell’emergenza Covid-19
  • lavoratori dipendenti che hanno subito la cessazione del rapporto di lavoro con attualità dello stato di disoccupazione
  • lavoratori dipendenti che hanno subito la sospensione/riduzione dell'orario di lavoro per almeno 30 giorni consecutivi 
  • riconoscimento handicap grave, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, ovvero di invalidità civile non inferiore all’80 per cento
  • morte del mutuatario

In caso di mutuo cointestato, i requisiti in questione devono essere posseduti da almeno uno dei cointestatari.

PER QUALE TIPOLOGIA DI MUTUI  

  • mutuo di acquisto 1° casa non destinato a un’abitazione di lusso (anche surroga con stessa finalità originaria)
  • importo del mutuo erogato non superiore a 400.000 euro
  •  mutui già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso da almeno tre mesi il regolare ammortamento delle rate
  • mutui che non presentino ritardi nei pagamenti delle rate superiori a 90 giorni consecutivi al momento della domanda di sospensione

Per gli ulteriori requisiti di accesso al Fondo di Solidarietà, puoi consultare il modulo di domanda predisposto da Consap, Gestore del Fondo.

PER QUANTO TEMPO E’ POSSIBILE SOSPENDERE LA RATA

La sospensione può essere richiesta per un periodo massimo pari a 18 mesi, non si terrà conto delle sospensioni già concesse su mutui per i quali, all’atto della presentazione dell’istanza, sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate di mutuo.

Sono esclusi dall’accesso al Fondo di solidarietà i mutui che hanno già usufruito di 2 periodi di sospensione attraverso il Fondo CONSAP (ad eccezione dei casi di sospensione/riduzione dell'orario di lavoro).

All’interno del modulo di domanda, sono riportati – in relazione alle casistiche di sospensione/riduzione dell’orario di lavoro che possono accedere più di due volte al Fondo - il numero di mesi per i quali è possibile richiedere la sospensione del pagamento delle rate.

Al termine del periodo di sospensione, il Fondo provvederà al pagamento del 50% degli interessi maturati - durante il periodo di sospensione – sul debito residuo.

Il restante 50% degli interessi, resterà a carico dei clienti.

TEMPI DI ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI SOSPENSIONE

- La Banca, dopo aver verificato la completezza della documentazione e la corretta compilazione / firma del modulo di richiesta provvederà a inserire la richiesta sul portale telematico di CONSAP entro 10 giorni solari consecutivi, per l’accertamento della sussistenza dei requisiti previsti.

- CONSAP, acquisita la documentazione, entro 15 giorni solari consecutivi comunica la propria decisione alla Banca motivando l'eventuale decisione di non ammissione della domanda.

- La Banca invierà, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della risposta di CONSAP, apposita comunicazione all’indirizzo mail del Cliente da cui è pervenuta la richiesta di sospensione con l’indicazione dell’esito positivo, ovvero dell’eventuale diniego, di CONSAP.

In caso si accettazione da parte di CONSAP la sospensione viene attivata entro 30 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Banca comunica al richiedente l'accettazione di CONSAP.

Nel caso di mutui cartolarizzati o oggetto di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della legge 130/1999, la sospensione viene attivata non oltre il 45° giorno lavorativo successivo alla comunicazione al richiedente.

COME RICHIEDERE LA SOSPENSIONE DELLA RATA

Per avviare l'iter di adesione all’iniziativa

  • scarica, compila e sottoscrivi il modulo di domanda per le persone fisiche con il supporto della nostra Guida alla compilazione della domanda di sospensione
  • raccogli la documentazione necessaria, che trovi indicata nel modulo di richiesta in corrispondenza di ogni singolo evento 
  • consegna in Agenzia al tuo Gestore di riferimento la documentazione necessaria e il modulo di richiesta della sospensione del mutuo.

COME RINUNCIARE ALLA SOSPENSIONE DELLA RATA IN ANTICIPO RISPETTO ALLA FINE DEL PERIODO DI SOSPENSIONE RICHIESTO

Per avviare l'iter di rinuncia alla sospensione:

  • scarica, compila e sottoscrivi il modulo di rinuncia alla sospensione
  • consegna il modulo di rinuncia alla sospensione in Agenzia al tuo Gestore di riferimento.
La tua Agenzia di riferimento è a disposizione per qualunque ulteriore chiarimento o valutazione di soluzione alternativa.
 

 

Potrà trovare le risposte alle principali frequently asked questions (FAQ) sulla sospensione a valere sul Fondo di Solidarietà, sul sito di Consap Spa https://www.consap.it/fondo-di-sospensione-mutui-per-l-acquisto-della-prima-casa/faq/ e sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze http://www.mef.gov.it/covid-19/faq.html.

Qualora nelle more della lavorazione della richiesta di sospensione, venga addebitata una delle rate per le quali sia stata presentata domanda di moratoria – a seguito dell’accettazione della domanda di sospensione - la Banca provvederà alle necessarie operazioni di riaccredito e senza alcun costo per il cliente, qualora le rate del mutuo vengano rimborsate mediante addebito su un conto corrente BNL.

Qualora le rate vengano invece pagate mediante addebito su conto corrente di altro Istituto - non essendo possibile procedere alle operazioni di riaccredito - a seguito della conferma dell’avvenuta sospensione delle rate da parte di BNL, il cliente dovrà inoltrare la richiesta di storno della rata già pagata, alla Banca presso la quale intrattiene il rapporto di conto corrente.

 

Questa pagina è in continuo aggiornamento. Ultimo aggiornamento 10/01/2023

 

 

 
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