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È facoltà di tutti i clienti in possesso dei requisiti di seguito elencati, richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti (ipotecari/chirografari) in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato.
DESTINATARI: soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, svolte nei medesimi edifici.
MODALITA’ DI SOSPENSIONE: I mutuatari hanno la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti come sopra indicato, fino al 31/01/2024.
Si ha diritto alla sospensione fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza.
Pertanto le rate oggetto di sospensione concedibili saranno quelle scadenti nel periodo che va dal 03/11/2023 fino al 31/10/2024.
MODALITA’ DI RICHIESTA SOSPENSIONE: le richieste devono essere presentate su apposita modulistica Banca, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 28/12/200 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.
COSTI DI SOSPENSIONE: L’attivazione della sospensione è a titolo gratuito.
In caso di Sospensione della sola quota capitale: il mutuatario corrisponderà all’istituto, per la durata dei mesi di sospensione, una rata di soli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Terminata la sospensione, il finanziamento riprenderà il regolare ammortamento contrattuale.
In caso di Sospensione dell’intera rata: durante il periodo di sospensione matureranno ogni mese gli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Gli interessi maturati nel periodo di sospensione saranno ripartiti pro quota sulle residue rate a scadere.
La sospensione del finanziamento determinerà un prolungamento di pari durata temporale del piano di ammortamento originario.
È prorogato, di ulteriori dodici mesi sino al 30/09/2024 lo stato di emergenza nei comuni indicati in calce.
È facoltà di tutti i clienti in possesso dei requisiti di seguito elencati, richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti (ipotecari/chirografari) in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nella terza decade del mese di luglio 2022 nel territorio dei comuni di Braone, Ceto e Niardo, in provincia di Brescia.
DESTINATARI: soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, svolte nei medesimi edifici.
MODALITA’ DI SOSPENSIONE: I mutuatari hanno la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti come sopra indicato, fino al 30/11/2023.
Si ha diritto alla sospensione fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza.
Pertanto le rate oggetto di sospensione concedibili saranno quelle scadenti nel periodo che va dal 01/10/2023 fino al 30/09/2024.
MODALITA’ DI RICHIESTA SOSPENSIONE: le richieste devono essere presentate su apposita modulistica Banca, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 28/12/200 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.
COSTI DI SOSPENSIONE: L’attivazione della sospensione è a titolo gratuito.
In caso di Sospensione della sola quota capitale: il mutuatario corrisponderà all’istituto, per la durata dei mesi di sospensione, una rata di soli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Terminata la sospensione, il finanziamento riprenderà il regolare ammortamento contrattuale. In caso di Sospensione dell’intera rata: durante il periodo di sospensione matureranno ogni mese gli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Gli interessi maturati nel periodo di sospensione saranno ripartiti pro quota sulle residue rate a scadere.
La sospensione del finanziamento determinerà un prolungamento di pari durata temporale del piano di ammortamento originario.
Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza in calce, al territorio dei comuni di Cattolica Eraclea, in provincia di Agrigento, Longi e Montagnareale, in provincia di Messina, Campofelice di Roccella, Cinisi, Petralia Sottana e Polizzi Generosa, in provincia di Palermo e Calatafimi Segesta, in provincia di Trapani, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 24 e 25 novembre 2021, dal 3 al 7 e dal 10 al 12 dicembre 2021 e dal 7 al 12 gennaio 2022.
È prorogato, di ulteriori dodici mesi sino al 31/12/2023 lo stato di emergenza nei comuni indicati in calce.
È facoltà di tutti i clienti in possesso dei requisiti di seguito elencati, richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti (ipotecari/chirografari) a seguitodegli interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 5 ottobre 2021, dal 13 al 14 ottobre 2021, dal 22 al 26 ottobre 2021, dal 28 al 31 ottobre 2021 e dall’8 al 17 novembre 2021, nel territorio delle province di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani.
DESTINATARI: clienti proprietari di immobili destinati ad attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, che a seguito degli eventi sopra citati, siano stati sgomberati.
MODALITA’ DI SOSPENSIONE: I mutuatari hanno la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti come sopra indicato, fino al 30.04.2023.
Si ha diritto alla sospensione fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza.
Pertanto le rate oggetto di sospensione concedibili saranno quelle scadenti nel periodo che va dal 31/12/2022 fino al 31/12/2023.
MODALITA’ DI RICHIESTA SOSPENSIONE: le richieste devono essere presentate su apposita modulistica Banca, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 28/12/200 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.
COSTI DI SOSPENSIONE: L’attivazione della sospensione è a titolo gratuito.
In caso di Sospensione della sola quota capitale: il mutuatario corrisponderà all’istituto, per la durata dei mesi di sospensione, una rata di soli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Terminata la sospensione, il finanziamento riprenderà il regolare ammortamento contrattuale.
In caso di Sospensione dell’intera rata: durante il periodo di sospensione matureranno ogni mese gli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Gli interessi maturati nel periodo di sospensione saranno ripartiti pro quota sulle residue rate a scadere.
La sospensione del finanziamento determinerà un prolungamento di pari durata temporale del piano di ammortamento originario.
È prorogato, di ulteriori dodici mesi sino al 31/12/2023, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 3 al 5 ottobre 2021 nel territorio dei comuni di seguito specificati.
È facoltà di tutti i clienti in possesso dei requisiti di seguito elencati, richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti (ipotecari/chirografari) a seguito del grave disagio socio economico derivante dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 3 al 5 ottobre 2021 nel territorio dei comuni di Savona, Altare, Bormida, Cairo Montenotte, Carcare, Mallare, Pallare, Pontinvrea, Quiliano, Sassello e Urbe, in provincia di Savona, e nel Territorio dei comuni di Campo Ligure, Rossiglione e Tiglieto, della Città Metropolitana di Genova.
DESTINATARI: clienti proprietari di immobili destinati ad attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, che a seguito degli eventi sopra citati, siano stati sgomberati
MODALITA’ DI SOSPENSIONE: I mutuatari hanno la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti come sopra indicato, fino al 30.04.2023.
Si ha diritto alla sospensione fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza.
Pertanto le rate oggetto di sospensione concedibili saranno quelle scadenti nel periodo che va dal 23/12/2022 fino al 31/12/2023.
MODALITA’ DI RICHIESTA SOSPENSIONE: le richieste devono essere presentate su apposita modulistica Banca, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 28/12/200 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.
COSTI DI SOSPENSIONE: L’attivazione della sospensione è a titolo gratuito.
In caso di Sospensione della sola quota capitale: il mutuatario corrisponderà all’istituto, per la durata dei mesi di sospensione, una rata di soli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Terminata la sospensione, il finanziamento riprenderà il regolare ammortamento contrattuale.
In caso di Sospensione dell’intera rata: durante il periodo di sospensione matureranno ogni mese gli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Gli interessi maturati nel periodo di sospensione saranno ripartiti pro quota sulle residue rate a scadere.
La sospensione del finanziamento determinerà un prolungamento di pari durata temporale del piano di ammortamento originario.
È prorogato, di ulteriori dodici mesi sino al 31/12/2023 lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici di seguito specificati.
È facoltà di tutti i clienti in possesso dei requisiti di seguito elencati, richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti (ipotecari/chirografari) in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 3 e 4 ottobre 2021 nel territorio dei comuni di Acqui Terme, Belforte Monferrato, Bosco Marengo, Capriata D’orba, Casaleggio Boiro, Cartosio, Cassinelle, Cremolino, Fresonara, Lerma, Melazzo, Molare, Morbello, Mornese, Ovada, Ponzone, Predosa, Rocca Grimalda, Sezzadio, Silvano D’Orba, Strevi e Tagliolo Monferrato, in provincia di Alessandria.
DESTINATARI: Soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici il diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza.
MODALITA’ DI SOSPENSIONE: I mutuatari hanno la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti come sopra indicato, fino al 30.04.2023.
Si ha diritto alla sospensione fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza.
Pertanto le rate oggetto di sospensione concedibili saranno quelle scadenti nel periodo che va dal 23/12/2022 fino al 31/12/2023.
MODALITA’ DI RICHIESTA SOSPENSIONE: le richieste devono essere presentate su apposita modulistica Banca, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 28/12/200 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.
COSTI DI SOSPENSIONE: L’attivazione della sospensione è a titolo gratuito.
In caso di Sospensione della sola quota capitale: il mutuatario corrisponderà all’istituto, per la durata dei mesi di sospensione, una rata di soli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Terminata la sospensione, il finanziamento riprenderà il regolare ammortamento contrattuale.
In caso di Sospensione dell’intera rata: durante il periodo di sospensione matureranno ogni mese gli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Gli interessi maturati nel periodo di sospensione saranno ripartiti pro quota sulle residue rate a scadere.
La sospensione del finanziamento determinerà un prolungamento di pari durata temporale del piano di ammortamento originario.
Aggiornamento giugno 2022: è stato prorogato sino al 31/05/2022, limitatamente alle regioni Sardegna e Sicilia, lo stato di emergenza indicato in calce.
È facoltà di tutti i clienti in possesso dei requisiti di seguito elencati, richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti (ipotecari/chirografari) in conseguenza dell’eccezionale diffusione degli incendi boschivi nei territori delle regioni* Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia, a partire dall’ultima decade del mese di luglio 2021.
* Ai fini dell’individuazione dei Comuni interessati dall’evento, e quindi del beneficio in oggetto, si rimanda ai provvedimenti emanati dai Presidenti delle Regioni in qualità di Commissari delegati.
DESTINATARI: soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, svolte nei medesimi edifici.
MODALITA’ DI SOSPENSIONE: I mutuatari hanno la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti come sopra indicato, fino al 31/07/2022..
Si ha diritto alla sospensione fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza.
Pertanto le rate oggetto di sospensione concedibili saranno quelle scadenti nel periodo che va dal 30/04/2022 fino al 31/05/2022 e limitatamente alle regioni Sardegna e Sicilia.
MODALITA’ DI RICHIESTA SOSPENSIONE: le richieste devono essere presentate su apposita modulistica Banca, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 28/12/200 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.
MODALITA’ DI RICHIESTA SOSPENSIONE: le richieste devono essere presentate su apposita modulistica Banca, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 28/12/200 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.
COSTI DI SOSPENSIONE: L’attivazione della sospensione è a titolo gratuito.
In caso di Sospensione della sola quota capitale: il mutuatario corrisponderà all’istituto, per la durata dei mesi di sospensione, una rata di soli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Terminata la sospensione, il finanziamento riprenderà il regolare ammortamento contrattuale.
In caso di Sospensione dell’intera rata: durante il periodo di sospensione matureranno ogni mese gli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Gli interessi maturati nel periodo di sospensione saranno ripartiti pro quota sulle residue rate a scadere.
La sospensione del finanziamento determinerà un prolungamento di pari durata temporale del piano di ammortamento originario.
Aggiornamento settembre 2022: prorogato sino al 26/08/2023 lo stato di emergenza indicato in calce.
È facoltà di tutti I clienti in possesso dei requisiti di seguito elencati, richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti (ipotecari/chirografari) in conseguenza degli eventi meteorologici che, nei giorni dal 3 luglio all’8 agosto 2021, hanno colpito il territorio delle province di Como, Sondrio e Varese.
DESTINATARI: soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza.
MODALITA’ DI SOSPENSIONE: I mutuatari hanno la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti come sopra indicato, fino al 30.11.2022.
Si ha diritto alla sospensione fino all’agibilità o all’abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza.
Pertanto le rate oggetto di sospensione concedibili saranno quelle scadenti nel periodo che va dal 27/08/2022 fino al 26/08/2023.
MODALITA’ DI RICHIESTA SOSPENSIONE: le richieste devono essere presentate su apposita modulistica Banca, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 28/12/200 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.
COSTI DI SOSPENSIONE: L’attivazione della sospensione è a titolo gratuito.
In caso di Sospensione della sola quota capitale: il mutuatario corrisponderà all’istituto, per la durata dei mesi di sospensione, una rata di soli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Terminata la sospensione, il finanziamento riprenderà il regolare ammortamento contrattuale.
In caso di Sospensione dell’intera rata: durante il periodo di sospensione matureranno ogni mese gli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Gli interessi maturati nel periodo di sospensione saranno ripartiti pro quota sulle residue rate a scadere.
La sospensione del finanziamento determinerà un prolungamento di pari durata temporale del piano di ammortamento originario.
È prorogato di dodici mesi lo stato di emergenza indicato in calce.
È facoltà di tutti i clienti in possesso dei requisiti di seguito elencati, richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti (ipotecari/ chirografari) in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020 nel territorio della provincia di Belluno, di Treviso e di Padova, dei comuni di Torre di Quartesolo, di Vicenza, di Longare e dell’area dell’Alto Vicentino della provincia di Vicenza e della fascia costiera della provincia di Venezia.
DESTINATARI: clienti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici.
MODALITA’ DI SOSPENSIONE: I mutuatari hanno la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti come sopra indicato, fino al 30/04/2022.
Si ha diritto alla sospensione fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza.
Pertanto le rate oggetto di sospensione concedibili saranno quelle scadenti nel periodo che va dal 29/12/2021 fino al 31/12/2022.
MODALITA’ DI RICHIESTA SOSPENSIONE: le richieste devono essere presentate su apposita modulistica Banca, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 28/12/200 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.
COSTI DI SOSPENSIONE: L’attivazione della sospensione è a titolo gratuito.
In caso di Sospensione della sola quota capitale: il mutuatario corrisponderà all’istituto, per la durata dei mesi di sospensione, una rata di soli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Terminata la sospensione, il finanziamento riprenderà il regolare ammortamento contrattuale.
In caso di Sospensione dell’intera rata: durante il periodo di sospensione matureranno ogni mese gli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Gli interessi maturati nel periodo di sospensione saranno ripartiti pro quota sulle residue rate a scadere.
La sospensione del finanziamento determinerà un prolungamento di pari durata temporale del piano di ammortamento originario.
Aggiornamento luglio 2022: è stato prorogato di ulteriori dodici mesi, sino al 04/06/2023, lo stato di emergenza indicato in calce.
È facoltà di tutti i clienti in possesso dei requisiti di seguito elencati, richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti (ipotecari/chirografari) a seguito del grave disagio socio economico derivante dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 12 dicembre 2020 nel territorio delle province di Udine, Pordenone e dei Comuni di Trieste e di Muggia in Provincia di Trieste.
DESTINATARI: clienti proprietari di immobili residenziali o destinati ad attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, che a seguito degli eventi sopra citati, siano stati sgomberati.
MODALITA’ DI SOSPENSIONE: I mutuatari hanno la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti come sopra indicato, fino al 31.10.2022.
Si ha diritto alla sospensione fino all’agibilità o all’abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza.
Pertanto le rate oggetto di sospensione concedibili saranno quelle scadenti nel periodo che va dal 05/06/2022 fino al 04/06/2023.
MODALITA’ DI RICHIESTA SOSPENSIONE: le richieste devono essere presentate su apposita modulistica Banca, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 28/12/200 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.
COSTI DI SOSPENSIONE: L’attivazione della sospensione è a titolo gratuito.
In caso di Sospensione della sola quota capitale: il mutuatario corrisponderà all’istituto, per la durata dei mesi di sospensione, una rata di soli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Terminata la sospensione, il finanziamento riprenderà il regolare ammortamento contrattuale.
In caso di Sospensione dell’intera rata: durante il periodo di sospensione matureranno ogni mese gli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Gli interessi maturati nel periodo di sospensione saranno ripartiti pro quota sulle residue rate a scadere.
La sospensione del finanziamento determinerà un prolungamento di pari durata temporale del piano di ammortamento originario.
È prorogato di dodici mesi lo stato di emergenza a seguito del grave disagio socio economico derivante dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 10 dicembre 2020 nel territorio delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia.
È facoltà di tutti i clienti in possesso dei requisiti di seguito elencati, richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti (ipotecari/chirografari) a seguito del grave disagio socio economico derivante dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 10 dicembre 2020 nel territorio delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia.
DESTINATARI: clienti proprietari di immobili residenziali o destinati ad attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, che a seguito degli eventi sopra citati, siano stati sgomberati o resi inagibili anche parzialmente.
MODALITA’ DI SOSPENSIONE: I mutuatari hanno la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti come sopra indicato, fino al 30.04.2022.
Si ha diritto alla sospensione fino all’agibilità o all’abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza.
Pertanto le rate oggetto di sospensione concedibili saranno quelle scadenti nel periodo che va dal 23/12/2021 fino al 31/12/2022.
MODALITA’ DI RICHIESTA SOSPENSIONE: le richieste devono essere presentate su apposita modulistica Banca, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 28/12/200 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.
COSTI DI SOSPENSIONE: L’attivazione della sospensione è a titolo gratuito.
In caso di Sospensione della sola quota capitale: il mutuatario corrisponderà all’istituto, per la durata dei mesi di sospensione, una rata di soli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Terminata la sospensione, il finanziamento riprenderà il regolare ammortamento contrattuale.
In caso di Sospensione dell’intera rata: durante il periodo di sospensione matureranno ogni mese gli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Gli interessi maturati nel periodo di sospensione saranno ripartiti pro quota sulle residue rate a scadere.
La sospensione del finanziamento determinerà un prolungamento di pari durata temporale del piano di ammortamento originario.
È prorogato di dodici mesi lo stato di emergenza nel territorio del comune di Bitti, in provincia di Nuoro, interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nel giorno 28 novembre 2020.
È facoltà di tutti i clienti in possesso dei requisiti di seguito elencati richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 28 novembre 2020 nel territorio del comune di Bitti, in provincia di Nuoro.
DESTINATARI: soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici.
MODALITA’ DI SOSPENSIONE: I mutuatari hanno la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti come sopra indicato, fino al 30.04.2022. Si ha diritto alla sospensione fino all’agibilità o all’abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza. Pertanto le rate oggetto di sospensione concedibili saranno quelle scadenti nel periodo che va dal 15/12/2021 fino al 31/12/2022.
MODALITA’ DI RICHIESTA SOSPENSIONE: le richieste devono essere presentate su apposita modulistica Banca, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 28/12/200 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.
COSTI DI SOSPENSIONE: L’attivazione della sospensione è a titolo gratuito. In caso di Sospensione della sola quota capitale: il mutuatario corrisponderà all’istituto, per la durata dei mesi di sospensione, una rata di soli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Terminata la sospensione, il finanziamento riprenderà il regolare ammortamento contrattuale. In caso di Sospensione dell’intera rata: durante il periodo di sospensione matureranno ogni mese gli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Gli interessi maturati nel periodo di sospensione saranno ripartiti pro quota sulle residue rate a scadere.
La sospensione del finanziamento determinerà un prolungamento di pari durata temporale del piano di ammortamento originario.
È facoltà di tutti i clienti in possesso dei requisiti di seguito elencati, richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti (ipotecari/chirografari) a seguito del grave disagio socio economico derivante dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 4 ottobre 2020 nel territorio dei comuni di Andalo, Arco, Bleggio Superiore, Bocenago, Borgo Lares, Bresimo, Caderzone Terme, Caldes, Carisolo, Cavedine, Cavizzana, Cis, Comano Terme, Commezzadura, Croviana, Dimaro Folgarida, Drena, Dro, Fiavè, Giustino, Ledro, Livo, Madruzzo, Malè, Massimeno, Mezzana, Molveno, Nago-Torbole, Ossana, Peio, Pellizzano, Pelugo, Pinzolo, Strembo, Rabbi, Rumo, Tenno, Terzolas, Tione di Trento, Tre Ville, Vallelaghi, Vermiglio, Porte Rendena, Riva Del Garda, San Lorenzo Dorsino, Sella Giudicarie, Spiazzo e Stenico Della Provincia Autonoma di Trento.
DESTINATARI: clienti proprietari di immobili residenziali o destinati ad attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, che a seguito degli eventi sopra citati, siano stati sgomberati o resi inagibili anche parzialmente.
MODALITA’ DI SOSPENSIONE: I mutuatari hanno la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti come sopra indicato, fino al 31.07.2022.
Si ha diritto alla sospensione fino all’agibilità o all’abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza.
Pertanto le rate oggetto di sospensione concedibili saranno quelle scadenti nel periodo che va dal 28/02/2022 fino al 28/02/2023.
MODALITA’ DI RICHIESTA SOSPENSIONE: le richieste devono essere presentate su apposita modulistica Banca, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 28/12/200 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.
COSTI DI SOSPENSIONE: L’attivazione della sospensione è a titolo gratuito.
In caso di Sospensione della sola quota capitale: il mutuatario corrisponderà all’istituto, per la durata dei mesi di sospensione, una rata di soli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Terminata la sospensione, il finanziamento riprenderà il regolare ammortamento contrattuale.
In caso di Sospensione dell’intera rata: durante il periodo di sospensione matureranno ogni mese gli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Gli interessi maturati nel periodo di sospensione saranno ripartiti pro quota sulle residue rate a scadere.
La sospensione del finanziamento determinerà un prolungamento di pari durata temporale del piano di ammortamento originario.
È facoltà di tutti i clienti in possesso dei requisiti di seguito elencati, richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti (ipotecari/chirografari) a seguito del grave disagio socio economico derivate dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio dei Comuni di Cogne, Aymavilles, Gressoney-La-Trinitè, Gressoney Saint-Jean, Gaby, Issime, Fontainemore, Lillianes, Perloz, Pont-Saint-Martin, Bard, Donnas, Hône, Champorcher e Pontboset, nella Regione Autonoma Valle D’Aosta.
DESTINATARI: clienti proprietari di immobili residenziali o destinati ad attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, che a seguito degli eventi sopra citati, siano stati sgomberati, o dichiarati inagibili/inabitabili anche parzialmente.
MODALITA’ DI SOSPENSIONE: I mutuatari hanno la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti come sopra indicato, fino al 31.05.2021.
Si ha diritto alla sospensione fino all’agibilità o all’abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza.
Pertanto le rate oggetto di sospensione concedibili saranno quelle scadenti nel periodo che va dal 12/02/2021 fino al 12/02/2022.
MODALITA’ DI RICHIESTA SOSPENSIONE: le richieste devono essere presentate su apposita modulistica Banca, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 28/12/200 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.
COSTI DI SOSPENSIONE: L’attivazione della sospensione è a titolo gratuito.
In caso di Sospensione della sola quota capitale: il mutuatario corrisponderà all’istituto, per la durata dei mesi di sospensione, una rata di soli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Terminata la sospensione, il finanziamento riprenderà il regolare ammortamento contrattuale.
In caso di Sospensione dell’intera rata: durante il periodo di sospensione matureranno ogni mese gli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Gli interessi maturati nel periodo di sospensione saranno ripartiti pro quota sulle residue rate a scadere.
La sospensione del finanziamento determinerà un prolungamento di pari durata temporale del piano di ammortamento originario.
È prorogato di ulteriori sei mesi lo stato di emergenza nei territori della provincia di Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, della città metropolitana di TORINO e dei comuni di Balzola, Bozzole, Casale Monferrato, Frassineto Po, Valmacca e Villanova Monferrato, in provincia di Alessandria, nella regione Piemonte e della provincia di Imperia, dei comuni di Albenga, in provincia di Savona, di Casarza Ligure, in provincia di Genoa,di Maissana e Varese Ligure, in provincia de La Spezia, nella regione Liguria.
È facoltà di tutti i clienti in possesso dei requisiti di seguito elencati, richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti (ipotecari/chirografari) in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020.
DESTINATARI: clienti proprietari di immobili residenziali, commerciali ed industriali che siano stati distrutti o resi inagibili anche parzialmente a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli nella Regione Piemonte e della Provincia di Imperia nella Regione Liguria.
MODALITA’ DI SOSPENSIONE: I mutuatari hanno la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti come sopra indicato, fino al 31.08.2022.
Si ha diritto alla sospensione fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza.
Pertanto le rate oggetto di sospensione concedibili saranno quelle scadenti nel periodo che va dal 30/04/2022 fino al 31/10/2022.
MODALITA’ DI RICHIESTA SOSPENSIONE: le richieste devono essere presentate su apposita modulistica Banca, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 28/12/200 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.
COSTI DI SOSPENSIONE: L’attivazione della sospensione è a titolo gratuito.
In caso di Sospensione della sola quota capitale: il mutuatario corrisponderà all’istituto, per la durata dei mesi di sospensione, una rata di soli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Terminata la sospensione, il finanziamento riprenderà il regolare ammortamento contrattuale.
In caso di Sospensione dell’intera rata: durante il periodo di sospensione matureranno ogni mese gli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Gli interessi maturati nel periodo di sospensione saranno ripartiti pro quota sulle residue rate a scadere.
La sospensione del finanziamento determinerà un prolungamento di pari durata temporale del piano di ammortamento originario.
BNL Gruppo BNP Paribas esprime la propria vicinanza ai lavoratori ex Embraco e alle loro famiglie che stanno affrontando un periodo di grande difficoltà, a causa della crisi che ha coinvolto la loro azienda, dando la possibilità ai dipendenti - clienti della Banca - di sospendere le rate di prestiti e mutui in essere, per un periodo pari a 12 mesi. Per la domanda di sospensione, ci si potrà rivolgere alle agenzie BNL presenti su tutto il territorio nazionale; è stato messo a disposizione anche il numero 060.060 per ogni ulteriore informazione e dettagli sull’iniziativa.
DESTINATARI: lavoratori della società Ex Embraco titolari di mutui e prestiti BNL.
MODALITA’ DI SOSPENSIONE: i clienti hanno la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti in scadenza a partire dal 1° febbraio 2020 sino al 31 gennaio 2021, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale. Le richieste devono essere presentate su apposita modulistica Banca.
COSTI DI SOSPENSIONE: L’attivazione della sospensione è a titolo gratuito.
In caso di Sospensione della sola quota capitale: il mutuatario corrisponderà all’istituto, per la durata dei mesi di sospensione, una rata di soli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Terminata la sospensione, il finanziamento riprenderà il regolare ammortamento contrattuale.
In caso di Sospensione dell’intera rata: durante il periodo di sospensione matureranno ogni mese gli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Gli interessi maturati nel periodo di sospensione saranno ripartiti pro quota sulle residue rate a scadere.
La sospensione del finanziamento determinerà un prolungamento di pari durata temporale del piano di ammortamento originario.
Il D.L. del 2 marzo 2020, n. 9 ha esteso l’ammissione ai benefici del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa anche agli eventi legati alla sospensione dal lavoro o alla riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni.
Lunedì 16 marzo 2020 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, il Decreto "CURA ITALIA" che ha confermato – con riferimento ai mutui prima casa - il “Fondo di Solidarietà” - come strumento da utilizzare per la sospensione delle rate.
Con riferimento all’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 29 febbraio 2020 n. 642 che dichiara lo stato di emergenza nei Comuni della” zona rossa “ fino al 31 luglio p.v. e prevede la sospensione , su richiesta, del pagamento delle rate dei mutui per un periodo di 6 mesi.
È facoltà di tutti i clienti in possesso dei requisiti di seguito elencati, richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti (ipotecari/chirografari) a seguito dell'ordinanza n.642 del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 29 febbraio 2020.
DESTINATARI: i clienti proprietari di immobili residenziali siti nei Comuni interessati dalle misure urgenti del contenimento del contagio sono nella Regione Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini ; nella regione Veneto: Vò che abbiano subito un danno relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
MODALITA’ DI SOSPENSIONE: i mutuatari hanno la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti in scadenza a partire dalla data in cui si è verificato l’evento fino alla stessa data del 31 luglio 2020 (per un totale complessivo di 6 mesi), optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale. La sospensione potrà essere richiesta fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre il 31/07/2020.
MODALITA’ DI RICHIESTA SOSPENSIONE: le richieste devono essere presentate su apposita modulistica Banca, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n.445 e successive modificazioni ed integrazioni.
COSTI DI SOSPENSIONE: L’attivazione della sospensione è a titolo gratuito. In caso di Sospensione della sola quota capitale: il mutuatario corrisponderà all’istituto, per la durata dei mesi di sospensione, una rata di soli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Terminata la sospensione, il finanziamento riprenderà il regolare ammortamento contrattuale. In caso di Sospensione dell’intera rata: durante il periodo di sospensione matureranno ogni mese gli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Gli interessi maturati nel periodo di sospensione saranno ripartiti pro quota sulle residue rate a scadere.
La sospensione del finanziamento determinerà un prolungamento di pari durata temporale del piano di ammortamento originario.
È facoltà di tutti i clienti in possesso dei requisiti di seguito elencati, richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti (ipotecari/chirografari) a seguito dell'evento sismico che ha colpito il 9 dicembre 2019 i territori dei comuni di Barberino del Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia, San Piero, Vaglia e Vecchio (collocati nell’ambito della città metropolitana di Firenze).
DESTINATARI: i clienti proprietari di immobili residenziali o destinati ad attività di natura commerciale ed economica che, a seguito degli eventi sopra citati, siano stati sgomberati o resi inagibili anche parzialmente nei territori interessati dallo stato di emergenza sancito dallo Stato con delibera del Consiglio dei Ministri del 21/12/2019 ed ufficializzato con la G.U. del 03/01/2020.
MODALITA’ DI SOSPENSIONE: i mutuatari hanno la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti in scadenza a partire dalla data in cui si è verificato l’evento calamitoso fino alla stessa data dell’anno 2020 (per un totale complessivo di 12 mesi), optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale.
La sospensione potrà essere richiesta fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre il 31/03/2020.
MODALITA’ DI RICHIESTA SOSPENSIONE: le richieste devono essere presentate su apposita modulistica Banca, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n.445 e successive modificazioni ed integrazioni.
COSTI DI SOSPENSIONE: L’attivazione della sospensione è a titolo gratuito.
In caso di Sospensione della sola quota capitale: il mutuatario corrisponderà all’istituto, per la durata dei mesi di sospensione, una rata di soli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Terminata la sospensione, il finanziamento riprenderà il regolare ammortamento contrattuale.
È facoltà di tutti i clienti in possesso dei requisiti di seguito elencati, richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti (ipotecari/chirografari) a seguito del grave disagio socio economico derivante dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito i territori delle città di Venezia, di Matera e delle rispettive zone limitrofe.
È prorogato di dodici mesi lo stato di emergenza nel territorio del Comune di Venezia interessato dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019. È facolta’ di tutti i clienti in possesso dei requisiti di seguito elencati richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti a seguito del grave disagio socio economico derivante dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito i territori della città di Venezia e zone limitrofe.
È prorogato di dodici mesi lo stato di emergenza nel territorio del comune di Venezia interessato dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019. È facoltà di tutti i clienti in possesso dei requisiti di seguito elencati richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti a seguito del grave disagio socio economico derivante dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito i territori della città di venezia e zone limitrofe.
DESTINATARI: clienti proprietari di immobili residenziali, commerciali ed industriali che siano stati distrutti o resi inagibili anche parzialmente a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019 nel territorio della città di Venezia e zone limitrofe.
MODALITA’ DI SOSPENSIONE: I mutuatari hanno la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti come sopra indicato, fino al 31.01.2021. Si ha diritto alla sospensione fino all’agibilità o all’abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza. Pertanto le rate oggetto di sospensione concedibili saranno quelle scadenti nel periodo che va dal 12/11/2020 fino al 12/11/2021.
Eventi metereologici straordinari di novembre 2019 nei territori del comune di Matera e zone limitrofe
DESTINATARI: clienti proprietari di immobili residenziali o destinati ad attività di natura commerciale ed economica che, a seguito degli eventi sopra citati, siano stati distrutti o resi inagibili anche parzialmente.
MODALITÀ DI SOSPENSIONE: I mutuatari hanno la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti in scadenza dal 12/11/2019 al 12/11/2020, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale.
La sospensione potrà essere richiesta fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre il 28/02/2020.
MODALITÀ DI RICHIESTA SOSPENSIONE: le richieste devono essere presentate su apposita modulistica Banca, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.
COSTI DI SOSPENSIONE: l’attivazione della sospensione è a titolo gratuito.
In caso di Sospensione della sola quota capitale: il mutuatario corrisponderà all’istituto, per la durata dei mesi di sospensione, una rata di soli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Terminata la sospensione, il finanziamento riprenderà il regolare ammortamento contrattuale.
In caso di Sospensione dell’intera rata: durante il periodo di sospensione matureranno ogni mese gli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Gli interessi maturati nel periodo di sospensione saranno ripartiti pro quota sulle residue rate a scadere.
La sospensione del finanziamento determinerà un prolungamento di pari durata temporale del piano di ammortamento originario.
È facoltà di tutti i clienti in possesso dei requisiti di seguito elencati, richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti (ipotecari/chirografari) a seguito del grave disagio socio economico derivante dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Provincia di Alessandria nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019.
DESTINATARI: clienti proprietari di immobili residenziali o destinati ad attività di natura commerciale ed economica che, a seguito degli eventi sopra citati, siano stati sgomberati o resi inagibili anche parzialmente.
MODALITA’ DI SOSPENSIONE: I mutuatari hanno la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti in scadenza dal 19/10/2019 al 19/10/2020, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale. La sospensione potrà essere richiesta fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre il 28/02/2020.
MODALITA’ DI RICHIESTA SOSPENSIONE: le richieste devono essere presentate su apposita modulistica Banca, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.
COSTI DI SOSPENSIONE: L’attivazione della sospensione è a titolo gratuito. In caso di Sospensione della sola quota capitale: il mutuatario corrisponderà all’istituto, per la durata dei mesi di sospensione, una rata di soli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Terminata la sospensione, il finanziamento riprenderà il regolare ammortamento contrattuale.
In caso di Sospensione dell’intera rata: durante il periodo di sospensione matureranno ogni mese gli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Gli interessi maturati nel periodo di sospensione saranno ripartiti pro quota sulle residue rate a scadere.
La sospensione del finanziamento determinerà un prolungamento di pari durata temporale del piano di ammortamento originario.
È facoltà di tutti i clienti in possesso dei requisiti di seguito elencati richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti a seguito del grave disagio socio economico derivante dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito i territori della città metropolitana di Genova e delle province di Savona e di La Spezia.
DESTINATARI: clienti proprietari di immobili residenziali, commerciali ed industriali che siano stati distrutti o resi inagibili anche parzialmente a seguito degli eventi eccezionali verificatisi nel periodo dal 14 ottobre all’8 novembre 2019, nel territorio della Città metropolitana di Genova e delle Provincie di Savona e La spezia.
MODALITA’ DI SOSPENSIONE: I mutuatari hanno la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti come sopra indicato, fino al 31.03.2021. Si ha diritto alla sospensione fino all’agibilità o all’abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza. Pertanto le rate oggetto di sospensione concedibili saranno quelle scadenti nel periodo che va dal 14/11/2020 fino al 14/11/2021.
MODALITA’ DI RICHIESTA SOSPENSIONE: le richieste devono essere presentate su apposita modulistica Banca, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 28/12/200 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.
COSTI DI SOSPENSIONE: L’attivazione della sospensione è a titolo gratuito.
È facoltà di tutti i clienti in possesso dei requisiti di seguito elencati, richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti (ipotecari/chirografari) a seguito del grave disagio socio economico derivante dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di settembre e novembre 2019.
DESTINATARI: clienti proprietari di immobili residenziali o destinati ad attività di natura commerciale ed economica che, a seguito degli eventi sopra citati, siano stati sgomberati o resi inagibili anche parzialmente nei territori interessati dall’estensione dello stato di emergenza, dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 14/11/2019; di seguito l’elenco delle Regioni e Province interessate:
Regione/Provincia Autonoma | Estensione temporale dell'evento |
Abruzzo | 12 -13 novembre 2019 |
Basilicata | 11 - 12 novembre 2019 |
Calabria | dal 10 novembre 2019 |
Campania | dal 3 novembre 2019 |
Emilia-Romagna | dal 2 novembre 2019 |
Friuli-Venezia Giulia | dal 12 novembre 2019 |
Liguria | 22 - 24 novembre 2019 |
Marche | 12 novembre 2019 |
Piemonte | 21 - 25 novembre 2019 |
Puglia | dal 12 novembre 2019 |
Toscana | dal 3 novembre 2019 |
Veneto | dal 12 novembre 2019 |
Sicilia: Provincie di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani | a partire dal mese di settembre 2019 |
MODALITA’ DI SOSPENSIONE: i mutuatari hanno la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti in scadenza a partire dalla data in cui si è verificato l’evento calamitoso fino alla stessa data dell’anno 2020 (per un totale complessivo di 12 mesi), optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale. La sospensione potrà essere richiesta fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre il 28/02/2020.
MODALITA’ DI RICHIESTA SOSPENSIONE: le richieste devono essere presentate su apposita modulistica Banca, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n.445 e successive modificazioni ed integrazioni.
COSTI DI SOSPENSIONE: L’attivazione della sospensione è a titolo gratuito. In caso di Sospensione della sola quota capitale: il mutuatario corrisponderà all’istituto, per la durata dei mesi di sospensione, una rata di soli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Terminata la sospensione, il finanziamento riprenderà il regolare ammortamento contrattuale.
In caso di Sospensione dell’intera rata: durante il periodo di sospensione matureranno ogni mese gli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Gli interessi maturati nel periodo di sospensione saranno ripartiti pro quota sulle residue rate a scadere.
La sospensione del finanziamento determinerà un prolungamento di pari durata temporale del piano di ammortamento originario.
È facoltà di tutti i clienti in possesso dei requisiti, di seguito elencati, richiedere la proroga della sospensione delle rate dei mutui a seguito del grave disagio socio economico derivante dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio del comune di Formazza (prov. di Verbano-Cusio-Ossola) nei giorni 11 giugno e 12 agosto 2019.
DESTINATARI: clienti proprietari di immobili residenziali o destinati ad attività di natura commerciale ed economica che, a seguito degli eventi sopra citati, siano stati sgomberati o resi inagibili anche parzialmente.
MODALITA’ DI SOSPENSIONE: I mutuatari hanno la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti come sopra indicato, fino al 31.03.2021. Si ha diritto alla sospensione fino all’agibilità o all’abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza. Pertanto le rate oggetto di sospensione concedibili saranno quelle scadenti nel periodo che va dal 06.11.2020 al 06.05.2021.
MODALITA’ DI RICHIESTA SOSPENSIONE: le richieste devono essere presentate su apposita modulistica Banca, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 28/12/200 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.
COSTI DI SOSPENSIONE: L’attivazione della sospensione è a titolo gratuito.
In caso di Sospensione della sola quota capitale: il mutuatario corrisponderà all’istituto, per la durata dei mesi di sospensione, una rata di soli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Terminata la sospensione, il finanziamento riprenderà il regolare ammortamento contrattuale.
In caso di Sospensione dell’intera rata: durante il periodo di sospensione matureranno ogni mese gli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Gli interessi maturati nel periodo di sospensione saranno ripartiti pro quota sulle residue rate a scadere.
La sospensione del finanziamento determinerà un prolungamento di pari durata temporale del piano di ammortamento originario.
È facoltà di tutti i clienti in possesso dei requisiti di seguito elencati richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti (ipotecari/chirografari) a seguito del grave disagio socio economico derivante dagli eccezionali eventi meteorologici dell'11 e 12 giugno 2019, che hanno colpito il territorio delle province di Brescia, Lecco e Sondrio.
DESTINATARI: clienti proprietari di immobili residenziali o destinati ad attività di natura commerciale ed economica che, a seguito degli eventi sopra citati, siano stati siano stati distrutti o resi inagibili anche parzialmente.
MODALITÀ DI SOSPENSIONE: I mutuatari hanno la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti in scadenza dal 01/07/2019 al 30/06/2020, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale.
La sospensione potrà essere richiesta fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre il 30/06/2020.
MODALITÀ DI RICHIESTA SOSPENSIONE: le richieste devono essere presentate su apposita modulistica Banca, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.
COSTI DI SOSPENSIONE: l’attivazione della sospensione è a titolo gratuito.
In caso di Sospensione della sola quota capitale: il mutuatario corrisponderà all’istituto, per la durata dei mesi di sospensione, una rata di soli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Terminata la sospensione, il finanziamento riprenderà il regolare ammortamento contrattuale.
In caso di Sospensione dell’intera rata: durante il periodo di sospensione matureranno ogni mese gli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Gli interessi maturati nel periodo di sospensione saranno ripartiti pro quota sulle residue rate a scadere.
La sospensione del finanziamento determinerà un prolungamento di pari durata temporale del piano di ammortamento originario.
E’ facoltà di tutti i clienti in possesso dei requisiti di seguito elencati, richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti (ipotecari/chirografari) a seguito del grave disagio socio economico derivante dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 2 ottobre 2018, hanno colpito i territori delle seguenti regioni: Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio,Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e province autonome di Trento e Bolzano e che nel periodo dall’8 all’11 novembre 2018 hanno interessato il territorio della provincia di Trapani.
DESTINATARI: clienti proprietari di immobili residenziali o destinati ad attività di natura commerciale ed economica che, a seguito degli eventi sopra citati, siano stati sgomberati o resi inagibili anche parzialmente nei territori interessati dall’estensione dello stato di emergenza, dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 21/11/2019 (G.U. 281 del 30/11/2019).
MODALITA’ DI SOSPENSIONE: i mutuatari hanno la possibilità di richiedere la proroga della sospensione delle rate dei finanziamenti in scadenza per un totale complessivo di 12 mesi, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale.
La sospensione potrà essere richiesta fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre il 31/03/2020.
MODALITA’ DI RICHIESTA SOSPENSIONE: le richieste devono essere presentate su apposita modulistica Banca, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n.445 e successive modificazioni ed integrazioni.
COSTI DI SOSPENSIONE: L’attivazione della sospensione è a titolo gratuito.
In caso di Sospensione della sola quota capitale: il mutuatario corrisponderà all’istituto, per la durata dei mesi di sospensione, una rata di soli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Terminata la sospensione, il finanziamento riprenderà il regolare ammortamento contrattuale.
Tutti i clienti in possesso dei requisiti di seguito elencati, richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti (ipotecari/chirografari) a seguito del grave disagio socio economico derivante dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 02 ottobre 2018, hanno colpito i territori delle seguenti regioni: Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e province autonome di Trento e Bolzano.
DESTINATARI: clienti proprietari di immobili residenziali o destinati ad attività commerciali, agricole ed industriali che, a seguito degli eventi sopra citati, siano stati oggetto di sgombero.
MODALITÀ DI SOSPENSIONE: I mutuatari hanno la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti come sopra indicato relativamente alle rate in scadenza a partire dal 31 Ottobre 2018 sino al 01/10/2019, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale.
MODALITÀ DI RICHIESTA SOSPENSIONE: le richieste devono essere presentate su apposita modulistica Banca, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.
COSTI DI SOSPENSIONE: l'attivazione della sospensione è a titolo gratuito.
La sospensione del finanziamento determinerà un prolungamento di pari durata temporale del piano di ammortamento originario.
È facoltà di tutti i clienti in possesso dei requisiti di seguito elencati richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti a seguito del grave disagio socio economico derivante dal crollo del ponte "Morandi" di Genova avvenuto il 14 agosto 2018.
DESTINATARI: clienti proprietari di immobili residenziali, commerciali ed industriali che abbiano subito danni, anche parziali, a seguito del crollo del ponte o che in conseguenza del suddetto crollo siano stati sgomberati e/o dichiarati inagibili.
MODALITA’ DI SOSPENSIONE: I mutuatari hanno la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti come sopra indicato sino al 15 Agosto 2019, relativamente alle rate scadenti nel periodo decorrente dal 31 Agosto 2018 al 31 Agosto 2019, optando tra la sospensione dell’intera rata oppure della sola quota capitale.
MODALITA’ DI RICHIESTA SOSPENSIONE: le richieste devono essere presentate su apposita modulistica Banca, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 28/12/200 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.
COSTI DI SOSPENSIONE: L'attivazione della sospensione è a titolo gratuito.
La sospensione del finanziamento determinerà un prolungamento di pari durata temporale del piano di ammortamento originario.
È facoltà di tutti i clienti in possesso dei requisiti elencati di seguito richiedere la sospensione delle rate dei mutui a seguito dell'evento franoso che ha colpito il territorio del Comune di Stigliano in provincia di Matera ( Rif. Ordinanza CDPC del 16 febbraio 2018 n. 507 pubblicata in G.U. n. 47 del 26 febbraio 2018)
DESTINATARI: titolari di mutuo ipotecario o chirografario, residenti o aventi sede legale e/o operativa nel territorio del Comune di Stigliano, che autocertifichino i danni subiti in occasione della calamità occorsa.
MODALITA’ DI SOSPENSIONE: i mutuatari hanno la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti come sopra indicato per un periodo non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (27 giugno 2018), optando tra la sospensione dell’intera rata oppure della sola quota capitale.
MODALITA’ DI RICHIESTA SOSPENSIONE: le richieste, corredate di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 445/2000, devono pervenire all’Istituto - tramite l’agenzia di riferimento del cliente entro il 18 maggio 2018.
COSTI DI SOSPENSIONE: L’attivazione della sospensione è a titolo gratuito.
La sospensione del finanziamento determinerà un prolungamento di pari durata temporale del piano di ammortamento originario.
È facoltà di tutti i clienti in possesso dei requisiti, di seguito elencati, richiedere la proroga della sospensione delle rate dei mutui a seguito dell’evento sismico che ha colpito il territorio dei comuni di Casamicciola Terme, Forio d’Ischia e Lacco Ameno dell’isola di Ischia il 21 agosto 2017 (rif. legge 205 del 27 dicembre 2017 legge di bilancio)
DESTINATARI: clienti proprietari di immobili residenziali, commerciali ed industriali che siano stati distrutti o resi inagibili anche parzialmente a seguito dell’evento sismico che ha colpito il territorio di Casamicciola Terme, Forio d’Ischia e Lacco Ameno dell’isola di Ischia il giorno 21 Agosto 2017.
MODALITA’ DI SOSPENSIONE: I mutuatari hanno la possibilità di richiedere la proroga della sospensione delle rate dei finanziamenti come sopra indicato, fino al 30.04.2023
Si ha diritto alla sospensione fino all’agibilità o all’abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza.
Pertanto le rate oggetto di sospensione concedibili saranno quelle scadenti nel periodo che va dal 31/12/2022 fino al 31/12/2023.
MODALITA’ DI RICHIESTA SOSPENSIONE: le richieste devono essere presentate su apposita modulistica Banca, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 28/12/200 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.
COSTI DI SOSPENSIONE: L’attivazione della sospensione è a titolo gratuito.
In caso di Sospensione della sola quota capitale: il mutuatario corrisponderà all’istituto, per la durata dei mesi di sospensione, una rata di soli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Terminata la sospensione, il finanziamento riprenderà il regolare ammortamento contrattuale.
In caso di Sospensione dell’intera rata: durante il periodo di sospensione matureranno ogni mese gli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Gli interessi maturati nel periodo di sospensione saranno ripartiti pro quota sulle residue rate a scadere.
La sospensione del finanziamento determinerà un prolungamento di pari durata temporale del piano di ammortamento originario.
Tutti i clienti in possesso dei requisiti elencati di seguito possono richiedere la sospensione delle rate dei mutui a seguito dell’evento sismico che ha colpito il territorio dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’isola di Ischia il 21 agosto 2017 (Rif. Legge 205 del 27 dicembre 2017 Legge di Bilancio)
DESTINATARI: titolari finanziamenti ipotecari collegati ad immobili residenziali, commerciali e industriali inagibili e che hanno trasmesso agli uffici dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competenti la dichiarazione di inagibilità dell’immobile ai sensi DPR 445/2000.
MODALITA’ DI SOSPENSIONE: è possibile richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti come sopra indicato sino al 31 dicembre 2020, optando tra la sospensione dell’intera rata oppure della sola quota capitale.
MODALITA’ DI RICHIESTA SOSPENSIONE: le richieste, corredate di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 445/2000, devono pervenire all’Istituto - tramite l’agenzia di riferimento del cliente.
COSTI DI SOSPENSIONE: l'attivazione della sospensione è a titolo gratuito.
La sospensione del finanziamento determinerà un prolungamento di pari durata temporale del piano di ammortamento originario.
Possibilità di richiesta sospensione rata mutui relativi ad immobili danneggiati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 30 settembre al 10 ottobre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Olbia-Tempio, di Nuoro e dell’Ogliastra.
DESTINATARI: “i titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte neimedesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni” (rif art. 11 OCDPC n.360 del 14 Luglio 2016 pubblicata in G.U. n.173 del 26/7/2016) e residenti o aventi sede legale e/o operativa nei comuni individuati all’art 1 dell’ ordinanza della Presidenza del consiglio dei ministri n.1 del 22/07/2016.*
MODALITA’ DI SOSPENSIONE: i mutuatari hanno la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti come sopra indicato per un periodo massimo di 6 mesi, optando tra la sospensione dell’intera rata oppure della sola quota capitale.
La sospensione del finanziamento determinerà un prolungamento di pari durata temporale del piano di ammortamento originario.
Non sono previsti ulteriori oneri per l’attivazione della sospensione.
MODALITA’ DI RICHIESTA SOSPENSIONE: le richieste devono pervenire all’Istituto, tramite l’agenzia di riferimento del cliente, entro il 15 novembre 2016.
* Comuni colpiti: Arzachena, Baunei, Budoni, Golfo Aranci, Irgoli, La Maddalena, Lodè, Loiri Porto San Paolo, Lotzorai, Luogosanto, Olbia, Orosei, Padru, Palau, Posada, San Teodoro, Sant’Antonio di Gallura, Siniscola, Telti, Torpè
Con la convenzione tra Cassa Depositi e Prestiti ed ABI del 20 novembre 2013 vengono definite, ai sensi del DL. 102/2013 convertito in L.124/2013, le linee guida per l’accesso al Plafond casa, strumento tramite il quale CDP mette a disposizione delle banche aderenti fondi da destinarsi all’erogazione di mutui per l’acquisto e la ristrutturazione di Immobili residenziali.
BNL ha aderito all’iniziativa Plafond Casa.
Le caratteristiche dell’offerta plafond casa sono riepilogate nella Scheda Mutuo Offerta “Plafond Casa".
È facoltà di tutti i clienti in possesso dei requisiti, di seguito elencati, richiedere la proroga della sospensione delle rate dei mutui a seguito degli eventi sismici del 2012 (Emilia Romagna) ed alluvionali (Emilia Romagna e Veneto) del 2014.
Rif. art. 1, commi 946-950, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Legge di Bilancio 2021)
DESTINATARI: i soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa in uno dei Comuni colpiti dal sisma 2012 (elenco aggiornato con la Legge n. 172 del 04/12/2017) e dall’alluvione 2014, titolari di mutui ipotecari o chirografari collegati ad immobili residenziali, commerciali ed industriali distrutti o resi inagibili o inabitabili anche parzialmente.
MODALITA’ DI SOSPENSIONE: I mutuatari hanno la possibilità di richiedere la delle rate dei finanziamenti come sopra indicato, fino al 31.03.2021.
Si ha diritto alla sospensione fino all’agibilità o all’abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza.
Pertanto le rate oggetto di sospensione concedibili saranno quelle scadenti nel periodo che va dal 31/12/2020 fino al 31/12/2021.
MODALITA’ DI RICHIESTA SOSPENSIONE: le richieste devono essere presentate su apposita modulistica Banca, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 28/12/200 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.
COSTI DI SOSPENSIONE: L’attivazione della sospensione è a titolo gratuito.
La sospensione del finanziamento determinerà un prolungamento di pari durata temporale del piano di ammortamento originario.