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Accordo ABI-Associazioni dei Consumatori
in tema di sospensione dei crediti alle famiglie

 

Sospensione adesione alla moratoria ABI-AACC al 31/03/2021

Il 31/03/2021 sono scaduti i termini di adesione alla moratoria ABI-AACC.

Al momento non è stata ancora comunicata alcuna proroga del termini di adesione.

 

IN BREVE

BNL, da sempre vicina ai suoi clienti e consapevole delle difficoltà economiche e finanziarie che il protrarsi dell’emergenza COVID-19 sta provocando, si è attivata per sostenerli con misure straordinarie e ha aderito all’accordo sottoscritto il 16 dicembre 2020 tra ABI e le Associazioni dei consumatori per la sospensione di mutui garantiti da ipoteca e finanziamenti chirografari a rimborso rateale.

Tramite l’adesione a questa nuova moratoria, in aggiunta alla misura Governativa, BNL riconosce ai propri clienti titolari di un mutuo non rientrante nel perimetro del Fondo di Solidarietà ovvero di un finanziamento chirografario a rimborso rateale, la possibilità di richiedere la sospensione delle rate, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, qualora sussistano i requisiti indicati di seguito.

CHI PUO’ CHIEDERE LA SOSPENSIONE

L’iniziativa è dedicata a chi abbia subito nei 2 anni antecedenti alla richiesta uno dei seguenti eventi:

  • Lavoratori dipendenti che hanno subito la cessazione del rapporto di lavoro 1
  • Lavoratori dipendenti che hanno subito la sospensione/riduzione dell'orario di lavoro per almeno 30 giorni consecutivi
  • Lavoratori autonomi e liberi professionisti che hanno subito la riduzione del proprio fatturato, registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus
  • Morte del Mutuatario 2
  • Riconoscimento handicap grave, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, ovvero di invalidità civile non inferiore all’80 per cento

In caso di mutuo/prestito cointestato, i requisiti in questione devono essere posseduti da almeno uno dei cointestatari.

PER QUALE TIPOLOGIA DI MUTUI/FINAZIAMENTI

Tutte le tipologie di mutuo (ristrutturazione, liquidità, acquisto di immobili non adibiti ad abitazione principale) e prestiti chirografari erogati a persone fisiche indipendentemente dall’importo e dalla finalità.

Sono esclusi i finanziamenti che:

  • rientrano nel perimetro di sospensione del Fondo di Solidarietà – c.d. Fondo Gasparrini
  • presentano ritardi nei pagamenti delle rate al momento della presentazione della domanda di sospensione
  • fruiscono di agevolazioni pubbliche nella forma di garanzie contributi in conto interessi/capitale e provvista agevolata
  • sono stati erogati dopo il 16 dicembre 2020
  • siano riferiti ad immobili di lusso 3

Sono inoltre escluse le operazioni di scoperto di conto corrente, apertura di credito, carte di credito, credito verso la cessione del quinto dello stipendio o della pensione e le delegazioni di pagamento, i finanziamenti già classificati a credito deteriorato o con rate impagate ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contatto stesso anche tramite notifica dell’atto di precetto o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipoteca.

QUALE TIPOLOGIA DI SOSPENSIONE E PER QUANTO TEMPO

Il cliente potrà scegliere tra la sospensione dell’intera rata e la sospensione della sola quota capitale.

La sospensione non comporterà l’applicazione di alcuna commissione, ma l’applicazione di maggiori oneri di interesse rispetto al piano originario in funzione della tipologia di sospensione prescelta dal cliente, secondo le tipologie di sospensione specificate in calce.

La durata massima della sospensione non può essere superiore a 9 mesi (nel computo dei nove mesi sono compresi eventuali sospensioni concesse a seguito della pandemia da Covid 19)

Sono quindi esclusi dalla misura sospensiva i finanziamenti che hanno già ottenuto una sospensione del pagamento delle rate (o della quota capitale delle stesse) a seguito della pandemia da Covid 19 per un periodo superiore a 9 mesi.

COME SONO CALCOLATI GLI INTERESSI SUL CAPITALE SOSPESO

Sospensione della sola quota capitale:

  • in caso di sospensione della sola quota capitale della rata, la quota interessi, calcolata al tasso contrattuale sul debito residuo (inteso come la parte di debito in termine di quota capitale complessiva erogata dalla banca al netto di quanto rimborsato) al momento della sospensione, viene rimborsata alle scadenze originarie. Le rate sospese torneranno a decorrere alla fine del periodo di moratoria, mantenendo l’attuale periodicità e determinando un corrispondente allungamento della durata del finanziamento.

Sospensione dell’intera rata:

  • in caso di sospensione dell’intera rata, maturano interessi compensativi applicando il tasso contrattuale al debito residuo al momento della sospensione. Si determina lo spostamento del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata. Gli interessi maturati nel periodo di sospensione sul debito vengono rimborsati (senza applicazione di ulteriori interessi), a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità) per tutta la durata residua del mutuo/finanziamento.

La sospensione non determina l’applicazione di commissioni nonché di interessi di mora per il periodo di sospensione tranne qualora – nel caso di sospensione della sola quota capitale- l’intestatario del mutuo o del finanziamento non adempia al pagamento della quota interessi alle scadenze originarie.

La ripresa del processo di ammortamento avviene al termine del periodo di sospensione, o della richiesta di riavvio da parte del cliente, con il corrispondente allungamento del piano di ammortamento per una durata pari al periodo di sospensione

COME È POSSIBILE PRESENTARE DOMANDA DI SOSPENSIONE

Per richiedere la sospensione, i clienti dovranno sottoscrivere il Modulo di richiesta contenente l’autocertificazione della sussistenza dei requisiti sopra indicati, resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.  

La richiesta può essere presentata presso la propria Agenzia di riferimento fino al 31 marzo 2021 attraverso una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà.

La pagina ABI con i riferimenti all’iniziativa è disponibile al seguente link: https://www.abi.it/Pagine/Mercati/Crediti/Crediti-alle-persone/Mutui/Accordo16dic20.aspx

Con riferimento ai mutui prima casa si precisa che, ove ne sussistano i requisiti, il “Fondo di Solidarietà” - c.d. Fondo Gasparrini – è la misura da preferire per la sospensione delle rate.

 

Come rinunciare alla sospensione della rata in anticipo rispetto alla fine del periodo di sospensione richiesto

Per avviare l'iter di rinuncia all’iniziativa:

  • scarica il modulo di rinuncia 
  • compila e sottoscrivi il modulo di rinuncia e consegnalo presso la tua Agenzia di riferimento

La tua Agenzia di riferimento è a disposizione per qualunque ulteriore chiarimento o valutazione di soluzione alternativa.

 

Documentazione

Scarica il modulo di richiesta

Scarica il modulo di rinuncia

Scarica l'Accordo ABI-AACC in tema di sospensione dei crediti alle famiglie

 

 

 

 

 

 

NOTE LEGALI

(1) Ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa

(2) La domanda può essere presentata dal cointestatario del finanziamento/mutuo o dall’erede subentrato nell’intestazione del finanziamento/mutuo.

(3) L’immobile non deve rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

 

Questa pagina è in continuo aggiornamento. Ultimo aggiornamento 02/04/2021

 
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