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È facoltà di tutti i clienti in possesso dei requisiti di seguito elencati, richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti (ipotecari/chirografari) in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 30 ottobre al 5 novembre 2023 nel territorio della provincia di Belluno, di Treviso e di Venezia.
DESTINATARI: soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, svolte nei medesimi edifici.
MODALITÀ DI SOSPENSIONE: I mutuatari hanno la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti come sopra indicato, fino al 30/09/2024.
Si ha diritto alla sospensione fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza.
Pertanto le rate oggetto di sospensione concedibili saranno quelle scadenti nel periodo che va dal 24/05/2024 fino al 30/04/2025.
MODALITÀ DI RICHIESTA SOSPENSIONE: le richieste devono essere presentate su apposita modulistica Banca, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 28/12/200 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.
COSTI DI SOSPENSIONE: L’attivazione della sospensione è a titolo gratuito.
In caso di Sospensione della sola quota capitale: il mutuatario corrisponderà all’istituto, per la durata dei mesi di sospensione, una rata di soli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Terminata la sospensione, il finanziamento riprenderà il regolare ammortamento contrattuale.
In caso di Sospensione dell’intera rata: durante il periodo di sospensione matureranno ogni mese gli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Gli interessi maturati nel periodo di sospensione saranno ripartiti pro quota sulle residue rate a scadere.
La sospensione del finanziamento determinerà un prolungamento di pari durata temporale del piano di ammortamento originario.
È stabilito sino al 15/02/2025 lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nei giorni dal 24 ottobre al 5 novembre 2023.
È facoltà di tutti i clienti in possesso dei requisiti di seguito elencati richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nei giorni dal 24 ottobre al 5 novembre 2023.
DESTINATARI: clienti proprietari di immobili residenziali, commerciali ed industriali che siano stati distrutti o resi inagibili anche parzialmente a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nei giorni dal 24 ottobre al 5 novembre 2023.
MODALITA’ DI SOSPENSIONE: I mutuatari hanno la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti come sopra indicato, fino al 31.07.2024.
Si ha diritto alla sospensione fino all’agibilità o all’abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza.
Pertanto le rate oggetto di sospensione concedibili saranno quelle scadenti nel periodo che va dal 01/02/2024 fino al 31/01/2025.
MODALITA’ DI RICHIESTA SOSPENSIONE: le richieste devono essere presentate su apposita modulistica Banca, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 28/12/200 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.
COSTI DI SOSPENSIONE: L’attivazione della sospensione è a titolo gratuito.In caso di Sospensione della sola quota capitale: il mutuatario corrisponderà all’istituto, per la durata dei mesi di sospensione, una rata di soli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Terminata la sospensione, il finanziamento riprenderà il regolare ammortamento contrattuale.
In caso di Sospensione dell’intera rata: durante il periodo di sospensione matureranno ogni mese gli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Gli interessi maturati nel periodo di sospensione saranno ripartiti pro quota sulle residue rate a scadere.
La sospensione del finanziamento determinerà un prolungamento di pari durata temporale del piano di ammortamento originario.
È facoltà di tutti i clienti in possesso dei requisiti di seguito elencati, richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti (ipotecari/chirografari) in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 23 ottobre al 6 novembre 2023 nel territorio della citta’ metropolitana di Genova e della provincia di La Spezia.
DESTINATARI: soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, svolte nei medesimi edifici.
MODALITA’ DI SOSPENSIONE: I mutuatari hanno la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti come sopra indicato, fino al 05/07/2024.
Si ha diritto alla sospensione fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza.
Pertanto le rate oggetto di sospensione concedibili saranno quelle scadenti nel periodo che va dal 03/04/2024 fino al 31/03/2025.
MODALITA’ DI RICHIESTA SOSPENSIONE: le richieste devono essere presentate su apposita modulistica Banca, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 28/12/200 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.
COSTI DI SOSPENSIONE: L’attivazione della sospensione è a titolo gratuito.
In caso di Sospensione della sola quota capitale: il mutuatario corrisponderà all’istituto, per la durata dei mesi di sospensione, una rata di soli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Terminata la sospensione, il finanziamento riprenderà il regolare ammortamento contrattuale.
In caso di Sospensione dell’intera rata: durante il periodo di sospensione matureranno ogni mese gli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Gli interessi maturati nel periodo di sospensione saranno ripartiti pro quota sulle residue rate a scadere.
La sospensione del finanziamento determinerà un prolungamento di pari durata temporale del piano di ammortamento originario.
È facoltà di tutti i clienti in possesso dei requisiti di seguito elencati, richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti (ipotecari/chirografari) in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nei giorni dal 23 ottobre 2023 ai primi giorni del mese di novembre 2023 nel territorio delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ravenna.
DESTINATARI: soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, svolte nei medesimi edifici.
MODALITA’ DI SOSPENSIONE: I mutuatari hanno la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti come sopra indicato, fino al 15/06/2024.
Si ha diritto alla sospensione fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza.
Pertanto le rate oggetto di sospensione concedibili saranno quelle scadenti nel periodo che va dal 17/01/2024 fino al 31/12/2024.
MODALITA’ DI RICHIESTA SOSPENSIONE: le richieste devono essere presentate su apposita modulistica Banca, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni e integrazioni.
COSTI DI SOSPENSIONE: L’attivazione della sospensione è a titolo gratuito.
In caso di Sospensione della sola quota capitale: il mutuatario corrisponderà all’istituto, per la durata dei mesi di sospensione, una rata di soli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Terminata la sospensione, il finanziamento riprenderà il regolare ammortamento contrattuale.
In caso di Sospensione dell’intera rata: durante il periodo di sospensione matureranno ogni mese gli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione.
Gli interessi maturati nel periodo di sospensione saranno ripartiti pro quota sulle residue rate a scadere.
La sospensione del finanziamento determinerà un prolungamento di pari durata temporale del piano di ammortamento originario.
È facoltà di tutti i clienti in possesso dei requisiti di seguito elencati, richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti (ipotecari/chirografari) in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 20 ottobre al 10 novembre 2023 nel territorio della provincia di Brescia.
DESTINATARI: soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, svolte nei medesimi edifici.
MODALITA’ DI SOSPENSIONE: I mutuatari hanno la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti come sopra indicato, fino al 30/09/2024.
Si ha diritto alla sospensione fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza.
Pertanto le rate oggetto di sospensione concedibili saranno quelle scadenti nel periodo che va dal 16/04/2024 fino al 31/03/2025.
MODALITA’ DI RICHIESTA SOSPENSIONE: le richieste devono essere presentate su apposita modulistica Banca, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 28/12/200 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.
COSTI DI SOSPENSIONE: L’attivazione della sospensione è a titolo gratuito.
In caso di Sospensione della sola quota capitale: il mutuatario corrisponderà all’istituto, per la durata dei mesi di sospensione, una rata di soli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Terminata la sospensione, il finanziamento riprenderà il regolare ammortamento contrattuale.
In caso di Sospensione dell’intera rata: durante il periodo di sospensione matureranno ogni mese gli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Gli interessi maturati nel periodo di sospensione saranno ripartiti pro quota sulle residue rate a scadere.
La sospensione del finanziamento determinerà un prolungamento di pari durata temporale del piano di ammortamento originario.
È stabilito sino al 26/02/2025 lo stato di emergenza in conseguenza dei gravi incendi e dell’eccezionale ondata di calore che ha colpito il territorio dei comuni della province di Catania, di Messina, di Palermo e di Trapani a partire dal 23 luglio 2023.
È facolta’ di tutti i clienti in possesso dei requisiti di seguito elencati richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti a seguito dei gravi incendi e dell’eccezionale ondata di calore che ha colpito il territorio province di Catania, di Messina, di Palermo e di Trapani a partire dal giorno 23 luglio 2023.
DESTINATARI: clienti proprietari di immobili residenziali, commerciali ed industriali che siano stati distrutti o resi inagibili anche parzialmente a seguito dell’eccezionale ondata di calore che ha colpito il territorio province di Catania, di Messina, di Palermo e di Trapani a partire dal giorno 23 luglio 2023.
MODALITÀ DI SOSPENSIONE: I mutuatari hanno la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti come sopra indicato, fino al 31.07.2024.
Si ha diritto alla sospensione fino all’agibilità o all’abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza.
Pertanto le rate oggetto di sospensione concedibili saranno quelle scadenti nel periodo che va dal 1/02/2024 fino al 31/01/2025.
MODALITÀ DI RICHIESTA SOSPENSIONE: le richieste devono essere presentate su apposita modulistica Banca, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 28/12/200 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.
COSTI DI SOSPENSIONE: L’attivazione della sospensione è a titolo gratuito.
In caso di Sospensione della sola quota capitale: il mutuatario corrisponderà all’istituto, per la durata dei mesi di sospensione, una rata di soli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Terminata la sospensione, il finanziamento riprenderà il regolare ammortamento contrattuale.
In caso di Sospensione dell’intera rata: durante il periodo di sospensione matureranno ogni mese gli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Gli interessi maturati nel periodo di sospensione saranno ripartiti pro quota sulle residue rate a scadere.
La sospensione del finanziamento determinerà un prolungamento di pari durata temporale del piano di ammortamento originario.
Aggiornamento giugno 2024. È stato prorogato per 12 mesi sino alla data del 30/04/2025 lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici sotto specificati.
È facoltà di tutti i clienti in possesso dei requisiti di seguito elencati, richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti (ipotecari/chirografari) in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Fano, Gabicce Mare, Monte Grimano Terme, Montelabbate, Pesaro, Sassocorvaro Auditore e Urbino nella provincia di Pesaro e Urbino.
DESTINATARI: soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, svolte nei medesimi edifici.
MODALITA’ DI SOSPENSIONE: I mutuatari hanno la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti come sopra indicato, fino al 30/09/2024.
Si ha diritto alla sospensione fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza.
Pertanto le rate oggetto di sospensione concedibili saranno quelle scadenti nel periodo che va dal 01/05/2024 fino al 30/04/2025.
MODALITA’ DI RICHIESTA SOSPENSIONE: le richieste devono essere presentate su apposita modulistica Banca, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 28/12/200 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.
COSTI DI SOSPENSIONE: L’attivazione della sospensione è a titolo gratuito.
In caso di Sospensione della sola quota capitale: il mutuatario corrisponderà all’istituto, per la durata dei mesi di sospensione, una rata di soli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Terminata la sospensione, il finanziamento riprenderà il regolare ammortamento contrattuale. In caso di Sospensione dell’intera rata: durante il periodo di sospensione matureranno ogni mese gli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Gli interessi maturati nel periodo di sospensione saranno ripartiti pro quota sulle residue rate a scadere.
La sospensione del finanziamento determinerà un prolungamento di pari durata temporale del piano di ammortamento originario.
Aggiornamento giugno 2024. È stato prorogato per 12 mesi sino alla data del 25/05/2025 lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici sotto specificati.
È facoltà di tutti i clienti in possesso dei requisiti di seguito elencati, richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti (ipotecari/chirografari) in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio e Londa della città metropolitana di Firenze.
DESTINATARI: soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, svolte nei medesimi edifici.
MODALITA’ DI SOSPENSIONE: I mutuatari hanno la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti come sopra indicato, fino al 30/09/2024.
Si ha diritto alla sospensione fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza.
Pertanto le rate oggetto di sospensione concedibili saranno quelle scadenti nel periodo che va dal 01/05/2024 fino al 30/04/2025.
MODALITA’ DI RICHIESTA SOSPENSIONE: le richieste devono essere presentate su apposita modulistica Banca, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 28/12/200 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.
COSTI DI SOSPENSIONE: L’attivazione della sospensione è a titolo gratuito.
In caso di Sospensione della sola quota capitale: il mutuatario corrisponderà all’istituto, per la durata dei mesi di sospensione, una rata di soli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Terminata la sospensione, il finanziamento riprenderà il regolare ammortamento contrattuale.
In caso di Sospensione dell’intera rata: durante il periodo di sospensione matureranno ogni mese gli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Gli interessi maturati nel periodo di sospensione saranno ripartiti pro quota sulle residue rate a scadere.
La sospensione del finanziamento determinerà un prolungamento di pari durata temporale del piano di ammortamento originario.
È prorogato, di ulteriori dodici mesi sino al 30/04/2025 lo stato di emergenza di seguito specificato.
È facoltà di tutti i clienti in possesso dei requisiti di seguito elencati, richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti (ipotecari/chirografari) in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini.
DESTINATARI: soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, svolte nei medesimi edifici.
MODALITA’ DI SOSPENSIONE: I mutuatari hanno la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti come sopra indicato, fino al 31/07/2024.
Si ha diritto alla sospensione fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza.
Pertanto le rate oggetto di sospensione concedibili saranno quelle scadenti nel periodo che va dal 01/05/2024 fino al 30/04/2025.
MODALITA’ DI RICHIESTA SOSPENSIONE: le richieste devono essere presentate su apposita modulistica Banca, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 28/12/200 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.
COSTI DI SOSPENSIONE: L’attivazione della sospensione è a titolo gratuito.
In caso di Sospensione della sola quota capitale: il mutuatario corrisponderà all’istituto, per la durata dei mesi di sospensione, una rata di soli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Terminata la sospensione, il finanziamento riprenderà il regolare ammortamento contrattuale.
In caso di Sospensione dell’intera rata: durante il periodo di sospensione matureranno ogni mese gli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Gli interessi maturati nel periodo di sospensione saranno ripartiti pro quota sulle residue rate a scadere.
La sospensione del finanziamento determinerà un prolungamento di pari durata temporale del piano di ammortamento originario.
È stato prorogato per 12 mesi sino alla data del 30/03/2025 lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici sotto specificati.
È facoltà di tutti i clienti in possesso dei requisiti di seguito elencati richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti (ipotecari/chirografari) in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 9 marzo 2023 nel territorio delle frazioni di Pierantonio e di Pian d'Assino del comune di Umbertide in provincia di Perugia, e della frazione di Sant'Orfeto del comune di Perugia, dell'intero comune di Umbertide, della parte centro-nord del comune di Perugia e della parte ovest del comune di Gubbio.
DESTINATARI: soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, svolte nei medesimi edifici.
MODALITA’ DI SOSPENSIONE: I mutuatari hanno la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti come sopra indicato, fino al 31/07/2024.
Si ha diritto alla sospensione fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza.
Pertanto le rate oggetto di sospensione concedibili saranno quelle scadenti nel periodo che va dal 01/04/2024 fino al 31/03/2025.
MODALITA’ DI RICHIESTA SOSPENSIONE: le richieste devono essere presentate su apposita modulistica Banca, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 28/12/200 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.
COSTI DI SOSPENSIONE: L’attivazione della sospensione è a titolo gratuito.
In caso di Sospensione della sola quota capitale: il mutuatario corrisponderà all’istituto, per la durata dei mesi di sospensione, una rata di soli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Terminata la sospensione, il finanziamento riprenderà il regolare ammortamento contrattuale.
In caso di Sospensione dell’intera rata: durante il periodo di sospensione matureranno ogni mese gli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Gli interessi maturati nel periodo di sospensione saranno ripartiti pro quota sulle residue rate a scadere.
La sospensione del finanziamento determinerà un prolungamento di pari durata temporale del piano di ammortamento originario.
È prorogato di ulteriori dodici mesi sino al 30/11/2024 lo stato di emergenza nei comuni indicati in calce.
È facoltà di tutti i clienti in possesso dei requisiti di seguito elencati, richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti (ipotecari/chirografari) in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia (NA) a partire dal giorno 26 novembre 2022.
DESTINATARI: soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, svolte nei medesimi edifici.
MODALITA’ DI SOSPENSIONE: I mutuatari hanno la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti come sopra indicato, fino al 31/01/2024.
Si ha diritto alla sospensione fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza.
Pertanto le rate oggetto di sospensione concedibili saranno quelle scadenti nel periodo che va dal 01/12/2023 fino al 30/11/2024.
MODALITA’ DI RICHIESTA SOSPENSIONE: le richieste devono essere presentate su apposita modulistica Banca, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 28/12/200 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.
COSTI DI SOSPENSIONE: L’attivazione della sospensione è a titolo gratuito.
In caso di Sospensione della sola quota capitale: il mutuatario corrisponderà all’istituto, per la durata dei mesi di sospensione, una rata di soli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Terminata la sospensione, il finanziamento riprenderà il regolare ammortamento contrattuale.
In caso di Sospensione dell’intera rata: durante il periodo di sospensione matureranno ogni mese gli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Gli interessi maturati nel periodo di sospensione saranno ripartiti pro quota sulle residue rate a scadere.
La sospensione del finanziamento determinerà un prolungamento di pari durata temporale del piano di ammortamento originario.
È prorogato di ulteriori dodici mesi sino al 30/04/2025 lo stato di emergenza di seguito specificato.
È facoltà di tutti i clienti in possesso dei requisiti di seguito elencati, richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti (ipotecari/chirografari) in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 9 novembre 2022 nel territorio dei comuni di Ancona, Fano e Pesaro.
DESTINATARI: soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, svolte nei medesimi edifici.
MODALITA’ DI SOSPENSIONE: I mutuatari hanno la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti come sopra indicato, fino al 31/07/2024.
Si ha diritto alla sospensione fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza.
Pertanto le rate oggetto di sospensione concedibili saranno quelle scadenti nel periodo che va dal 01/05/2024 fino al 30/04/2025.
MODALITA’ DI RICHIESTA SOSPENSIONE: le richieste devono essere presentate su apposita modulistica Banca, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 28/12/200 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.
COSTI DI SOSPENSIONE: L’attivazione della sospensione è a titolo gratuito.
In caso di Sospensione della sola quota capitale: il mutuatario corrisponderà all’istituto, per la durata dei mesi di sospensione, una rata di soli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Terminata la sospensione, il finanziamento riprenderà il regolare ammortamento contrattuale.
In caso di Sospensione dell’intera rata: durante il periodo di sospensione matureranno ogni mese gli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Gli interessi maturati nel periodo di sospensione saranno ripartiti pro quota sulle residue rate a scadere.
La sospensione del finanziamento determinerà un prolungamento di pari durata temporale del piano di ammortamento originario.
È prorogato di ulteriori dodici mesi sino al 30/11/2024 lo stato di emergenza nei comuni indicati in calce.
È facoltà di tutti i clienti in possesso dei requisiti di seguito elencati, richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti (ipotecari/chirografari) in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 15 settembre 2022 nel territorio dei comuni di Gubbio, Pietralunga, Scheggia e Pascelupo in provincia di Perugia.
DESTINATARI: soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, svolte nei medesimi edifici.
MODALITA’ DI SOSPENSIONE: I mutuatari hanno la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti come sopra indicato, fino al 05/02/2024
Si ha diritto alla sospensione fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza.
Pertanto le rate oggetto di sospensione concedibili saranno quelle scadenti nel periodo che va dal 01/11/2023 fino al 31/10/2024.
MODALITA’ DI RICHIESTA SOSPENSIONE: le richieste devono essere presentate su apposita modulistica Banca, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 28/12/200 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.
COSTI DI SOSPENSIONE: L’attivazione della sospensione è a titolo gratuito.
In caso di Sospensione della sola quota capitale: il mutuatario corrisponderà all’istituto, per la durata dei mesi di sospensione, una rata di soli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Terminata la sospensione, il finanziamento riprenderà il regolare ammortamento contrattuale.
In caso di Sospensione dell’intera rata: durante il periodo di sospensione matureranno ogni mese gli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Gli interessi maturati nel periodo di sospensione saranno ripartiti pro quota sulle residue rate a scadere.
La sospensione del finanziamento determinerà un prolungamento di pari durata temporale del piano di ammortamento originario.
È prorogato di ulteriori dodici mesi fino al 31/12/2024 lo stato di emergenza.
È facoltà di tutti i clienti in possesso dei requisiti di seguito elencati richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti a seguito dell’evento sismico che ha colpito il territorio dei comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea, in provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018.
DESTINATARI: clienti proprietari di immobili residenziali, commerciali ed industriali che siano stati distrutti o resi inagibili anche parzialmente a seguito dell’evento sismico che ha colpito il territorio dei Comuni della provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018.
MODALITA’ DI SOSPENSIONE: I mutuatari hanno la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti come sopra indicato, fino al 31.05.2024. Si ha diritto alla sospensione fino all’agibilità o all’abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza. Pertanto le rate oggetto di sospensione concedibili saranno quelle scadenti nel periodo che va dal 01/01/2024 fino al 31/12/2024.
MODALITA’ DI RICHIESTA SOSPENSIONE: le richieste devono essere presentate su apposita modulistica Banca, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 28/12/200 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.
COSTI DI SOSPENSIONE: L’attivazione della sospensione è a titolo gratuito.
La sospensione del finanziamento determinerà un prolungamento di pari durata temporale del piano di ammortamento originario.
Proroga 2024 definita con la Legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Proroga 2023 della sospensione dei mutui e prestiti nei comuni colpiti dal sisma nel Centro Italia – definita con D.l. 29 dicembre 2022, n. 197.
Proroga 2022 della sospensione dei mutui e prestiti nei comuni colpiti dal sisma nel Centro Italia – definita con il Decreto 27 gennaio 2022, n.4 - Decreto Sostegni ter, pubblicato nella Gazzetta- Ufficiale - serie generale - n. 21 del 27 gennaio 2022.
È facoltà di tutti i clienti in possesso dei requisiti, di seguito elencati, richiedere la sospensione delle rate dei prestiti personali e dei mutui a seguito del sisma che ha colpito l’Italia centrale il 24 agosto 2016.
DESTINATARI: Titolari di prestito personale e/o di mutuo ipotecario o chirografario, residenti o aventi sede legale e/o operativa in uno dei Comuni colpiti dal Sisma (individuati da lettera Circolare ABI n. 33 del 5 gennaio 2017) che autocertifichino i danni subiti in occasione della calamità occorsa, potranno richiedere proroga sino al 31 dicembre 2024. Inoltre, con riguardo alle attività economiche nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, localizzata in una “zona rossa” istituita mediante apposita Ordinanza Sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 6 dicembre 2017 (data di entrata in vigore della legge in oggetto), il termine di sospensione dei pagamenti è fissato al 31 dicembre 2024.
MODALITA’ DI SOSPENSIONE: È possibile richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti come sopra indicato optando tra la sospensione dell’intera rata oppure della sola quota capitale
MODALITA’ DI RICHIESTA SOSPENSIONE: le richieste, corredate di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 445/2000, devono pervenire all’Istituto tramite l’agenzia di riferimento del cliente, fino al 30 aprile 2024.
COSTI DI SOSPENSIONE: L’attivazione della sospensione è a titolo gratuito.
In caso di Sospensione della sola quota capitale: il mutuatario corrisponderà all’istituto, per la durata dei mesi di sospensione, una rata di soli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Terminata la sospensione, il finanziamento riprenderà il regolare ammortamento contrattuale.
In caso di Sospensione dell’intera rata: durante il periodo di sospensione matureranno ogni mese gli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione.
Gli interessi maturati nel periodo di sospensione saranno ripartiti pro quota sulle residue rate a scadere.
La sospensione del finanziamento determinerà un prolungamento di pari durata temporale del piano di ammortamento originario.