BENEFICIARI
Con l’art.16 del Decreto Legge n.73 del 25/5/2021 (cd. “Decreto Sostegni Bis”) il Governo ha prorogato al 31 dicembre 2021, le misure di moratoria straordinaria introdotte dall’art.56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “DL Cura Italia”) e successive modifiche ed integrazioni, a favore delle micro e delle PMI*, dei lavoratori autonomi titolari di partita IVA, (tra cui, i professionisti e le ditte individuali).
La sospensione è applicabile alle Imprese che alla data di entrata in vigore del Decreto Legge n.73/2021 già beneficiano della moratoria (sospensione in atto) e riguarda la sola quota capitale, ove applicabile.
Si precisa che, ferma la concessione della proroga ai sensi di legge, l’applicazione delle attuali regole di vigilanza europea e nazionale (artt. 47b e 178 del Regolamento EU 575/2013) a seguito della richiesta di proroga della moratoria, potrebbe determinare un deterioramento della valutazione del merito creditizio del Cliente. da parte della Banca.
TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTI COMPRESI NELL’INIZIATIVA
La proroga della sospensione riguarda mutui, finanziamenti, leasing, compresi i finanziamenti a breve termine a rientro rateale, unitamente agli elementi accessori.
Non rientrano nell’iniziativa i contratti di credito ai consumatori.
OGGETTO E FINALITA’
Le misure introdotte dal “Decreto Sostegni Bis” riguardano:
MODALITA’ DI ADESIONE
Le Imprese che alla data dell’entrata in vigore del “Decreto Sostegni Bis” risultino già ammesse alle misure previste dall’art.56 comma 2 del DL 18/2020 “Cura Italia” e successive modifiche ed integrazioni e che intendono prorogare la sospensione fino al 31 dicembre 2021 devono darne esplicita comunicazione alla Banca entro il 15 giugno 2021 compilando il modulo qui linkato ed inoltrandolo al proprio gestore di relazione anche a mezzo e-mail o PEC. Potranno essere accolte anche comunicazioni pervenute dalla clientela via email /PEC senza l’utilizzo dello specifico modulo.
La richiesta di proroga della sospensione verrà processata in base ai tempi tecnici di lavorazione che, anche in virtù della numerosità delle richieste normalmente non superano i 10 giorni lavorativi dalla comunicazione di richiesta di adesione alla proroga e sempre che non vengano riscontrati elementi ostativi alla sua concessione.
COSTI A CARICO DELLA CLIENTELA
In linea con quanto previsto dal “Decreto Sostegni Bis”, l’adesione all’iniziativa non comporta nuovi e maggiori oneri per entrambe le parti, le imprese e la banca.
Si precisa, comunque, che la fisiologica estensione temporale del finanziamento, comporta – per tale periodo - il pagamento degli oneri che maturano in ragione del tempo (interessi per i finanziamenti rateali e Commissione Onnicomprensiva e interessi per gli altri affidamenti).
EFFETTI SUL FINANZIAMENTO IN ESSERE
Di seguito un esempio (gli importi hanno carattere puramente esemplificativo)
Finanziamento a tasso fisso e rimborso mensile con 24 rate residue al 30/06/2021
Inserendo una nuova sospensione per la sola quota capitale, dal 01/07/2021 al 31/12/2021:
Alla fine del periodo di sospensione (01/01/2022) si avrà la seguente situazione:
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Ultimo aggiornamento 10/06/2021
NOTE LEGALI
*Secondo la definizione della Commissione Europea, si intendono come PMI le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.