BNL è vicina ai territori e alle popolazioni colpite, attraverso attività concrete come la sospensione delle rate dei finanziamenti per i clienti residenti in alcune aree colpite dagli eventi calamitosi
Vai all'archivio delle sospensioni per eventi straordinari ancora attive ma non più richiedibili
Vai all'archivio delle sospensioni per eventi straordinari scadute e non più richiedibili
È facoltà di tutti i clienti in possesso dei requisiti di seguito elencati richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti (ipotecari/chirografari) in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 17 e 18 ottobre 2024 nel territorio dei comuni di Castelfiorentino e di Certaldo della città metropolitana di Firenze, dei comuni di Campiglia Marittima, di Castagneto Carducci, di Cecina, di Sassetta e di Suvereto in provincia di Livorno, dei comuni di Pomarance e di Volterra in provincia di Pisa e dei comuni di Chiusdino, di Monteriggioni, di Siena e di Sovicille in provincia di Siena.
DESTINATARI: soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, svolte nei medesimi edifici.
MODALITÀ DI SOSPENSIONE: I mutuatari hanno la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti come sopra indicato, fino al 30/04/2025.
Si ha diritto alla sospensione fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza.
Pertanto le rate oggetto di sospensione concedibili saranno quelle scadenti nel periodo che va dal 25/11/2024 fino al 31/10/2025.
MODALITÀ DI RICHIESTA SOSPENSIONE: le richieste devono essere presentate su apposita modulistica Banca, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 28/12/200 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.
COSTI DI SOSPENSIONE: L’attivazione della sospensione è a titolo gratuito.
In caso di Sospensione della sola quota capitale: il mutuatario corrisponderà all’istituto, per la durata dei mesi di sospensione, una rata di soli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Terminata la sospensione, il finanziamento riprenderà il regolare ammortamento contrattuale.
In caso di Sospensione dell’intera rata: durante il periodo di sospensione matureranno ogni mese gli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Gli interessi maturati nel periodo di sospensione saranno ripartiti pro quota sulle residue rate a scadere.
La sospensione del finanziamento determinerà un prolungamento di pari durata temporale del piano di ammortamento originario.
È facoltà di tutti i clienti in possesso dei requisiti di seguito elencati richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti (ipotecari/chirografari) in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 17 ottobre 2024 nel territorio della Regione Emilia Romagna.
DESTINATARI: soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, svolte nei medesimi edifici.
MODALITÀ DI SOSPENSIONE: I mutuatari hanno la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti come sopra indicato, fino al 31/03/2025.
Si ha diritto alla sospensione fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza.
Pertanto le rate oggetto di sospensione concedibili saranno quelle scadenti nel periodo che va dal 29/10/2024 fino al 30/09/2025.
MODALITÀ DI RICHIESTA SOSPENSIONE: le richieste devono essere presentate su apposita modulistica Banca, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 28/12/200 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.
COSTI DI SOSPENSIONE: L’attivazione della sospensione è a titolo gratuito.
In caso di Sospensione della sola quota capitale: il mutuatario corrisponderà all’istituto, per la durata dei mesi di sospensione, una rata di soli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Terminata la sospensione, il finanziamento riprenderà il regolare ammortamento contrattuale.
In caso di Sospensione dell’intera rata: durante il periodo di sospensione matureranno ogni mese gli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Gli interessi maturati nel periodo di sospensione saranno ripartiti pro quota sulle residue rate a scadere.
La sospensione del finanziamento determinerà un prolungamento di pari durata temporale del piano di ammortamento originario.
È facoltà di tutti i clienti in possesso dei requisiti di seguito elencati richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti (ipotecari/chirografari) in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 18 settembre 2024 nel territorio dei comuni di Marradi e di Palazzolo sul Senio della Città Metropolitana di Firenze ed il 23 settembre 2024 nel territorio dei comuni di Castagneto Carducci, San Vincenzo e Bibbona in provincia di Livorno e di Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo, Pomarance e Guardistallo in provincia di Pisa.
DESTINATARI: soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, svolte nei medesimi edifici.
MODALITÀ DI SOSPENSIONE: I mutuatari hanno la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti come sopra indicato, fino al 31/03/2025.
Si ha diritto alla sospensione fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza.
Pertanto le rate oggetto di sospensione concedibili saranno quelle scadenti nel periodo che va dal 29/10/2024 fino al 30/09/2025.
MODALITÀ DI RICHIESTA SOSPENSIONE: le richieste devono essere presentate su apposita modulistica Banca, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 28/12/200 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.
COSTI DI SOSPENSIONE: L’attivazione della sospensione è a titolo gratuito.
In caso di Sospensione della sola quota capitale: il mutuatario corrisponderà all’istituto, per la durata dei mesi di sospensione, una rata di soli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Terminata la sospensione, il finanziamento riprenderà il regolare ammortamento contrattuale.
In caso di Sospensione dell’intera rata: durante il periodo di sospensione matureranno ogni mese gli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Gli interessi maturati nel periodo di sospensione saranno ripartiti pro quota sulle residue rate a scadere.
La sospensione del finanziamento determinerà un prolungamento di pari durata temporale del piano di ammortamento originario.
È facoltà di tutti i clienti in possesso dei requisiti di seguito elencati richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti (ipotecari/chirografari) in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 settembre 2024,nel territorio della fascia costiera della Regione Marche.
DESTINATARI: soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, svolte nei medesimi edifici.
MODALITÀ DI SOSPENSIONE: I mutuatari hanno la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti come sopra indicato, fino al 31/01/2025.
Si ha diritto alla sospensione fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza.
Pertanto le rate oggetto di sospensione concedibili saranno quelle scadenti nel periodo che va dal 21/09/2024 fino al 31/08/2025.
MODALITÀ DI RICHIESTA SOSPENSIONE: le richieste devono essere presentate su apposita modulistica Banca, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 28/12/200 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.
COSTI DI SOSPENSIONE: L’attivazione della sospensione è a titolo gratuito.
In caso di Sospensione della sola quota capitale: il mutuatario corrisponderà all’istituto, per la durata dei mesi di sospensione, una rata di soli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Terminata la sospensione, il finanziamento riprenderà il regolare ammortamento contrattuale.
In caso di Sospensione dell’intera rata: durante il periodo di sospensione matureranno ogni mese gli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Gli interessi maturati nel periodo di sospensione saranno ripartiti pro quota sulle residue rate a scadere.
La sospensione del finanziamento determinerà un prolungamento di pari durata temporale del piano di ammortamento originario.
È facoltà di tutti i clienti in possesso dei requisiti di seguito elencati richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti (ipotecari/chirografari) in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 17 settembre 2024 nel territorio delle province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.
DESTINATARI: soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, svolte nei medesimi edifici.
MODALITÀ DI SOSPENSIONE: I mutuatari hanno la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti come sopra indicato, fino al 15/01/2025.
Si ha diritto alla sospensione fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza.
Pertanto le rate oggetto di sospensione concedibili saranno quelle scadenti nel periodo che va dal 21/09/2024 fino al 31/08/2025.
MODALITÀ DI RICHIESTA SOSPENSIONE: le richieste devono essere presentate su apposita modulistica Banca, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 28/12/200 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.
COSTI DI SOSPENSIONE: L’attivazione della sospensione è a titolo gratuito.
In caso di Sospensione della sola quota capitale: il mutuatario corrisponderà all’istituto, per la durata dei mesi di sospensione, una rata di soli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Terminata la sospensione, il finanziamento riprenderà il regolare ammortamento contrattuale.
In caso di Sospensione dell’intera rata: durante il periodo di sospensione matureranno ogni mese gli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Gli interessi maturati nel periodo di sospensione saranno ripartiti pro quota sulle residue rate a scadere.
La sospensione del finanziamento determinerà un prolungamento di pari durata temporale del piano di ammortamento originario.
È facoltà di tutti i clienti in possesso dei requisiti di seguito elencati richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti (ipotecari/chirografari) in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 4 e 5 settembre 2024, nel territorio dei comuni di Ala di Stura, Balme, Balangero, Bussoleno, Cantoira, Cavour, Chialamberto, Chivasso, Cintano, Ciriè, Coazze, Cuorgnè, Feletto, Fenestrelle, Front, Giaglione, Gravere, Grosso, Groscavallo, Inverso Pinasca, Lanzo Torinese, Lemie, Mathi, Mattie, Mompantero, Noasca, Nole, Novalesa, Oulx, Pancalieri, Perosa Argentina, Pinasca, Pinerolo, Pomaretto, Pont Canavese, Porte, Roure, Rubiana, San Carlo Canavese, San Francesco al Campo, San Germano Chisone, San Maurizio Canavese, San Pietro Val Lemina, Usseglio, Vauda Canavese, Venaus, Villanova Canavese, e Villar Perosa della Città metropolitana di Torino e di Alagna Valsesia, Campertogno, Mollia e Scopa della provincia di Vercelli.
DESTINATARI: soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, svolte nei medesimi edifici.
MODALITÀ DI SOSPENSIONE: I mutuatari hanno la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti come sopra indicato, fino al 30/04/2025.
Si ha diritto alla sospensione fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza.
Pertanto le rate oggetto di sospensione concedibili saranno quelle scadenti nel periodo che va dal 25/11/2024 fino al 31/10/2025.
MODALITÀ DI RICHIESTA SOSPENSIONE: le richieste devono essere presentate su apposita modulistica Banca, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 28/12/200 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.
COSTI DI SOSPENSIONE: L’attivazione della sospensione è a titolo gratuito.
In caso di Sospensione della sola quota capitale: il mutuatario corrisponderà all’istituto, per la durata dei mesi di sospensione, una rata di soli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Terminata la sospensione, il finanziamento riprenderà il regolare ammortamento contrattuale.
In caso di Sospensione dell’intera rata: durante il periodo di sospensione matureranno ogni mese gli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Gli interessi maturati nel periodo di sospensione saranno ripartiti pro quota sulle residue rate a scadere.
La sospensione del finanziamento determinerà un prolungamento di pari durata temporale del piano di ammortamento originario.
È facoltà di tutti i clienti in possesso dei requisiti di seguito elencati, richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti (ipotecari/chirografari) in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 9 giugno al 13 luglio 2024 nel territorio delle province di Bergamo e Brescia.
DESTINATARI: soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, svolte nei medesimi edifici.
MODALITÀ DI SOSPENSIONE: I mutuatari hanno la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti come sopra indicato, fino al 31/03/2025.
Si ha diritto alla sospensione fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza.
Pertanto le rate oggetto di sospensione concedibili saranno quelle scadenti nel periodo che va dal 29/10/2024 fino al 30/09/2025.
MODALITÀ DI RICHIESTA SOSPENSIONE: le richieste devono essere presentate su apposita modulistica Banca, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 28/12/200 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.
COSTI DI SOSPENSIONE: L’attivazione della sospensione è a titolo gratuito.
In caso di Sospensione della sola quota capitale: il mutuatario corrisponderà all’istituto, per la durata dei mesi di sospensione, una rata di soli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Terminata la sospensione, il finanziamento riprenderà il regolare ammortamento contrattuale.
In caso di Sospensione dell’intera rata: durante il periodo di sospensione matureranno ogni mese gli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Gli interessi maturati nel periodo di sospensione saranno ripartiti pro quota sulle residue rate a scadere.
La sospensione del finanziamento determinerà un prolungamento di pari durata temporale del piano di ammortamento originario.
Aggiornamento novembre 2024. È stato prorogato per 12 mesi sino alla data del 31/10/2025 lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici sotto specificati.
È facoltà di tutti i clienti in possesso dei requisiti di seguito elencati, richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti (ipotecari/chirografari) in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 29 ottobre 2023 nel territorio delle province di Massa-Carrara e Lucca e a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato.
DESTINATARI: soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, svolte nei medesimi edifici.
MODALITA’ DI SOSPENSIONE: I mutuatari hanno la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti come sopra indicato, fino al 28/02/2025.
Si ha diritto alla sospensione fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza.
Pertanto le rate oggetto di sospensione concedibili saranno quelle scadenti nel periodo che va dal 01/11/2024 fino al 31/10/2025.
MODALITA’ DI RICHIESTA SOSPENSIONE: le richieste devono essere presentate su apposita modulistica Banca, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 28/12/200 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.
COSTI DI SOSPENSIONE: L’attivazione della sospensione è a titolo gratuito.
In caso di Sospensione della sola quota capitale: il mutuatario corrisponderà all’istituto, per la durata dei mesi di sospensione, una rata di soli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Terminata la sospensione, il finanziamento riprenderà il regolare ammortamento contrattuale.
In caso di Sospensione dell’intera rata: durante il periodo di sospensione matureranno ogni mese gli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Gli interessi maturati nel periodo di sospensione saranno ripartiti pro quota sulle residue rate a scadere.
La sospensione del finanziamento determinerà un prolungamento di pari durata temporale del piano di ammortamento originario.
Aggiornamento novembre 2024: è stato prorogato di 12 mesi fino al 31/10/2025 lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici sotto specificati.
È facoltà di tutti i clienti in possesso dei requisiti di seguito elencati, richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti (ipotecari/chirografari) in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 18 settembre 2023 nel territorio dei comuni di Brisighella in provincia di Ravenna, di Castrocaro Terme e Terra Del Sole, Modigliana, Predappio, Rocca San Casciano e Tredozio e della frazione Bocconi del Comune di Portico e San Benedetto in provincia di Forlì-Cesena.
DA AGGIORNARE CON INFO ANCORA NON ARRIVATE DESTINATARI: soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, svolte nei medesimi edifici.
MODALITA’ DI SOSPENSIONE: I mutuatari hanno la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti come sopra indicato, fino al 28/02/2025.
Si ha diritto alla sospensione fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza.
Pertanto le rate oggetto di sospensione concedibili saranno quelle scadenti nel periodo che va dal 01/11/2024 fino al 31/10/2025.
MODALITA’ DI RICHIESTA SOSPENSIONE: le richieste devono essere presentate su apposita modulistica Banca, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 28/12/200 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.
COSTI DI SOSPENSIONE: L’attivazione della sospensione è a titolo gratuito.
In caso di Sospensione della sola quota capitale: il mutuatario corrisponderà all’istituto, per la durata dei mesi di sospensione, una rata di soli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Terminata la sospensione, il finanziamento riprenderà il regolare ammortamento contrattuale.
In caso di Sospensione dell’intera rata: durante il periodo di sospensione matureranno ogni mese gli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Gli interessi maturati nel periodo di sospensione saranno ripartiti pro quota sulle residue rate a scadere.
La sospensione del finanziamento determinerà un prolungamento di pari durata temporale del piano di ammortamento originario.
È facoltà di tutti i clienti in possesso dei requisiti di seguito elencati, richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti (ipotecari/chirografari) in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 18 settembre 2023 nel territorio della frazione Bocconi del Comune di Portico e San Benedetto.
DESTINATARI: soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, svolte nei medesimi edifici.
MODALITA’ DI SOSPENSIONE: I mutuatari hanno la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti come sopra indicato, fino al 31/01/2025
Si ha diritto alla sospensione fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza.
Pertanto le rate oggetto di sospensione concedibili saranno quelle scadenti nel periodo che va dal 04/11/2023 fino al 31/10/2024.
MODALITA’ DI RICHIESTA SOSPENSIONE: le richieste devono essere presentate su apposita modulistica Banca, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 28/12/200 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.
COSTI DI SOSPENSIONE: L’attivazione della sospensione è a titolo gratuito.
In caso di Sospensione della sola quota capitale: il mutuatario corrisponderà all’istituto, per la durata dei mesi di sospensione, una rata di soli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Terminata la sospensione, il finanziamento riprenderà il regolare ammortamento contrattuale.
In caso di Sospensione dell’intera rata: durante il periodo di sospensione matureranno ogni mese gli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Gli interessi maturati nel periodo di sospensione saranno ripartiti pro quota sulle residue rate a scadere.
La sospensione del finanziamento determinerà un prolungamento di pari durata temporale del piano di ammortamento originario.
Aggiornamento novembre 2024: è stato prorogato per 12 mesi sino al 30/09/2025 lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici sotto specificati.
È facoltà di tutti i clienti in possesso dei requisiti di seguito elencati, richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti (ipotecari/chirografari) in conseguenza dell’eccezionale evento meteorologico verificatosi il giorno 13 agosto 2023 nel territorio del comune di Bardonecchia della città metropolitana di Torino.
DESTINATARI: soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, svolte nei medesimi edifici.
MODALITA’ DI SOSPENSIONE: I mutuatari hanno la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti come sopra indicato, fino al 31/01/2025
Si ha diritto alla sospensione fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza.
Pertanto le rate oggetto di sospensione concedibili saranno quelle scadenti nel periodo che va dal 01/10/2024 fino al 30/09/2025.
MODALITA’ DI RICHIESTA SOSPENSIONE: le richieste devono essere presentate su apposita modulistica Banca, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 28/12/200 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.
COSTI DI SOSPENSIONE: L’attivazione della sospensione è a titolo gratuito.
In caso di Sospensione della sola quota capitale: il mutuatario corrisponderà all’istituto, per la durata dei mesi di sospensione, una rata di soli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Terminata la sospensione, il finanziamento riprenderà il regolare ammortamento contrattuale.
In caso di Sospensione dell’intera rata: durante il periodo di sospensione matureranno ogni mese gli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Gli interessi maturati nel periodo di sospensione saranno ripartiti pro quota sulle residue rate a scadere.
La sospensione del finanziamento determinerà un prolungamento di pari durata temporale del piano di ammortamento originario.
Proroga al 31/12/2025 della sospensione dei mutui e prestiti nei comuni colpiti dal sisma nel Centro Italia – definita con la legge 30 dicembre 2024, n. 207.
Proroga 2024 definita con la Legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Proroga 2023 della sospensione dei mutui e prestiti nei comuni colpiti dal sisma nel Centro Italia – definita con D.l. 29 dicembre 2022, n. 197.
Proroga 2022 della sospensione dei mutui e prestiti nei comuni colpiti dal sisma nel Centro Italia – definita con il Decreto 27 gennaio 2022, n.4 - Decreto Sostegni ter, pubblicato nella Gazzetta- Ufficiale - serie generale - n. 21 del 27 gennaio 2022.
È facoltà di tutti i clienti in possesso dei requisiti, di seguito elencati, richiedere la sospensione delle rate dei prestiti personali e dei mutui a seguito del sisma che ha colpito l’Italia centrale il 24 agosto 2016.
DESTINATARI: titolari di prestito personale e/o di mutuo ipotecario o chirografario, residenti o aventi sede legale e/o operativa in uno dei Comuni colpiti dal Sisma (individuati da lettera Circolare ABI n. 33 del 5 gennaio 2017) che autocertifichino i danni subiti in occasione della calamità occorsa, potranno richiedere proroga sino al 31 dicembre 2025.
Inoltre, con riguardo alle attività economiche nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, localizzata in una “zona rossa” istituita mediante apposita Ordinanza Sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 6 dicembre 2017 (data di entrata in vigore della legge in oggetto), il termine di sospensione dei pagamenti è fissato al 31 dicembre 2025.
MODALITA’ DI SOSPENSIONE: È possibile richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti come sopra indicato optando tra la sospensione dell’intera rata oppure della sola quota capitale
MODALITA’ DI RICHIESTA SOSPENSIONE: le richieste, corredate di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 445/2000, devono pervenire all’Istituto tramite l’agenzia di riferimento del cliente, fino al 30 aprile 2025.
COSTI DI SOSPENSIONE: L’attivazione della sospensione è a titolo gratuito.
In caso di Sospensione della sola quota capitale: il mutuatario corrisponderà all’istituto, per la durata dei mesi di sospensione, una rata di soli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Terminata la sospensione, il finanziamento riprenderà il regolare ammortamento contrattuale.
In caso di Sospensione dell’intera rata: durante il periodo di sospensione matureranno ogni mese gli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione.
Gli interessi maturati nel periodo di sospensione saranno ripartiti pro quota sulle residue rate a scadere.
La sospensione del finanziamento determinerà un prolungamento di pari durata temporale del piano di ammortamento originario.