Continuano i vantaggi del Bonus POS e pagamenti elettronici: per esercenti e professionisti è previsto fino al 100% di credito d’imposta su commissioni POS.
Il Decreto-legge 99 del 30 giugno 2021 ha introdotto numerose misure volte all’incentivazione dei pagamenti tracciabili: tra queste, per professionisti e attività con un fatturato uguale o inferiore a determinate soglie, è previsto un bonus pagamenti elettronici, ossia un credito d’imposta che può raggiungere il 100% sulle commissioni dei terminali di pagamento POS.
Si tratta di un’autentica detrazione sulle spese sostenute da esercenti, negozianti e liberi professionisti per incassare pagamenti elettronici mediante POS (sia fisico che virtuale). Il bonus in questione sarà erogato sotto forma di credito d’imposta, prevedendo un azzeramento delle commissioni sui pagamenti elettronici ricevuti tra il primo luglio 2021 e il 30 giugno 2022. Oltre a questo, sono previsti fino a 320 euro di rimborso per quanto riguarda le spese di acquisto o noleggio di strumentazioni atte ad archiviare e trasmettere fatture e pagamenti.
Potranno beneficiare del credito d’imposta POS tutti gli esercenti di attività d’impresa, arti e professioni (commercianti, esercenti, liberi professionisti, lavoratori autonomi, etc.) il cui fatturato annuo riferito all’anno d’imposta precedente risulti uguale o inferiore a 400.000€.
Il Bonus POS 2022 viene attribuito in merito a cessioni di beni o prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori privati. Ai fini dell'ottenimento del Bonus POS 2022 non potranno invece essere considerate le commissioni relative a transazioni effettuate tramite terminale POS, per cui viene emessa fattura intestata ad una partita IVA. Le tipologie di transazioni soggette all’erogazione del credito d’imposta sono tutti i pagamenti con carta di credito, debito, prepagata o mediante altri strumenti di pagamento digitali quali e-wallet, smartphone o smartwatch.
Per l’erogazione del credito d’imposta POS, sarà l’operatore finanziario fornitore del servizio dei terminali di pagamento POS ad assumere un ruolo di rilievo. Dovrà infatti comunicare mensilmente per via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento, tutte le informazioni e i dati necessari al fine di verificare l’idoneità dell’attività in merito alla ricezione del Bonus. Una volta verificata la legittimità della richiesta, sarà l’Agenzia delle Entrate a procedere con l’assegnazione del credito all’attività.
Il nuovo credito d’imposta potrà essere incassato in compensazione mediante il modello F24, a partire dal mese successivo a quello durante il quale sono state sostenute le spese. Il Bonus del 30% non concorre alla formazione del reddito e non sarà tassato né ai fini IRAP, né ai fini IRES.
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