Decreto Cura Italia
Sospensione Rate Mutui Prima Casa
Il Decreto "CURA ITALIA" (D.L. 17 Marzo 2020) ha confermato, con riferimento ai mutui 1° casa, il “Fondo di Solidarietà” come strumento da utilizzare per la sospensione delle rate.
Il Fondo di Solidarietà – anche noto come Fondo Gasparrini – è una misura già vigente che gli ultimi provvedimenti hanno modificato rivedendone il target dei clienti beneficiari.
CHI PUO’ CHIEDERE LA SOSPENSIONE DELLE RATE
L’iniziativa è dedicata a chi ha subito nei 3 anni precedenti alla richiesta uno dei seguenti eventi:
- lavoratori dipendenti che hanno subito la cessazione del rapporto di lavoro con attualità dello stato di disoccupazione
- lavoratori dipendenti che hanno subito la sospensione/riduzione dell'orario di lavoro per almeno 30 giorni consecutivi con attualità dello stato di sospensione/riduzione
- riconoscimento handicap grave, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, ovvero di invalidità civile non inferiore all’80 per cento
- Morte del mutuario
È richiesta la presentazione dell’indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30 mila euro
PER QUALE TIPOLOGIA DI MUTUI
- mutuo di acquisto 1° casa non destinato a un’abitazione di lusso (anche surroga con stessa finalità originaria)
- importo del mutuo erogato non superiore a 250.000 euro;
- non è possibile richiedere la sospensione per i mutui che abbiano già fruito di 2 periodi di sospensione attraverso il Fondo o di 18 mesi di sospensione, siano essi ex lege ovvero derivanti da iniziative Banca.
Per gli ulteriori requisiti di accesso al Fondo di Solidarietà, puoi consultare il modulo di domanda predisposto da Consap, Gestore del Fondo.
PER QUANTO TEMPO E’ POSSIBILE SOSPENDERE LA RATA
La sospensione può essere richiesta per un periodo massimo pari a 18 mesi comprensivi delle eventuali precedenti misure di sospensione già fruite. All’interno del modulo di domanda, sono riportati – in relazione alle casistiche di sospensione/riduzione dell’orario di lavoro sopra indicati - il numero di mesi per i quali è possibile richiedere la sospensione del pagamento delle rate.
Al termine del periodo di sospensione, il Fondo provvederà al pagamento del 50% degli interessi maturati - durante il periodo di sospensione – sul debito residuo. Il restante 50% degli interessi, resterà a carico dei clienti.
TEMPI DI ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI SOSPENSIONE, COME DA ITER MODIFICATO DALL’ART. 12 DELLA LEGGE N. 40 DEL 5.06.2020 E VALIDO FINO AL 31.12.2021
- La Banca, dopo aver verificato la completezza della documentazione e la corretta compilazione / firma del modulo di richiesta provvederà a:
- Attivare la sospensione del piano di ammortamento del mutuo dalla prima rata in scadenza successiva alla richiesta;
- Inserire la richiesta sul portale telematico di CONSAP entro 10 giorni solari consecutivi, per l’accertamento della sussistenza dei requisiti previsti.
- CONSAP entro 20 giorni solari dalla ricezione della richiesta completa, trasmetterà alla Banca l’esito dell’istruttoria effettuata.
- In assenza di risposta, decorsi 20 giorni, la richiesta si riterrà comunque accolta.
- Entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della risposta CONSAP, o dallo scadere del termine dei 20 giorni, verrà inviata una apposita comunicazione all’indirizzo mail da cui è pervenuta la richiesta di sospensione, con indicazione dell’esito positivo ovvero dell’eventuale diniego, di CONSAP.”
COME RICHIEDERE LA SOSPENSIONE DELLA RATA
Per avviare l'iter di adesione all’iniziativa
- scarica il modulo di richiesta
- compila il modulo con l'aiuto, se necessario, della nostra Guida alla compilazione della domanda di sospensione
- scansiona i documenti necessari indicati nel modulo di richiesta. Fai una scansione per ogni documento (non una unica scansione contenente tutti i documenti)
- verifica di aver correttamente compilato il modulo e di avere tutti i documenti necessari. Inviare sempre carta d’identità (per i soli cittadini italiani e dell’unione europea) o passaporto e permesso di soggiorno (per cittadini extra UE)
- invia in un'unica mail all'indirizzo sospconsapmutui@bnlmail.com il modulo di richiesta e i documenti da allegare: questo ci consentirà di lavorare e quindi evadere la tua richiesta in tempi più rapidi
- l’oggetto della mail deve contenere la dicitura “Sospensione Fondo di Solidarietà”, il codice fiscale del richiedente intestatario del mutuo e il CF del mutuo (per individuarlo, v. Guida alla compilazione della domanda di sospensione)
COME RINUNCIARE ALLA SOSPENSIONE DELLA RATA IN ANTICIPO RISPETTO ALLA FINE DEL PERIODO DI SOSPENSIONE RICHIESTO
Per avviare l'iter di adesione all’iniziativa
- scarica il modulo di richiesta
- compila il modulo
- Verifica di aver correttamente compilato il modulo
- Scansiona il modulo preferibilmente in formato PDF
- invia in un'unica mail all'indirizzo sospconsapmutui@bnlmail.com il modulo di richiesta: questo ci consentirà di lavorare e quindi evadere la tua richiesta in tempi più rapidi
- L’oggetto della mail deve contenere la dicitura “Rinuncia alla Moratoria – Fondo di solidarietà CONSAP”, il codice fiscale del richiedente intestatario del mutuo e il CF del mutuo (per individuarlo, v. Guida alla compilazione della domanda di sospensione)
La tua Agenzia di riferimento è a disposizione per qualunque ulteriore chiarimento o valutazione di soluzione alternativa.
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Potrà trovare le risposte alle principali frequently asked questions (FAQ) sulla sospensione a valere sul Fondo di Solidarietà, sul sito di Consap Spa https://www.consap.it/fondi-di-solidarieta/fondo-di-sospensione-mutui-per-l-acquisto-della-prima-casa/faq/ e sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze http://www.mef.gov.it/covid-19/faq.html.
Qualora nelle more della lavorazione della richiesta di sospensione, venga addebitata una delle rate per le quali sia stata presentata domanda di moratoria – a seguito dell’accettazione della domanda di sospensione - la Banca provvederà alle necessarie operazioni di riaccredito e senza alcun costo per il cliente, qualora le rate del mutuo vengano rimborsate mediante addebito su un conto corrente BNL.
Qualora le rate vengano invece pagate mediante addebito su conto corrente di altro Istituto - non essendo possibile procedere alle operazioni di riaccredito - a seguito della conferma dell’avvenuta sospensione delle rate da parte di BNL, il cliente dovrà inoltrare la richiesta di storno della rata già pagata, alla Banca presso la quale intrattiene il rapporto di conto corrente.
Questa pagina è in continuo aggiornamento. Ultimo aggiornamento 31/12/2020