Il 31/03/2021 sono scaduti i termini di adesione alla moratoria ABI-AACC.
Al momento non è stata ancora comunicata alcuna proroga del termini di adesione.
BNL, da sempre vicina ai suoi clienti e consapevole delle difficoltà economiche e finanziarie che il protrarsi dell’emergenza COVID-19 sta provocando, si è attivata per sostenerli con misure straordinarie e ha aderito all’accordo sottoscritto il 16 dicembre 2020 tra ABI e le Associazioni dei consumatori per la sospensione di mutui garantiti da ipoteca e finanziamenti chirografari a rimborso rateale.
Tramite l’adesione a questa nuova moratoria, in aggiunta alla misura Governativa, BNL riconosce ai propri clienti titolari di un mutuo non rientrante nel perimetro del Fondo di Solidarietà ovvero di un finanziamento chirografario a rimborso rateale, la possibilità di richiedere la sospensione delle rate, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, qualora sussistano i requisiti indicati di seguito.
In caso di mutuo/prestito cointestato, i requisiti in questione devono essere posseduti da almeno uno dei cointestatari.
Tutte le tipologie di mutuo (ristrutturazione, liquidità, acquisto di immobili non adibiti ad abitazione principale) e prestiti chirografari erogati a persone fisiche indipendentemente dall’importo e dalla finalità.
Sono inoltre escluse le operazioni di scoperto di conto corrente, apertura di credito, carte di credito, credito verso la cessione del quinto dello stipendio o della pensione e le delegazioni di pagamento, i finanziamenti già classificati a credito deteriorato o con rate impagate ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contatto stesso anche tramite notifica dell’atto di precetto o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipoteca.
Il cliente potrà scegliere tra la sospensione dell’intera rata e la sospensione della sola quota capitale.
La sospensione non comporterà l’applicazione di alcuna commissione, ma l’applicazione di maggiori oneri di interesse rispetto al piano originario in funzione della tipologia di sospensione prescelta dal cliente, secondo le tipologie di sospensione specificate in calce.
La durata massima della sospensione non può essere superiore a 9 mesi (nel computo dei nove mesi sono compresi eventuali sospensioni concesse a seguito della pandemia da Covid 19)
Sono quindi esclusi dalla misura sospensiva i finanziamenti che hanno già ottenuto una sospensione del pagamento delle rate (o della quota capitale delle stesse) a seguito della pandemia da Covid 19 per un periodo superiore a 9 mesi.
La sospensione non determina l’applicazione di commissioni nonché di interessi di mora per il periodo di sospensione tranne qualora – nel caso di sospensione della sola quota capitale- l’intestatario del mutuo o del finanziamento non adempia al pagamento della quota interessi alle scadenze originarie.
La ripresa del processo di ammortamento avviene al termine del periodo di sospensione, o della richiesta di riavvio da parte del cliente, con il corrispondente allungamento del piano di ammortamento per una durata pari al periodo di sospensione
Per richiedere la sospensione, i clienti dovranno sottoscrivere il Modulo di richiesta contenente l’autocertificazione della sussistenza dei requisiti sopra indicati, resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.
La richiesta può essere presentata presso la propria Agenzia di riferimento fino al 31 marzo 2021 attraverso una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà.
La pagina ABI con i riferimenti all’iniziativa è disponibile al seguente link: https://www.abi.it/Pagine/Mercati/Crediti/Crediti-alle-persone/Mutui/Accordo16dic20.aspx
Con riferimento ai mutui prima casa si precisa che, ove ne sussistano i requisiti, il “Fondo di Solidarietà” - c.d. Fondo Gasparrini – è la misura da preferire per la sospensione delle rate.
Per avviare l'iter di rinuncia all’iniziativa:
La tua Agenzia di riferimento è a disposizione per qualunque ulteriore chiarimento o valutazione di soluzione alternativa.
NOTE LEGALI
(1) Ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa
(2) La domanda può essere presentata dal cointestatario del finanziamento/mutuo o dall’erede subentrato nell’intestazione del finanziamento/mutuo.
(3) L’immobile non deve rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Questa pagina è in continuo aggiornamento. Ultimo aggiornamento 02/04/2021