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Aggiornamento agosto 2024. È prorogato, di ulteriori dodici mesi sino al 30/08/2025 lo stato di emergenza di seguito specificato.
È facoltà di tutti i clienti in possesso dei requisiti di seguito elencati, richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti (ipotecari/chirografari) in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 22 al 27 luglio 2023 nel territorio delle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì Cesena.
DESTINATARI: soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, svolte nei medesimi edifici.
MODALITA’ DI SOSPENSIONE: I mutuatari hanno la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti come sopra indicato, fino al 02/12/2024.
Si ha diritto alla sospensione fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza.
Pertanto le rate oggetto di sospensione concedibili saranno quelle scadenti nel periodo che va dal 01/08/2024 fino al 31/07/2025.
MODALITA’ DI RICHIESTA SOSPENSIONE: le richieste devono essere presentate su apposita modulistica Banca, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 28/12/200 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.
COSTI DI SOSPENSIONE: L’attivazione della sospensione è a titolo gratuito.
In caso di Sospensione della sola quota capitale: il mutuatario corrisponderà all’istituto, per la durata dei mesi di sospensione, una rata di soli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Terminata la sospensione, il finanziamento riprenderà il regolare ammortamento contrattuale. In caso di Sospensione dell’intera rata: durante il periodo di sospensione matureranno ogni mese gli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Gli interessi maturati nel periodo di sospensione saranno ripartiti pro quota sulle residue rate a scadere.
La sospensione del finanziamento determinerà un prolungamento di pari durata temporale del piano di ammortamento originario.
Aggiornamento settembre 2024: è prorogato di ulteriori dodici mesi sino al 28/08/2025 lo stato di emergenza di seguito specificato.
È facoltà di tutti i clienti in possesso dei requisiti di seguito elencati, richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti (ipotecari/chirografari) in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio al 6 agosto 2023 nel territorio della regione Veneto.
DESTINATARI: soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, svolte nei medesimi edifici.
MODALITA’ DI SOSPENSIONE: I mutuatari hanno la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti come sopra indicato, fino al 31/12/2024.
Si ha diritto alla sospensione fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza.
Pertanto le rate oggetto di sospensione concedibili saranno quelle scadenti nel periodo che va dal 01/08/2024 fino al 31/07/2025.
MODALITA’ DI RICHIESTA SOSPENSIONE: le richieste devono essere presentate su apposita modulistica Banca, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 28/12/200 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.
COSTI DI SOSPENSIONE: L’attivazione della sospensione è a titolo gratuito.
In caso di Sospensione della sola quota capitale: il mutuatario corrisponderà all’istituto, per la durata dei mesi di sospensione, una rata di soli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Terminata la sospensione, il finanziamento riprenderà il regolare ammortamento contrattuale.
In caso di Sospensione dell’intera rata: durante il periodo di sospensione matureranno ogni mese gli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Gli interessi maturati nel periodo di sospensione saranno ripartiti pro quota sulle residue rate a scadere.
La sospensione del finanziamento determinerà un prolungamento di pari durata temporale del piano di ammortamento originario.
Aggiornamento settembre 2024. È stato prorogato per 12 mesi sino alla data del 31/07/2025 lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sotto specificati.
È facoltà di tutti i clienti in possesso dei requisiti di seguito elencati, richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti (ipotecari/chirografari) in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 13 luglio al 6 agosto 2023 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.
DESTINATARI: soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, svolte nei medesimi edifici.
MODALITA’ DI SOSPENSIONE: I mutuatari hanno la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti come sopra indicato, fino al 31/12/2024.
Si ha diritto alla sospensione fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza.
Pertanto le rate oggetto di sospensione concedibili saranno quelle scadenti nel periodo che va dal 01/08/2024 fino al 31/07/2025.
MODALITA’ DI RICHIESTA SOSPENSIONE: le richieste devono essere presentate su apposita modulistica Banca, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 28/12/200 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.
COSTI DI SOSPENSIONE: L’attivazione della sospensione è a titolo gratuito.
In caso di Sospensione della sola quota capitale: il mutuatario corrisponderà all’istituto, per la durata dei mesi di sospensione, una rata di soli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Terminata la sospensione, il finanziamento riprenderà il regolare ammortamento contrattuale.
In caso di Sospensione dell’intera rata: durante il periodo di sospensione matureranno ogni mese gli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Gli interessi maturati nel periodo di sospensione saranno ripartiti pro quota sulle residue rate a scadere.
La sospensione del finanziamento determinerà un prolungamento di pari durata temporale del piano di ammortamento originario.
Aggiornamento settembre 2024. È prorogato di ulteriori dodici mesi sino al 28/08/2025 lo stato di emergenza di seguito specificato.
È facoltà di tutti i clienti in possesso dei requisiti di seguito elencati, richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti (ipotecari/chirografari) in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 6 luglio 2023 nel territorio della provincia di Cuneo.
DESTINATARI: soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, svolte nei medesimi edifici.
MODALITA’ DI SOSPENSIONE: I mutuatari hanno la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti come sopra indicato, fino al 31/12/2024.
Si ha diritto alla sospensione fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza.
Pertanto le rate oggetto di sospensione concedibili saranno quelle scadenti nel periodo che va dal 01/08/2024 fino al 31/07/2025.
MODALITA’ DI RICHIESTA SOSPENSIONE: le richieste devono essere presentate su apposita modulistica Banca, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 28/12/200 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.
COSTI DI SOSPENSIONE: L’attivazione della sospensione è a titolo gratuito.
In caso di Sospensione della sola quota capitale: il mutuatario corrisponderà all’istituto, per la durata dei mesi di sospensione, una rata di soli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Terminata la sospensione, il finanziamento riprenderà il regolare ammortamento contrattuale. In caso di Sospensione dell’intera rata: durante il periodo di sospensione matureranno ogni mese gli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Gli interessi maturati nel periodo di sospensione saranno ripartiti pro quota sulle residue rate a scadere.
La sospensione del finanziamento determinerà un prolungamento di pari durata temporale del piano di ammortamento originario.
Aggiornamento settembre 2024. È prorogato di ulteriori dodici mesi sino al 28/08/2025 lo stato di emergenza di seguito specificato.
È facoltà di tutti i clienti in possesso dei requisiti di seguito elencati, richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti (ipotecari/chirografari) in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che a partire dal 4 al 31 luglio 2023 hanno interessato il territorio della regione Lombardia.
DESTINATARI: soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, svolte nei medesimi edifici.
MODALITA’ DI SOSPENSIONE: I mutuatari hanno la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti come sopra indicato, fino al 31/12/2024.
Si ha diritto alla sospensione fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza.
Pertanto le rate oggetto di sospensione concedibili saranno quelle scadenti nel periodo che va dal 01/08/2024 fino al 31/07/2025.
MODALITA’ DI RICHIESTA SOSPENSIONE: le richieste devono essere presentate su apposita modulistica Banca, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 28/12/200 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.
COSTI DI SOSPENSIONE: L’attivazione della sospensione è a titolo gratuito.
In caso di Sospensione della sola quota capitale: il mutuatario corrisponderà all’istituto, per la durata dei mesi di sospensione, una rata di soli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Terminata la sospensione, il finanziamento riprenderà il regolare ammortamento contrattuale.
In caso di Sospensione dell’intera rata: durante il periodo di sospensione matureranno ogni mese gli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Gli interessi maturati nel periodo di sospensione saranno ripartiti pro quota sulle residue rate a scadere.
La sospensione del finanziamento determinerà un prolungamento di pari durata temporale del piano di ammortamento originario.
Aggiornamento giugno 2024. È stato prorogato per 12 mesi sino alla data del 30/04/2025 lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici sotto specificati.
È facoltà di tutti i clienti in possesso dei requisiti di seguito elencati, richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti (ipotecari/chirografari) in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Fano, Gabicce Mare, Monte Grimano Terme, Montelabbate, Pesaro, Sassocorvaro Auditore e Urbino nella provincia di Pesaro e Urbino.
DESTINATARI: soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, svolte nei medesimi edifici.
MODALITA’ DI SOSPENSIONE: I mutuatari hanno la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti come sopra indicato, fino al 30/09/2024.
Si ha diritto alla sospensione fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza.
Pertanto le rate oggetto di sospensione concedibili saranno quelle scadenti nel periodo che va dal 01/05/2024 fino al 30/04/2025.
MODALITA’ DI RICHIESTA SOSPENSIONE: le richieste devono essere presentate su apposita modulistica Banca, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 28/12/200 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.
COSTI DI SOSPENSIONE: L’attivazione della sospensione è a titolo gratuito.
In caso di Sospensione della sola quota capitale: il mutuatario corrisponderà all’istituto, per la durata dei mesi di sospensione, una rata di soli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Terminata la sospensione, il finanziamento riprenderà il regolare ammortamento contrattuale. In caso di Sospensione dell’intera rata: durante il periodo di sospensione matureranno ogni mese gli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Gli interessi maturati nel periodo di sospensione saranno ripartiti pro quota sulle residue rate a scadere.
La sospensione del finanziamento determinerà un prolungamento di pari durata temporale del piano di ammortamento originario.
Aggiornamento giugno 2024. È stato prorogato per 12 mesi sino alla data del 25/05/2025 lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici sotto specificati.
È facoltà di tutti i clienti in possesso dei requisiti di seguito elencati, richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti (ipotecari/chirografari) in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio e Londa della città metropolitana di Firenze.
DESTINATARI: soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, svolte nei medesimi edifici.
MODALITA’ DI SOSPENSIONE: I mutuatari hanno la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti come sopra indicato, fino al 30/09/2024.
Si ha diritto alla sospensione fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza.
Pertanto le rate oggetto di sospensione concedibili saranno quelle scadenti nel periodo che va dal 01/05/2024 fino al 30/04/2025.
MODALITA’ DI RICHIESTA SOSPENSIONE: le richieste devono essere presentate su apposita modulistica Banca, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 28/12/200 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.
COSTI DI SOSPENSIONE: L’attivazione della sospensione è a titolo gratuito.
In caso di Sospensione della sola quota capitale: il mutuatario corrisponderà all’istituto, per la durata dei mesi di sospensione, una rata di soli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Terminata la sospensione, il finanziamento riprenderà il regolare ammortamento contrattuale.
In caso di Sospensione dell’intera rata: durante il periodo di sospensione matureranno ogni mese gli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Gli interessi maturati nel periodo di sospensione saranno ripartiti pro quota sulle residue rate a scadere.
La sospensione del finanziamento determinerà un prolungamento di pari durata temporale del piano di ammortamento originario.
È prorogato, di ulteriori dodici mesi sino al 30/04/2025 lo stato di emergenza di seguito specificato.
È facoltà di tutti i clienti in possesso dei requisiti di seguito elencati, richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti (ipotecari/chirografari) in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini.
DESTINATARI: soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, svolte nei medesimi edifici.
MODALITA’ DI SOSPENSIONE: I mutuatari hanno la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti come sopra indicato, fino al 31/07/2024.
Si ha diritto alla sospensione fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza.
Pertanto le rate oggetto di sospensione concedibili saranno quelle scadenti nel periodo che va dal 01/05/2024 fino al 30/04/2025.
MODALITA’ DI RICHIESTA SOSPENSIONE: le richieste devono essere presentate su apposita modulistica Banca, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 28/12/200 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.
COSTI DI SOSPENSIONE: L’attivazione della sospensione è a titolo gratuito.
In caso di Sospensione della sola quota capitale: il mutuatario corrisponderà all’istituto, per la durata dei mesi di sospensione, una rata di soli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Terminata la sospensione, il finanziamento riprenderà il regolare ammortamento contrattuale.
In caso di Sospensione dell’intera rata: durante il periodo di sospensione matureranno ogni mese gli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Gli interessi maturati nel periodo di sospensione saranno ripartiti pro quota sulle residue rate a scadere.
La sospensione del finanziamento determinerà un prolungamento di pari durata temporale del piano di ammortamento originario.
È stato prorogato per 12 mesi sino alla data del 30/03/2025 lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici sotto specificati.
È facoltà di tutti i clienti in possesso dei requisiti di seguito elencati richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti (ipotecari/chirografari) in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 9 marzo 2023 nel territorio delle frazioni di Pierantonio e di Pian d'Assino del comune di Umbertide in provincia di Perugia, e della frazione di Sant'Orfeto del comune di Perugia, dell'intero comune di Umbertide, della parte centro-nord del comune di Perugia e della parte ovest del comune di Gubbio.
DESTINATARI: soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, svolte nei medesimi edifici.
MODALITA’ DI SOSPENSIONE: I mutuatari hanno la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti come sopra indicato, fino al 31/07/2024.
Si ha diritto alla sospensione fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza.
Pertanto le rate oggetto di sospensione concedibili saranno quelle scadenti nel periodo che va dal 01/04/2024 fino al 31/03/2025.
MODALITA’ DI RICHIESTA SOSPENSIONE: le richieste devono essere presentate su apposita modulistica Banca, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 28/12/200 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.
COSTI DI SOSPENSIONE: L’attivazione della sospensione è a titolo gratuito.
In caso di Sospensione della sola quota capitale: il mutuatario corrisponderà all’istituto, per la durata dei mesi di sospensione, una rata di soli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Terminata la sospensione, il finanziamento riprenderà il regolare ammortamento contrattuale.
In caso di Sospensione dell’intera rata: durante il periodo di sospensione matureranno ogni mese gli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Gli interessi maturati nel periodo di sospensione saranno ripartiti pro quota sulle residue rate a scadere.
La sospensione del finanziamento determinerà un prolungamento di pari durata temporale del piano di ammortamento originario.
È prorogato di ulteriori dodici mesi sino al 30/11/2024 lo stato di emergenza nei comuni indicati in calce.
È facoltà di tutti i clienti in possesso dei requisiti di seguito elencati, richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti (ipotecari/chirografari) in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia (NA) a partire dal giorno 26 novembre 2022.
DESTINATARI: soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, svolte nei medesimi edifici.
MODALITA’ DI SOSPENSIONE: I mutuatari hanno la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti come sopra indicato, fino al 31/01/2024.
Si ha diritto alla sospensione fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza.
Pertanto le rate oggetto di sospensione concedibili saranno quelle scadenti nel periodo che va dal 01/12/2023 fino al 30/11/2024.
MODALITA’ DI RICHIESTA SOSPENSIONE: le richieste devono essere presentate su apposita modulistica Banca, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 28/12/200 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.
COSTI DI SOSPENSIONE: L’attivazione della sospensione è a titolo gratuito.
In caso di Sospensione della sola quota capitale: il mutuatario corrisponderà all’istituto, per la durata dei mesi di sospensione, una rata di soli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Terminata la sospensione, il finanziamento riprenderà il regolare ammortamento contrattuale.
In caso di Sospensione dell’intera rata: durante il periodo di sospensione matureranno ogni mese gli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Gli interessi maturati nel periodo di sospensione saranno ripartiti pro quota sulle residue rate a scadere.
La sospensione del finanziamento determinerà un prolungamento di pari durata temporale del piano di ammortamento originario.
È prorogato di ulteriori dodici mesi sino al 30/04/2025 lo stato di emergenza di seguito specificato.
È facoltà di tutti i clienti in possesso dei requisiti di seguito elencati, richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti (ipotecari/chirografari) in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 9 novembre 2022 nel territorio dei comuni di Ancona, Fano e Pesaro.
DESTINATARI: soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, svolte nei medesimi edifici.
MODALITA’ DI SOSPENSIONE: I mutuatari hanno la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti come sopra indicato, fino al 31/07/2024.
Si ha diritto alla sospensione fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza.
Pertanto le rate oggetto di sospensione concedibili saranno quelle scadenti nel periodo che va dal 01/05/2024 fino al 30/04/2025.
MODALITA’ DI RICHIESTA SOSPENSIONE: le richieste devono essere presentate su apposita modulistica Banca, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 28/12/200 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.
COSTI DI SOSPENSIONE: L’attivazione della sospensione è a titolo gratuito.
In caso di Sospensione della sola quota capitale: il mutuatario corrisponderà all’istituto, per la durata dei mesi di sospensione, una rata di soli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Terminata la sospensione, il finanziamento riprenderà il regolare ammortamento contrattuale.
In caso di Sospensione dell’intera rata: durante il periodo di sospensione matureranno ogni mese gli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Gli interessi maturati nel periodo di sospensione saranno ripartiti pro quota sulle residue rate a scadere.
La sospensione del finanziamento determinerà un prolungamento di pari durata temporale del piano di ammortamento originario.
Aggiornamento settembre 2024. È prorogato per dodici mesi sino al 17/09/2025 lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sotto specificati.
È facoltà di tutti i clienti in possesso dei requisiti di seguito elencati richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti (ipotecari/chirografari) in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino e nei comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona.
DESTINATARI: soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, svolte nei medesimi edifici.
MODALITA’ DI SOSPENSIONE: I mutuatari hanno la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti come sopra indicato, fino al 31/12/2024.
Si ha diritto alla sospensione fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza.
Pertanto le rate oggetto di sospensione concedibili saranno quelle scadenti nel periodo che va dal 01/09/2024 fino al 31/08/2025.
MODALITA’ DI RICHIESTA SOSPENSIONE: le richieste devono essere presentate su apposita modulistica Banca, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 28/12/200 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.
COSTI DI SOSPENSIONE: L’attivazione della sospensione è a titolo gratuito.
In caso di Sospensione della sola quota capitale: il mutuatario corrisponderà all’istituto, per la durata dei mesi di sospensione, una rata di soli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Terminata la sospensione, il finanziamento riprenderà il regolare ammortamento contrattuale. In caso di Sospensione dell’intera rata: durante il periodo di sospensione matureranno ogni mese gli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Gli interessi maturati nel periodo di sospensione saranno ripartiti pro quota sulle residue rate a scadere.
La sospensione del finanziamento determinerà un prolungamento di pari durata temporale del piano di ammortamento originario.
È prorogato di ulteriori dodici mesi fino al 31/12/2024 lo stato di emergenza.
È facoltà di tutti i clienti in possesso dei requisiti di seguito elencati richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti a seguito dell’evento sismico che ha colpito il territorio dei comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea, in provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018.
DESTINATARI: clienti proprietari di immobili residenziali, commerciali ed industriali che siano stati distrutti o resi inagibili anche parzialmente a seguito dell’evento sismico che ha colpito il territorio dei Comuni della provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018.
MODALITA’ DI SOSPENSIONE: I mutuatari hanno la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti come sopra indicato, fino al 31.05.2024. Si ha diritto alla sospensione fino all’agibilità o all’abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza. Pertanto le rate oggetto di sospensione concedibili saranno quelle scadenti nel periodo che va dal 01/01/2024 fino al 31/12/2024.
MODALITA’ DI RICHIESTA SOSPENSIONE: le richieste devono essere presentate su apposita modulistica Banca, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 28/12/200 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.
COSTI DI SOSPENSIONE: L’attivazione della sospensione è a titolo gratuito.
La sospensione del finanziamento determinerà un prolungamento di pari durata temporale del piano di ammortamento originario.