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FONDO DI SOSPENSIONE MUTUI PER L’ACQUISTO DELLA PRIMA CASA

 

BNL da sempre attenta alle esigenze dei clienti, ha aderito al fondo di solidarietà - altrimenti noto come fondo Gasparrini- rivolto ai titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa che prevede la possibilità di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà destinate ad incidere negativamente sul reddito del nucleo familiare.

Consap si occupa della gestione del Fondo e della valutazione del rispetto dei requisiti per l’accesso al Fondo, relativamente alle domande pervenute dagli istituti di credito.

CHI PUO’ CHIEDERE LA SOSPENSIONE DELLE RATE  

L’iniziativa è dedicata a chi ha subito nei 3 anni precedenti alla richiesta uno dei seguenti eventi:

  • lavoratori dipendenti che hanno subito la cessazione del rapporto di lavoro con attualità dello stato di disoccupazione
  • lavoratori dipendenti che hanno subito la sospensione/riduzione dell'orario di lavoro per almeno 30 giorni consecutivi con attualità dello stato di sospensione/riduzione
  • riconoscimento handicap grave, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, ovvero di invalidità civile non inferiore all’80 per cento
  • cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia (art. 409 n. 3 del c.p.c.);
  • morte del mutuatario

Per l'accesso al Fondo è richiesta la presentazione dell'Indicatore della situazione economica equivalenmte (ISEE che non potrà superare i 30.000 euro)

In caso di mutuo cointestato, i requisiti in questione devono essere posseduti da almeno uno dei cointestatari.

PER QUALE TIPOLOGIA DI MUTUI  

  • mutuo di acquisto 1° casa non destinato a un’abitazione di lusso (anche surroga con stessa finalità originaria)
  • importo del mutuo erogato non superiore a 250.000 euro
  • mutui che non presentino ritardi nei pagamenti delle rate superiori a 90 giorni consecutivi al momento della domanda di sospensione1

Per gli ulteriori requisiti di accesso al Fondo di Solidarietà, puoi consultare il modulo di domanda predisposto da Consap, Gestore del Fondo.

PER QUANTO TEMPO E’ POSSIBILE SOSPENDERE LA RATA

La durata massima della sospensione è pari a 18 mesi.
Nel computo dei 18 mesi totali di sospensione fruibili, rientrano le sospensioni già concesse autonomamente2 dalla Banca che concorrono nel calcolo del periodo massimo di sospensione.
Sono esclusi dall’accesso al Fondo di solidarietà i mutui che hanno già usufruito di 2 periodi di sospensione attraverso il Fondo CONSAP.

All’interno del modulo di domanda, sono riportati – in relazione alle casistiche di sospensione/riduzione dell’orario di lavoro che possono accedere più di due volte al Fondo - il numero di mesi per i quali è possibile richiedere la sospensione del pagamento delle rate.
Al termine del periodo di sospensione, il Fondo provvederà al pagamento del 50% degli interessi maturati - durante il periodo di sospensione – sul debito residuo.
Il restante 50% degli interessi, resterà a carico dei clienti.


TEMPI DI ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI SOSPENSIONE

  • La Banca, dopo aver verificato la completezza della documentazione e la corretta compilazione / firma del modulo di richiesta, provvederà a inserire la richiesta sul portale telematico di CONSAP entro 10 giorni solari consecutivi, per l’accertamento della sussistenza dei requisiti previsti.
  • CONSAP, acquisita la documentazione, entro 15 giorni solari consecutivi comunica la propria decisione alla Banca motivando l'eventuale decisione di non ammissione della domanda.
  • La Banca invierà, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della risposta di CONSAP, apposita comunicazione all’indirizzo mail del Cliente da cui è pervenuta la richiesta di sospensione con l’indicazione dell’esito positivo, ovvero dell’eventuale diniego, di CONSAP

In caso di accettazione da parte di CONSAP la sospensione viene attivata entro 30 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Banca comunica al richiedente l'accettazione di CONSAP.
Nel caso di mutui cartolarizzati o oggetto di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della legge 130/1999, la sospensione viene attivata non oltre il 45° giorno lavorativo successivo alla comunicazione al richiedente.


COME RICHIEDERE LA SOSPENSIONE DELLA RATA

Per avviare l'iter di adesione all’iniziativa

  • scarica, compila e sottoscrivi il modulo di domanda per le persone fisiche con il supporto della nostra Guida alla compilazione della domanda di sospensione
  • raccogli la documentazione necessaria, che trovi indicata nel modulo di richiesta in corrispondenza di ogni singolo evento 
  • consegna in Agenzia al tuo Gestore di riferimento la documentazione necessaria e il modulo di richiesta della sospensione del mutuo.

COME RINUNCIARE ALLA SOSPENSIONE DELLA RATA IN ANTICIPO RISPETTO ALLA FINE DEL PERIODO DI SOSPENSIONE RICHIESTO

Per avviare l'iter di rinuncia alla sospensione:

  • scarica, compila e sottoscrivi il modulo di rinuncia alla sospensione
  • consegna il modulo di rinuncia alla sospensione in Agenzia al tuo Gestore di riferimento.
La tua Agenzia di riferimento è a disposizione per qualunque ulteriore chiarimento o valutazione di soluzione alternativa.
 

Potrai trovare le risposte alle principali frequently asked questions (FAQ) sulla sospensione a valere sul Fondo di Solidarietà, sul sito di Consap Spa https://www.consap.it/fondo-di-sospensione-mutui-per-l-acquisto-della-prima-casa/faq/ e sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze http://www.mef.gov.it/covid-19/faq.html.

Qualora nelle more della lavorazione della richiesta di sospensione, venga addebitata una delle rate per le quali sia stata presentata domanda di moratoria – a seguito dell’accettazione della domanda di sospensione - la Banca provvederà alle necessarie operazioni di riaccredito e senza alcun costo per il cliente, qualora le rate del mutuo vengano rimborsate mediante addebito su un conto corrente BNL.

Qualora le rate vengano invece pagate mediante addebito su conto corrente di altro Istituto - non essendo possibile procedere alle operazioni di riaccredito - a seguito della conferma dell’avvenuta sospensione delle rate da parte di BNL, il cliente dovrà inoltrare la richiesta di storno della rata già pagata, alla Banca presso la quale intrattiene il rapporto di conto corrente.

 

Questa pagina è in continuo aggiornamento. Ultimo aggiornamento 05/02/2024

 

1. Alla ripresa del piano di ammortamento dopo la scadenza del periodo di applicazione della sospensione tramite il Fondo CONSAP, saranno immediatamente esigibili solo le rate scadute e non pagate precedenti alla data di richiesta del cliente (massimo 3 rate).
Tali rate insolute non maturano mora nel periodo di sospensione e beneficiano del contributo CONSAP.
Le rate sospese successivamente alla data di presentazione della domanda di adesione al Fondo del cliente, invece, vengono regolarmente slittate con il piano di ammortamento.

2. Es. salto rata commerciale, moratoria, eventi calamitosi ecc.

 

 
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