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BENEFICIARI 

Con l’art.16 del Decreto Legge n.73 del 25/5/2021 (cd. “Decreto Sostegni Bis”) il Governo ha prorogato al 31 dicembre 2021, le misure di moratoria straordinaria introdotte dall’art.56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “DL Cura Italia”) e successive modifiche ed integrazioni, a favore delle micro e delle PMI*, dei lavoratori autonomi titolari di partita IVA, (tra cui, i professionisti e le ditte individuali).

La sospensione è applicabile alle Imprese che alla data di entrata in vigore del Decreto Legge n.73/2021 già beneficiano della moratoria (sospensione in atto) e riguarda la sola quota capitale, ove applicabile.

Si precisa che, ferma la concessione della proroga ai sensi di legge, l’applicazione delle attuali regole di vigilanza europea e nazionale (artt. 47b e 178 del Regolamento EU 575/2013)   a seguito della richiesta di proroga della moratoria, potrebbe determinare un deterioramento della valutazione del merito creditizio del Cliente. da parte della Banca.

TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTI COMPRESI NELL’INIZIATIVA

La proroga della sospensione riguarda mutui, finanziamenti, leasing, compresi i finanziamenti a breve termine a rientro rateale, unitamente agli elementi accessori.

Non rientrano nell’iniziativa i contratti di credito ai consumatori.

 

OGGETTO E FINALITA’

Le misure introdotte dal “Decreto Sostegni Bis” riguardano:

  • la non revocabilità fino al 31/12/2021 degli importi accordati delle aperture di credito a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se successivi, al 17 marzo 2020, ai sensi dell’art. 56, comma 2, lett. a) del DL 18/2020 e successive modifiche ed integrazioni;
  • la proroga dell’attuale scadenza 30/06/2021 dei prestiti non rateali al 31/12/2021 alle medesime condizioni, ai sensi dell’art. 56, comma 2, lett. b) del DL 18/2020, e successive modifiche ed integrazioni;
  • la proroga della sospensione del rimborso delle sole quote capitale delle rate fino al 31/12/2021, ai sensi dell’art. 56, comma 2, lettera c) del DL 18/2020, e successive modifiche ed integrazioni, con contestuale allungamento del piano d’ammortamento per la durata pari al periodo di sospensione
 

MODALITA’ DI ADESIONE

Le Imprese che alla data dell’entrata in  vigore del “Decreto Sostegni Bis” risultino già ammesse alle misure previste dall’art.56 comma 2 del DL 18/2020 “Cura Italia” e successive modifiche ed integrazioni e che intendono prorogare la sospensione fino al 31 dicembre 2021 devono darne esplicita comunicazione alla Banca entro il 15 giugno 2021 compilando il modulo qui linkato ed inoltrandolo al proprio gestore di relazione anche a mezzo e-mail o PEC.  Potranno essere accolte anche comunicazioni pervenute dalla clientela via email /PEC senza l’utilizzo dello specifico modulo.  

La richiesta di proroga della sospensione verrà processata in base ai tempi tecnici di lavorazione che, anche in virtù della numerosità delle richieste normalmente non superano i 10 giorni lavorativi dalla comunicazione di richiesta di adesione alla proroga e sempre che non vengano riscontrati elementi ostativi alla sua concessione.

 

COSTI A CARICO DELLA CLIENTELA

In linea con quanto previsto dal “Decreto Sostegni Bis”, l’adesione all’iniziativa non comporta nuovi e maggiori oneri per entrambe le parti, le imprese e la banca.

Si precisa, comunque, che la fisiologica estensione temporale del finanziamento, comporta – per tale periodo - il pagamento degli oneri che maturano in ragione del tempo (interessi per i finanziamenti rateali e Commissione Onnicomprensiva e interessi per gli altri affidamenti).

 

EFFETTI SUL FINANZIAMENTO IN ESSERE

  •  Sospensione della sola quota capitale: Tale sospensione determinerà esclusivamente la corresponsione delle quote interessi alle scadenze originarie. Tale quota di interessi relativa al nuovo periodo di sospensione (01/07/2021 – 31/12/2021) sarà composta dalla quota di interessi ordinaria, relativa al suddetto periodo, e dagli interessi maturati nel periodo di sospensione precedente, suddivisi pro-quota sulle rate residue del piano di ammortamento.

Di seguito un esempio (gli importi hanno carattere puramente esemplificativo)

Finanziamento a tasso fisso e rimborso mensile con 24 rate residue al 30/06/2021

  • Totale interessi maturati nel corso del precedente periodo di sospensione: 10.000,00
  •  Interessi sospesi ripartiti sulla singola rata: 10.000,00 / 24 = 416,66

Inserendo una nuova sospensione per la sola quota capitale, dal 01/07/2021 al 31/12/2021:

  • Interessi ripartiti su singola rata: 416,66 + interessi mensili ordinari contrattualmente stabiliti

Alla fine del periodo di sospensione (01/01/2022) si avrà la seguente situazione:

  •  il saldo degli interessi maturati nel corso del precedente periodo di sospensione sarà: 7.500,04, ottenuto calcolando 10.000,00 - 2.499,96 (416,66 x 6 quote relative al periodo di sospensione)
  • il pro quota sulle successive 24 rate di ammortamento sarà: 312,50 ottenuto calcolando: 7.500,04 / 24 al quale dovranno essere aggiunti gli interessi mensili contrattualmente stabili
  • Proroga di un finanziamento a scadenza non rateale: In caso di finanziamento non rateale con scadenza entro il 31 dicembre 2021, viene accordata la proroga della scadenza inizialmente pattuita al 31 dicembre 2021. Sul finanziamento saranno applicati gli oneri (Commissione Onnicomprensiva sull’accordato e Interessi sul capitale utilizzato) previsti nel contratto originario.
 
 

Questa pagina viene aggiornata costantemente per dare tempestivamente ai nostri clienti tutte le informazioni utili.

Ultimo aggiornamento 10/06/2021

 

NOTE LEGALI

*Secondo la definizione della Commissione Europea, si intendono come PMI le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. 

 
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