• Individui e Famiglie
  • Private Banking
  • Life Banker
  • Professionisti e Imprese
  • Corporate
  • Pubblica Amministrazione
  • Responsabilita Sociale
  • Scopri BNL
Individui e Famiglie
  • BNL X
  • Conti
  • Carte
  • Protezione
  • Mutui
  • Prestiti
  • Investimenti
  • Internet e Mobile
  • Mobile Payment
  • Bonus Cashback di Governo
  • Guide
  • Programma-Fedelta
  • Accedi
  • Dove Siamo
  • Contattaci
  • Diventa Cliente

Sospensione mutui per eventi straordinari

BNL è vicina ai territori e alle popolazioni colpite, attraverso attività concrete come la sospensione delle rate dei finanziamenti per i clienti residenti in alcune aree colpite dagli eventi calamitosi

___________________________________________

AVVISO ALLA CLIENTELA. SOSPENSIONE DELLE RATE DEI FINANZIAMENTI IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI VERIFICATISI NEI GIORNI DAL 1° AL 10 DICEMBRE 2020 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, DI FERRARA, DI MODENA E DI REGGIO EMILIA.

È FACOLTA’ DI TUTTI I CLIENTI IN POSSESSO DEI REQUISITI DI SEGUITO ELENCATI, RICHIEDERE LA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI FINANZIAMENTI (IPOTECARI/CHIROGRAFARI) A SEGUITO DEL GRAVE DISAGIO SOCIO ECONOMICO DERIVANTE DAGLI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEI GIORNI DAL 1° AL 10 DICEMBRE 2020 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, DI FERRARA, DI MODENA E DI REGGIO EMILIA.

leggi tutto

DESTINATARI: clienti proprietari di immobili residenziali o destinati ad attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, che a seguito degli eventi sopra citati, siano stati sgomberati o resi inagibili anche parzialmente.

MODALITA’ DI SOSPENSIONE: I mutuatari hanno la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti come sopra indicato, fino al 31.03.2021. Si ha diritto alla sospensione fino all’agibilità o all’abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza. Pertanto le rate oggetto di sospensione concedibili saranno quelle scadenti nel periodo che va dal 23/12/2020 fino al 23/12/2021.

MODALITA’ DI RICHIESTA SOSPENSIONE: le richieste devono essere presentate su apposita modulistica Banca, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 28/12/200 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.

COSTI DI SOSPENSIONE: L’attivazione della sospensione è a titolo gratuito.

In caso di Sospensione della sola quota capitale: il mutuatario corrisponderà all’istituto, per la durata dei mesi di sospensione, una rata di soli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Terminata la sospensione, il finanziamento riprenderà il regolare ammortamento contrattuale.

In caso di Sospensione dell’intera rata: durante il periodo di sospensione matureranno ogni mese gli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Gli interessi maturati nel periodo di sospensione saranno ripartiti pro quota sulle residue rate a scadere.

La sospensione del finanziamento determinerà un prolungamento di pari durata temporale del piano di ammortamento originario.

 

AVVISO LA LEGGE 30 DICEMBRE 2020, N. 178 (C.D. LEGGE DI BILANCIO 2021) HA PROROGATO FINO AL 31 DICEMBRE 2021 LA SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLE RATE DEI MUTUI E DEI FINANZIAMENTI NEI TERRITORI DELLE REGIONI DEL CENTRO ITALIA (ABRUZZO, LAZIO, MARCHE ED UMBRIA), INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016.

È facoltà di tutti i clienti in possesso dei requisiti, di seguito elencati, richiedere la sospensione delle rate dei prestiti personali e dei mutui a seguito del sisma che ha colpito l'Italia centrale il 24 agosto 2016. (Rif Legge 4 dicembre 2017 n. 172 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 16 ottobre 2017 n. 148 - "Collegato Fiscale" -)

LEGGI TUTTO

DESTINATARI: i titolari di prestito personale e/o di mutuo ipotecario o chirografario, residenti o aventi sede legale e/o operativa nei comuni delle Regioni del Centro Italia (Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria), interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 che autocertifichino i danni subiti in occasione della calamità occorsa potranno richiedere la sospensione delle rate, sino al 31 dicembre 2021.

MODALITA’ DI SOSPENSIONE: È possibile richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti come sopra indicato optando tra la sospensione dell’intera rata oppure della sola quota capitale

MODALITA’ DI RICHIESTA SOSPENSIONE: le richieste, corredate di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 445/2000, devono pervenire all’Istituto tramite l’agenzia di riferimento del cliente.

COSTI DI SOSPENSIONE: L’attivazione della sospensione è a titolo gratuito.

In caso di Sospensione della sola quota capitale: il mutuatario corrisponderà all’istituto, per la durata dei mesi di sospensione, una rata di soli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Terminata la sospensione, il finanziamento riprenderà il regolare ammortamento contrattuale.

In caso di Sospensione dell’intera rata: durante il periodo di sospensione matureranno ogni mese gli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Gli interessi maturati nel periodo di sospensione saranno ripartiti pro quota sulle residue rate a scadere.

La sospensione del finanziamento determinerà un prolungamento di pari durata temporale del piano di ammortamento originario.

 

Aggiornato al 27 gennaio 2021

AVVISO ALLA CLIENTELA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI MUTUI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 2012 (EMILIA ROMAGNA) ED ALLUVIONALI (EMILIA ROMAGNA E VENETO) DEL 2014. 

E’ FACOLTA’ DI TUTTI I CLIENTI IN POSSESSO DEI REQUISITI, DI SEGUITO ELENCATI, RICHIEDERE LA PROROGA DELLA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI MUTUI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 2012 (EMILIA ROMAGNA) ED ALLUVIONALI (EMILIA ROMAGNA E VENETO) DEL 2014.
Rif. art. 1, commi 946-950, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Legge di Bilancio 2021)

LEGGI TUTTO

DESTINATARI: i soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa in uno dei Comuni colpiti dal sisma 2012 (elenco aggiornato con la Legge n. 172 del 04/12/2017) e dall’alluvione 2014, titolari di mutui ipotecari o chirografari collegati ad immobili residenziali, commerciali ed industriali distrutti o resi inagibili o inabitabili anche parzialmente.

MODALITA’ DI SOSPENSIONE: I mutuatari hanno la possibilità di richiedere la delle rate dei finanziamenti come sopra indicato, fino al 31.03.2021.

Si ha diritto alla sospensione fino all’agibilità o all’abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza.

Pertanto le rate oggetto di sospensione concedibili saranno quelle scadenti nel periodo che va dal 31/12/2020 fino al 31/12/2021.

MODALITA’ DI RICHIESTA SOSPENSIONE: le richieste devono essere presentate su apposita modulistica Banca, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 28/12/200 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.

COSTI DI SOSPENSIONE: L’attivazione della sospensione è a titolo gratuito.

  • In caso di Sospensione della sola quota capitale: il mutuatario corrisponderà all’istituto, per la durata dei mesi di sospensione, una rata di soli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Terminata la sospensione, il finanziamento riprenderà il regolare ammortamento contrattuale.
  • In caso di Sospensione dell’intera rata: durante il periodo di sospensione matureranno ogni mese gli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Gli interessi maturati nel periodo di sospensione saranno ripartiti pro quota sulle residue rate a scadere.

La sospensione del finanziamento determinerà un prolungamento di pari durata temporale del piano di ammortamento originario.

AVVISO ALLA CLIENTELA. SOSPENSIONE DELLE RATE DEI FINANZIAMENTI IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI IL GIORNO 28 NOVEMBRE 2020 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BITTI, IN PROVINCIA DI NUORO.

È FACOLTA’ DI TUTTI I CLIENTI IN POSSESSO DEI REQUISITI DI SEGUITO ELENCATI RICHIEDERE LA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI FINANZIAMENTI IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI IL GIORNO 28 NOVEMBRE 2020 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BITTI, IN PROVINCIA DI NUORO.

 

Leggi tutto

DESTINATARI: soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici.

MODALITA’ DI SOSPENSIONE: I mutuatari hanno la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti come sopra indicato, fino al 31.03.2021. Si ha diritto alla sospensione fino all’agibilità o all’abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza. Pertanto le rate oggetto di sospensione concedibili saranno quelle scadenti nel periodo che va dal 02/12/2020 fino al 02/12/2021.

MODALITA’ DI RICHIESTA SOSPENSIONE: le richieste devono essere presentate su apposita modulistica Banca, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 28/12/200 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.

COSTI DI SOSPENSIONE: L’attivazione della sospensione è a titolo gratuito. In caso di Sospensione della sola quota capitale: il mutuatario corrisponderà all’istituto, per la durata dei mesi di sospensione, una rata di soli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Terminata la sospensione, il finanziamento riprenderà il regolare ammortamento contrattuale. In caso di Sospensione dell’intera rata: durante il periodo di sospensione matureranno ogni mese gli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Gli interessi maturati nel periodo di sospensione saranno ripartiti pro quota sulle residue rate a scadere.

La sospensione del finanziamento determinerà un prolungamento di pari durata temporale del piano di ammortamento originario.

AVVISO È PROROGATO, DI ULTERIORI DODICI MESI LO STATO DI EMERGENZA IN CONSEGUENZA DELL’EVENTO SISMICO CHE HA COLPITO IL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI CATANIA IL GIORNO 26 DICEMBRE 2018.

È FACOLTA’ DI TUTTI I CLIENTI IN POSSESSO DEI REQUISITI DI SEGUITO ELENCATI RICHIEDERE LA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI FINANZIAMENTI A SEGUITO DELL’EVENTO SISMICO CHE HA COLPITO IL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI CATANIA IL GIORNO 26 DICEMBRE 2018. COMUNI DI ACI BONACCORSI, DI ACI CATENA, DI ACI SANT'ANTONIO, DI ACIREALE, DI MILO, DI SANTA VENERINA, DI TRECASTAGNI, DI VIAGRANDE E DI ZAFFERANA ETNEA, IN PROVINCIA DI CATANIA

LEGGI TUTTO

DESTINATARI: clienti proprietari di immobili residenziali, commerciali ed industriali che siano stati distrutti o resi inagibili anche parzialmente a seguito dell’evento sismico che ha colpito il territorio dei Comuni della provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018.

MODALITA’ DI SOSPENSIONE: I mutuatari hanno la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti come sopra indicato, fino al 31.03.2021. Si ha diritto alla sospensione fino all’agibilità o all’abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza. Pertanto le rate oggetto di sospensione concedibili saranno quelle scadenti nel periodo che va dal 31/12/2020 fino al 31/12/2021.

MODALITA’ DI RICHIESTA SOSPENSIONE: le richieste devono essere presentate su apposita modulistica Banca, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 28/12/200 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.

COSTI DI SOSPENSIONE: L’attivazione della sospensione è a titolo gratuito.

  • In caso di Sospensione della sola quota capitale: il mutuatario corrisponderà all’istituto, per la durata dei mesi di sospensione, una rata di soli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Terminata la sospensione, il finanziamento riprenderà il regolare ammortamento contrattuale.
  • In caso di Sospensione dell’intera rata: durante il periodo di sospensione matureranno ogni mese gli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Gli interessi maturati nel periodo di sospensione saranno ripartiti pro quota sulle residue rate a scadere.

La sospensione del finanziamento determinerà un prolungamento di pari durata temporale del piano di ammortamento originario.

AVVISO È PROROGATO DI DODICI MESI LO STATO DI EMERGENZA IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEL PERIODO DAL 14 OTTOBRE ALL’8 NOVEMBRE 2019 NEL TERRITORIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA E DELLE PROVINCE DI SAVONA E DI LA SPEZIA

È FACOLTA’ DI TUTTI I CLIENTI IN POSSESSO DEI REQUISITI DI SEGUITO ELENCATI RICHIEDERE LA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI FINANZIAMENTI A SEGUITO DEL GRAVE DISAGIO SOCIO ECONOMICO DERIVANTE DAGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO COLPITO I TERRITORI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA E DELLE PROVINCE DI SAVONA E DI LA SPEZIA.

LEGGI TUTTO

DESTINATARI: clienti proprietari di immobili residenziali, commerciali ed industriali che siano stati distrutti o resi inagibili anche parzialmente a seguito degli eventi eccezionali verificatisi nel periodo dal 14 ottobre all’8 novembre 2019, nel territorio della Città metropolitana di Genova e delle Provincie di Savona e La spezia.

MODALITA’ DI SOSPENSIONE:
I mutuatari hanno la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti come sopra indicato, fino al 31.03.2021. Si ha diritto alla sospensione fino all’agibilità o all’abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza. Pertanto le rate oggetto di sospensione concedibili saranno quelle scadenti nel periodo che va dal 14/11/2020 fino al 14/11/2021.

MODALITA’ DI RICHIESTA SOSPENSIONE:
le richieste devono essere presentate su apposita modulistica Banca, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 28/12/200 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.

COSTI DI SOSPENSIONE:
L’attivazione della sospensione è a titolo gratuito.

  • In caso di Sospensione della sola quota capitale: il mutuatario corrisponderà all’istituto per la durata dei mesi di sospensione, una rata di soli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Terminata la sospensione, il finanziamento riprenderà il regolare ammortamento contrattuale.
  • In caso di Sospensione dell’intera rata: durante il periodo di sospensione matureranno ogni mese gli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Gli interessi maturati nel periodo di sospensione saranno ripartiti pro quota sulle residue rate a scadere. La sospensione del finanziamento determinerà un prolungamento di pari durata temporale del piano di ammortamento originario.

AVVISO ALLA CLIENTELA Eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito i territori della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli nella Regione Piemonte e della Provincia di Imperia nella Regione Liguria verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020.


È FACOLTA’ DI TUTTI I CLIENTI IN POSSESSO DEI REQUISITI DI SEGUITO ELENCATI RICHIEDERE LA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI FINANZIAMENTI IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEI GIORNI 2 E 3 OTTOBRE 2020 NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI BIELLA, DI CUNEO, DI NOVARA, DI VERBANO-CUSIO-OSSOLA E DI VERCELLI NELLA REGIONE PIEMONTE E DELLA PROVINCIA DI IMPERIA NELLA REGIONE LIGURIA.

Leggi tutto

DESTINATARI: clienti proprietari di immobili residenziali, commerciali ed industriali che siano stati distrutti o resi inagibili anche parzialmente a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli nella Regione Piemonte e della Provincia di Imperia nella Regione Liguria.

MODALITA’ DI SOSPENSIONE: I mutuatari hanno la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti come sopra indicato, fino al 31.01.2021.
Si ha diritto alla sospensione fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza.
Pertanto le rate oggetto di sospensione concedibili saranno quelle scadenti nel periodo che va dal 22/10/2020 fino al 31/10/2021.

MODALITA’ DI RICHIESTA SOSPENSIONE: le richieste devono essere presentate su apposita modulistica Banca, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 28/12/200 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.

COSTI DI SOSPENSIONE: L’attivazione della sospensione è a titolo gratuito.
In caso di Sospensione della sola quota capitale: il mutuatario corrisponderà all’istituto, per la durata dei mesi di sospensione, una rata di soli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Terminata la sospensione, il finanziamento riprenderà il regolare ammortamento contrattuale.

In caso di Sospensione dell’intera rata: durante il periodo di sospensione matureranno ogni mese gli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Gli interessi maturati nel periodo di sospensione saranno ripartiti pro quota sulle residue rate a scadere.
La sospensione del finanziamento determinerà un prolungamento di pari durata temporale del piano di ammortamento originario.

AVVISO SOSPENSIONE RATE ORDINANZA 29 FEBBRAIO 2020 N.642

Con riferimento all’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 29 febbraio 2020 n. 642 che dichiara lo stato di emergenza nei Comuni della” zona rossa “ fino al 31 luglio p.v. e  prevede  la sospensione , su richiesta, del pagamento delle rate dei mutui  per un periodo di 6 mesi. E’ FACOLTA’ DI TUTTI I CLIENTI IN POSSESSO DEI REQUISITI DI SEGUITO ELENCATI, RICHIEDERE LA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI FINANZIAMENTI (IPOTECARI/CHIROGRAFARI) A SEGUITO DELL’ORDINANZA N.642 DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE DEL 29 FEBBRAIO 2020.

 

LEGGI TUTTO

DESTINATARI: i clienti proprietari di immobili residenziali siti nei Comuni interessati dalle misure urgenti del contenimento del contagio sono nella Regione Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini ; nella regione Veneto: Vò che abbiano subito un danno relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.


MODALITA’ DI SOSPENSIONE: i mutuatari hanno la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti in scadenza a partire dalla data in cui si è verificato l’evento fino alla stessa data del 31 luglio 2020 (per un totale complessivo di 6 mesi), optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale. La sospensione potrà essere richiesta fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre il 31/07/2020.  

MODALITA’ DI RICHIESTA SOSPENSIONE: le richieste devono essere presentate su apposita modulistica Banca, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n.445 e successive modificazioni ed integrazioni.

COSTI DI SOSPENSIONE: L’attivazione della sospensione è a titolo gratuito. In caso di Sospensione della sola quota capitale: il mutuatario corrisponderà all’istituto, per la durata dei mesi di sospensione, una rata di soli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Terminata la sospensione, il finanziamento riprenderà il regolare ammortamento contrattuale. In caso di Sospensione dell’intera rata: durante il periodo di sospensione matureranno ogni mese gli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Gli interessi maturati nel periodo di sospensione saranno ripartiti pro quota sulle residue rate a scadere.

La sospensione del finanziamento determinerà un prolungamento di pari durata temporale del piano di ammortamento originario.

AVVISO DECRETO "CURA ITALIA": SOSPENSIONE RATE MUTUI PRIMA CASA

Il D.L. del 2 marzo 2020, n. 9 ha esteso l’ammissione ai benefici del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa anche agli eventi legati alla sospensione dal lavoro o alla riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni.

Lunedì 16 marzo 2020 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, il Decreto "CURA ITALIA" che ha confermato – con riferimento ai mutui prima casa - il “Fondo di Solidarietà” - come strumento da utilizzare per la sospensione delle rate.

LEGGI TUTTO

 

AVVISO LAVORATORI EX EMBRACO

BNL Gruppo BNP Paribas esprime la propria vicinanza ai lavoratori ex Embraco e alle loro famiglie che stanno affrontando un periodo di grande difficoltà, a causa della crisi che ha coinvolto la loro azienda, dando la possibilità ai dipendenti - clienti della Banca - di sospendere le rate di prestiti e mutui in essere, per un periodo pari a 12 mesi. Per la domanda di sospensione, ci si potrà rivolgere alle agenzie BNL presenti su tutto il territorio nazionale; è stato messo a disposizione anche il numero 060.060 per ogni ulteriore informazione e dettagli sull’iniziativa.

LEGGI TUTTO

DESTINATARI: lavoratori della società Ex Embraco titolari di mutui e prestiti BNL.

MODALITA’ DI SOSPENSIONE: i clienti hanno la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti in scadenza a partire dal 1° febbraio 2020 sino al 31 gennaio 2021, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale. Le richieste devono essere presentate su apposita modulistica Banca.

COSTI DI SOSPENSIONE: L’attivazione della sospensione è a titolo gratuito.

In caso di Sospensione della sola quota capitale: il mutuatario corrisponderà all’istituto, per la durata dei mesi di sospensione, una rata di soli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Terminata la sospensione, il finanziamento riprenderà il regolare ammortamento contrattuale.

In caso di Sospensione dell’intera rata: durante il periodo di sospensione matureranno ogni mese gli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Gli interessi maturati nel periodo di sospensione saranno ripartiti pro quota sulle residue rate a scadere.

La sospensione del finanziamento determinerà un prolungamento di pari durata temporale del piano di ammortamento originario.

AVVISO PROROGA SOSPENSIONE RATE FINANZIAMENTI PER I TERRITORI COLPITI DAGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018

E’ facoltà di tutti i clienti in possesso dei requisiti di seguito elencati, richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti (ipotecari/chirografari) a seguito del grave disagio socio economico derivante dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 2 ottobre 2018, hanno colpito i territori delle seguenti regioni: Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio,Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e province autonome di Trento e Bolzano e che nel periodo dall’8 all’11 novembre 2018 hanno interessato il territorio della provincia di Trapani.

LEGGI TUTTO

DESTINATARI: clienti proprietari di immobili residenziali o destinati ad attività di natura commerciale ed economica che, a seguito degli eventi sopra citati, siano stati sgomberati o resi inagibili anche parzialmente nei territori interessati dall’estensione dello stato di emergenza, dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 21/11/2019 (G.U. 281 del 30/11/2019).

MODALITA’ DI SOSPENSIONE: i mutuatari hanno la possibilità di richiedere la proroga della sospensione delle rate dei finanziamenti in scadenza per un totale complessivo di 12 mesi, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale.

La sospensione potrà essere richiesta fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre il 31/03/2020.

MODALITA’ DI RICHIESTA SOSPENSIONE: le richieste devono essere presentate su apposita modulistica Banca, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n.445 e successive modificazioni ed integrazioni.

COSTI DI SOSPENSIONE: L’attivazione della sospensione è a titolo gratuito.

In caso di Sospensione della sola quota capitale: il mutuatario corrisponderà all’istituto, per la durata dei mesi di sospensione, una rata di soli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Terminata la sospensione, il finanziamento riprenderà il regolare ammortamento contrattuale.

AVVISO EVENTI METEOROLOGICI STRAORDINARI CHE HANNO COLPITO DEI COMUNI DI BARBERINO DEL MUGELLO, DI BORGO SAN LORENZO, DI DICOMANO, DI FIRENZUOLA, DI MARRADI, DI PALAZZUOLO SUL SENIO, DI SCARPERIA, DI SAN PIERO, DI VAGLIA E DI VECCHIO (collocati nell’ambito della città metropolitana di Firenze) IL 9 DICEMBRE 2019

E’ FACOLTA’ DI TUTTI I CLIENTI IN POSSESSO DEI REQUISITI DI SEGUITO ELENCATI, RICHIEDERE LA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI FINANZIAMENTI (IPOTECARI/CHIROGRAFARI) A SEGUITO DELL’EVENTO SISMICO CHE HA COLPITO IL 9 DICEMBRE 2019 I TERRITORI DEI COMUNI DI BARBERINO DEL MUGELLO, DI BORGO SAN LORENZO, DI DICOMANO, DI FIRENZUOLA, DI MARRADI, DI PALAZZUOLO SUL SENIO, DI SCARPERIA, DI SAN PIERO, DI VAGLIA E DI VECCHIO (collocati nell’ambito della città metropolitana di Firenze). 

LEGGI TUTTO

DESTINATARI: i clienti proprietari di immobili residenziali o destinati ad attività di natura commerciale ed economica che, a seguito degli eventi sopra citati, siano stati sgomberati o resi inagibili anche parzialmente nei territori interessati dallo stato di emergenza sancito dallo Stato con delibera del Consiglio dei Ministri del 21/12/2019 ed ufficializzato con la G.U. del 03/01/2020.

MODALITA’ DI SOSPENSIONE: i mutuatari hanno la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti in scadenza a partire dalla data in cui si è verificato l’evento calamitoso fino alla stessa data dell’anno 2020 (per un totale complessivo di 12 mesi), optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale.
La sospensione potrà essere richiesta fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre il 31/03/2020.

MODALITA’ DI RICHIESTA SOSPENSIONE: le richieste devono essere presentate su apposita modulistica Banca, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n.445 e successive modificazioni ed integrazioni.

COSTI DI SOSPENSIONE: L’attivazione della sospensione è a titolo gratuito.

In caso di Sospensione della sola quota capitale: il mutuatario corrisponderà all’istituto, per la durata dei mesi di sospensione, una rata di soli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Terminata la sospensione, il finanziamento riprenderà il regolare ammortamento contrattuale.

AVVISO EVENTI METEOROLOGICI STRAORDINARI NOVEMBRE 2019 NEI TERRITORI DELLE CITTÀ DI VENEZIA, DI MATERA E DELLE RISPETTIVE ZONE LIMITROFE

È FACOLTÀ DI TUTTI I CLIENTI IN POSSESSO DEI REQUISITI DI SEGUITO ELENCATI, RICHIEDERE LA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI FINANZIAMENTI (IPOTECARI/CHIROGRAFARI) A SEGUITO DEL GRAVE DISAGIO SOCIO ECONOMICO DERIVANTE DAGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO COLPITO I TERRITORI DELLE CITTÀ DI VENEZIA, DI MATERA E DELLE RISPETTIVE ZONE LIMITROFE.

È PROROGATO, DI DODICI MESI, LO STATO DI EMERGENZA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VENEZIA INTERESSATO DAGLI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A PARTIRE DAL GIORNO 12 NOVEMBRE 2019.

LEGGI TUTTO

NOVITA'
È PROROGATO, DI DODICI MESI, LO STATO DI EMERGENZA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VENEZIA INTERESSATO DAGLI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A PARTIRE DAL GIORNO 12 NOVEMBRE 2019. È FACOLTA’ DI TUTTI I CLIENTI IN POSSESSO DEI REQUISITI DI SEGUITO ELENCATI RICHIEDERE LA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI FINANZIAMENTI A SEGUITO DEL GRAVE DISAGIO SOCIO ECONOMICO DERIVANTE DAGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO COLPITO I TERRITORI DELLA CITTÀ DI VENEZIA E ZONE LIMITROFE.

DESTINATARI: clienti proprietari di immobili residenziali, commerciali ed industriali che siano stati distrutti o resi inagibili anche parzialmente a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019 nel territorio della città di Venezia e zone limitrofe.

MODALITA’ DI SOSPENSIONE: I mutuatari hanno la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti come sopra indicato, fino al 31.01.2021. Si ha diritto alla sospensione fino all’agibilità o all’abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza. Pertanto le rate oggetto di sospensione concedibili saranno quelle scadenti nel periodo che va dal 12/11/2020 fino al 12/11/2021.

Eventi metereologici straordinari di novembre 2019 nei territori del comune di Matera e zone limitrofe
DESTINATARI
: clienti proprietari di immobili residenziali o destinati ad attività di natura commerciale ed economica che, a seguito degli eventi sopra citati, siano stati distrutti o resi inagibili anche parzialmente.

MODALITÀ DI SOSPENSIONE: I mutuatari hanno la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti in scadenza dal 12/11/2019 al 12/11/2020, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale.
La sospensione potrà essere richiesta fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre il 28/02/2020.

MODALITÀ DI RICHIESTA SOSPENSIONE: le richieste devono essere presentate su apposita modulistica Banca, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.

COSTI DI SOSPENSIONE: l’attivazione della sospensione è a titolo gratuito.

In caso di Sospensione della sola quota capitale: il mutuatario corrisponderà all’istituto, per la durata dei mesi di sospensione, una rata di soli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Terminata la sospensione, il finanziamento riprenderà il regolare ammortamento contrattuale.
In caso di Sospensione dell’intera rata: durante il periodo di sospensione matureranno ogni mese gli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Gli interessi maturati nel periodo di sospensione saranno ripartiti pro quota sulle residue rate a scadere.

La sospensione del finanziamento determinerà un prolungamento di pari durata temporale del piano di ammortamento originario.

AVVISO EVENTI METEOROLOGICI STRAORDINARI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO NAZIONALE NEI MESI DI SETTEMBRE E NOVEMBRE 2019

E’ FACOLTA’ DI TUTTI I CLIENTI IN POSSESSO DEI REQUISITI DI SEGUITO ELENCATI, RICHIEDERE LA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI FINANZIAMENTI (IPOTECARI/CHIROGRAFARI) A SEGUITO DEL GRAVE DISAGIO SOCIO ECONOMICO DERIVANTE DAGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO NAZIONALE NEL MESE DI SETTEMBRE e NOVEMBRE 2019.

LEGGI TUTTO

DESTINATARI: clienti proprietari di immobili residenziali o destinati ad attività di natura commerciale ed economica che, a seguito degli eventi sopra citati, siano stati sgomberati o resi inagibili anche parzialmente nei territori interessati dall’estensione dello stato di emergenza, dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 14/11/2019; di seguito l’elenco delle Regioni e Province interessate:

Regione/Provincia Autonoma Estensione temporale dell'evento
Abbruzzo 12 -13 novembre 2019
Basilicata 11 - 12 novembre 2019
Calabria dal 10 novembre 2019
Campania dal 3 novembre 2019
Emilia-Romagna dal 2 novembre 2019
Friuli-Venezia Giulia dal 12 novembre 2019
Liguria 22 - 24 novembre 2019
Marche 12 novembre 2019
Piemonte 21 - 25 novembre 2019
Puglia dal 12 novembre 2019
Toscana dal 3 novembre 2019
Veneto dal 12 novembre 2019
Sicilia: Provincie di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palwermo, Ragus, Siracusa e Trapani a partire dal mese di settembre 2019

MODALITA’ DI SOSPENSIONE: i mutuatari hanno la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti in scadenza a partire dalla data in cui si è verificato l’evento calamitoso fino alla stessa data dell’anno 2020 (per un totale complessivo di 12 mesi), optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale. La sospensione potrà essere richiesta fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre il 28/02/2020.

MODALITA’ DI RICHIESTA SOSPENSIONE: le richieste devono essere presentate su apposita modulistica Banca, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n.445 e successive modificazioni ed integrazioni.

COSTI DI SOSPENSIONE: L’attivazione della sospensione è a titolo gratuito. In caso di Sospensione della sola quota capitale: il mutuatario corrisponderà all’istituto, per la durata dei mesi di sospensione, una rata di soli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Terminata la sospensione, il finanziamento riprenderà il regolare ammortamento contrattuale.

In caso di Sospensione dell’intera rata: durante il periodo di sospensione matureranno ogni mese gli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Gli interessi maturati nel periodo di sospensione saranno ripartiti pro quota sulle residue rate a scadere.

La sospensione del finanziamento determinerà un prolungamento di pari durata temporale del piano di ammortamento originario.

AVVISO EVENTI METEOROLOGICI STRAORDINARI OTTOBRE 2019 (PROVINCIA DI ALESSANDRIA)

E’ FACOLTA’ DI TUTTI I CLIENTI IN POSSESSO DEI REQUISITI DI SEGUITO ELENCATI, RICHIEDERE LA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI FINANZIAMENTI (IPOTECARI/CHIROGRAFARI) A SEGUITO DEL GRAVE DISAGIO SOCIO ECONOMICO DERIVANTE DAGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA NEI GIORNI DAL 19 AL 22 OTTOBRE 2019.

LEGGI TUTTO

DESTINATARI: clienti proprietari di immobili residenziali o destinati ad attività di natura commerciale ed economica che, a seguito degli eventi sopra citati, siano stati sgomberati o resi inagibili anche parzialmente.

MODALITA’ DI SOSPENSIONE: I mutuatari hanno la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti in scadenza dal 19/10/2019 al 19/10/2020, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale. La sospensione potrà essere richiesta fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre il 28/02/2020.

MODALITA’ DI RICHIESTA SOSPENSIONE: le richieste devono essere presentate su apposita modulistica Banca, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.

COSTI DI SOSPENSIONE: L’attivazione della sospensione è a titolo gratuito. In caso di Sospensione della sola quota capitale: il mutuatario corrisponderà all’istituto, per la durata dei mesi di sospensione, una rata di soli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Terminata la sospensione, il finanziamento riprenderà il regolare ammortamento contrattuale.

In caso di Sospensione dell’intera rata: durante il periodo di sospensione matureranno ogni mese gli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Gli interessi maturati nel periodo di sospensione saranno ripartiti pro quota sulle residue rate a scadere.

La sospensione del finanziamento determinerà un prolungamento di pari durata temporale del piano di ammortamento originario.

AVVISO È PROROGATO, DI SEI MESI LO STATO DI EMERGENZA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FORMAZZA (PROV. DI VERBANO-CUSIO-OSSOLA) INTERESSATO DAGLI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEI GIORNI 11 GIUGNO E 12 AGOSTO 2019.

E’ FACOLTA’ DI TUTTI I CLIENTI IN POSSESSO DEI REQUISITI DI SEGUITO ELENCATI, RICHIEDERE LA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI FINANZIAMENTI (IPOTECARI/CHIROGRAFARI) A SEGUITO DEL GRAVE DISAGIO SOCIO ECONOMICO DERIVANTE DAGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI FORMAZZA (PROV. DI VERBANO-CUSIO-OSSOLA) NEI GIORNI 11 GIUGNO E 12 AGOSTO 2019.

LEGGI TUTTO

DESTINATARI: clienti proprietari di immobili residenziali o destinati ad attività di natura commerciale ed economica che, a seguito degli eventi sopra citati, siano stati sgomberati o resi inagibili anche parzialmente.

MODALITA’ DI SOSPENSIONE: I mutuatari hanno la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti come sopra indicato, fino al 31.03.2021. Si ha diritto alla sospensione fino all’agibilità o all’abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza. Pertanto le rate oggetto di sospensione concedibili saranno quelle scadenti nel periodo che va dal 06.11.2020 al 06.05.2021.

MODALITA’ DI RICHIESTA SOSPENSIONE: le richieste devono essere presentate su apposita modulistica Banca, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 28/12/200 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.

COSTI DI SOSPENSIONE: L’attivazione della sospensione è a titolo gratuito.

In caso di Sospensione della sola quota capitale: il mutuatario corrisponderà all’istituto, per la durata dei mesi di sospensione, una rata di soli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Terminata la sospensione, il finanziamento riprenderà il regolare ammortamento contrattuale.

In caso di Sospensione dell’intera rata: durante il periodo di sospensione matureranno ogni mese gli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Gli interessi maturati nel periodo di sospensione saranno ripartiti pro quota sulle residue rate a scadere.

La sospensione del finanziamento determinerà un prolungamento di pari durata temporale del piano di ammortamento originario.

AVVISO EVENTI METEOROLOGICI STRAORDINARI 11 E 12 GIUGNO 2019 (BRESCIA, LECCO E SONDRIO)

È facoltà di tutti i clienti in possesso dei requisiti di seguito elencati richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti (ipotecari/chirografari) a seguito del grave disagio socio economico derivante dagli eccezionali eventi meteorologici dell'11 e 12 giugno 2019, che hanno colpito il territorio delle province di Brescia, Lecco e Sondrio.

LEGGI TUTTO

DESTINATARI: clienti proprietari di immobili residenziali o destinati ad attività di natura commerciale ed economica che, a seguito degli eventi sopra citati, siano stati siano stati distrutti o resi inagibili anche parzialmente.

MODALITÀ DI SOSPENSIONE: I mutuatari hanno la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti in scadenza dal 01/07/2019 al 30/06/2020, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale.

La sospensione potrà essere richiesta fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre il 30/06/2020.

MODALITÀ DI RICHIESTA SOSPENSIONE: le richieste devono essere presentate su apposita modulistica Banca, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.

COSTI DI SOSPENSIONE: l’attivazione della sospensione è a titolo gratuito.

In caso di Sospensione della sola quota capitale: il mutuatario corrisponderà all’istituto, per la durata dei mesi di sospensione, una rata di soli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Terminata la sospensione, il finanziamento riprenderà il regolare ammortamento contrattuale.

In caso di Sospensione dell’intera rata: durante il periodo di sospensione matureranno ogni mese gli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Gli interessi maturati nel periodo di sospensione saranno ripartiti pro quota sulle residue rate a scadere.

La sospensione del finanziamento determinerà un prolungamento di pari durata temporale del piano di ammortamento originario.

AVVISO EVENTI METEREOLOGICI ECCEZIONALI 2 OTTOBRE 2018 (EMILIA ROMAGNA E VENETO)

Tutti i clienti in possesso dei requisiti di seguito elencati, richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti (ipotecari/chirografari) a seguito del grave disagio socio economico derivante dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 02 ottobre 2018, hanno colpito i territori delle seguenti regioni: Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e province autonome di Trento e Bolzano.

LEGGI TUTTO

DESTINATARI: clienti proprietari di immobili residenziali o destinati ad attività commerciali, agricole ed industriali che, a seguito degli eventi sopra citati, siano stati oggetto di sgombero.

MODALITÀ DI SOSPENSIONE: I mutuatari hanno la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti come sopra indicato relativamente alle rate in scadenza a partire dal 31 Ottobre 2018 sino al 01/10/2019, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale.

MODALITÀ DI RICHIESTA SOSPENSIONE: le richieste devono essere presentate su apposita modulistica Banca, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.

COSTI DI SOSPENSIONE: l'attivazione della sospensione è a titolo gratuito.

  • In caso di Sospensione della sola quota capitale: il mutuatario corrisponderà all’istituto, per la durata dei mesi di sospensione, una rata di soli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Terminata la sospensione, il finanziamento riprenderà il regolare ammortamento contrattuale.
  • In caso di Sospensione dell’intera rata: durante il periodo di sospensione matureranno ogni mese gli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Gli interessi maturati nel periodo di sospensione saranno ripartiti pro quota sulle residue rate a scadere.

La sospensione del finanziamento determinerà un prolungamento di pari durata temporale del piano di ammortamento originario.

AVVISO CROLLO DEL PONTE "MORANDI" DI GENOVA 2018

È facoltà di tutti i clienti in possesso dei requisiti di seguito elencati richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti a seguito del grave disagio socio economico derivante dal crollo del ponte "Morandi" di Genova avvenuto il 14 agosto 2018.

LEGGI TUTTO

DESTINATARI: clienti proprietari di immobili residenziali, commerciali ed industriali che abbiano subito danni, anche parziali, a seguito del crollo del ponte o che in conseguenza del suddetto crollo siano stati sgomberati e/o dichiarati inagibili.

MODALITA’ DI SOSPENSIONE: I mutuatari hanno la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti come sopra indicato sino al 15 Agosto 2019, relativamente alle rate scadenti nel periodo decorrente dal 31 Agosto 2018 al 31 Agosto 2019, optando tra la sospensione dell’intera rata oppure della sola quota capitale.

MODALITA’ DI RICHIESTA SOSPENSIONE: le richieste devono essere presentate su apposita modulistica Banca, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 28/12/200 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.

COSTI DI SOSPENSIONE: L'attivazione della sospensione è a titolo gratuito.

  • In caso di Sospensione della sola quota capitale: il mutuatario corrisponderà all’istituto, per la durata dei mesi di sospensione, una rata di soli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Terminata la sospensione, il finanziamento riprenderà il regolare ammortamento contrattuale.
  • In caso di Sospensione dell'intera rata: durante il periodo di sospensione matureranno ogni mese gli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Gli interessi maturati nel periodo di sospensione saranno ripartiti pro quota sulle residue rate a scadere.

La sospensione del finanziamento determinerà un prolungamento di pari durata temporale del piano di ammortamento originario.

AVVISO FRANA STIGLIANO DICEMBRE 2017 

È facoltà di tutti i clienti in possesso dei requisiti elencati di seguito richiedere la sospensione delle rate dei mutui a seguito dell'evento franoso che ha colpito il territorio del Comune di Stigliano in provincia di Matera ( Rif. Ordinanza CDPC del 16 febbraio 2018 n. 507 pubblicata in G.U. n. 47 del 26 febbraio 2018)

LEGGI TUTTO

DESTINATARI: titolari di mutuo ipotecario o chirografario, residenti o aventi sede legale e/o operativa nel territorio del Comune di Stigliano, che autocertifichino i danni subiti in occasione della calamità occorsa.

MODALITA’ DI SOSPENSIONE: i mutuatari hanno la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti come sopra indicato per un periodo non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (27 giugno 2018), optando tra la sospensione dell’intera rata oppure della sola quota capitale.

MODALITA’ DI RICHIESTA SOSPENSIONE: le richieste, corredate di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 445/2000, devono pervenire all’Istituto - tramite l’agenzia di riferimento del cliente entro il 18 maggio 2018.

COSTI DI SOSPENSIONE: L’attivazione della sospensione è a titolo gratuito.

  • In caso di Sospensione della sola quota capitale: il mutuatario corrisponderà all’istituto, per la durata dei mesi di sospensione, una rata di soli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Terminata la sospensione, il finanziamento riprenderà il regolare ammortamento contrattuale.
  • In caso di Sospensione dell’intera rata: durante il periodo di sospensione matureranno ogni mese gli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Gli interessi maturati nel periodo di sospensione saranno ripartiti pro quota sulle residue rate a scadere.

La sospensione del finanziamento determinerà un prolungamento di pari durata temporale del piano di ammortamento originario.

AVVISO SISMA ISCHIA 21 AGOSTO 2017 

Tutti i clienti in possesso dei requisiti elencati di seguito possono richiedere la sospensione delle rate dei mutui a seguito dell’evento sismico che ha colpito il territorio dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’isola di Ischia il 21 agosto 2017 (Rif. Legge 205 del 27 dicembre 2017 Legge di Bilancio)

LEGGI TUTTO

DESTINATARI: titolari finanziamenti ipotecari collegati ad immobili residenziali, commerciali e industriali inagibili e che hanno trasmesso agli uffici dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competenti la dichiarazione di inagibilità dell’immobile ai sensi DPR 445/2000.

MODALITA’ DI SOSPENSIONE: è possibile richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti come sopra indicato sino al 31 dicembre 2020, optando tra la sospensione dell’intera rata oppure della sola quota capitale.

MODALITA’ DI RICHIESTA SOSPENSIONE: le richieste, corredate di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 445/2000, devono pervenire all’Istituto - tramite l’agenzia di riferimento del cliente.

COSTI DI SOSPENSIONE: l'attivazione della sospensione è a titolo gratuito.

  • In caso di Sospensione della sola quota capitale: il mutuatario corrisponderà all’istituto, per la durata dei mesi di sospensione, una rata di soli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Terminata la sospensione, il finanziamento riprenderà il regolare ammortamento contrattuale.
  • In caso di Sospensione dell’intera rata: durante il periodo di sospensione matureranno ogni mese gli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Gli interessi maturati nel periodo di sospensione saranno ripartiti pro quota sulle residue rate a scadere.

La sospensione del finanziamento determinerà un prolungamento di pari durata temporale del piano di ammortamento originario.

AVVISO PLAFOND CASA - CONVENZIONE ABI-CDP

Con la convenzione tra Cassa Depositi e Prestiti ed ABI del 20 novembre 2013 vengono definite, ai sensi del DL. 102/2013 convertito in L.124/2013, le linee guida per l’accesso al Plafond casa, strumento tramite il quale CDP mette a disposizione delle banche aderenti fondi da destinarsi all’erogazione di mutui per l’acquisto e la ristrutturazione di Immobili residenziali.

LEGGI TUTTO

 BNL ha aderito all’iniziativa Plafond Casa.

Le caratteristiche dell’offerta plafond casa sono riepilogate nella Scheda Mutuo Offerta “Plafond Casa"

 Scheda Mutuo Offerta “Plafond Casa"

 
TRASPARENZA DATI SOCIETARI PROSPETTI CONSOB RECLAMI-RICORSI-CONCILIAZIONE RICHIESTA DOCUMENTI ARBITRO CONTROVERSIE FINANZIARIE PRIVACY CARTA RESPONSABILITÀ DATI PERSONALI NOTE LEGALI COOKIE CONTATTI ISTITUZIONALI PSD2 DAC6
I contenuti del sito hanno prevalentemente carattere promozionale e finalità pubblicitarie
 
Individui e Famiglie
BNL X Conti Carte Protezione Mutui Prestiti Investimenti Internet e Mobile Mobile Payment Bonus Cashback di Governo Guide Noleggio auto lungo termine Programma-Fedelta
Private Banking
Chi Siamo Soluzioni su Misura Soluzioni Esclusive Market Strategy Entrepreneurs Mobile Payment
Professionisti e Imprese
Internet e Mobile Incassi e Pagamenti Telepass x biz Carte Finanziamenti Protezione Il tuo progetto Partners BNL Noleggio a lungo termine Noleggio a lungo termine Casse
Corporate
Gestisci la liquidità Finanzia la tua crescita Lavora con estero Contatti my hub BNL BNP Paribas stanzia 10 miliardi di euro per aziende e filiere WellMAKERS by BNP Paribas Acceleriamo il cambiamento
Pubblica Amministrazione
Finanza pubblica e gestione dinamica del debito Investimento delle risorse liquide degli Enti Gestione dei flussi finanziari
Scopri BNL
Chi Siamo Press Room Studi e Ricerche Partnership ed Eventi Coronavirus: iniziative BNL per le imprese Coronavirus: Operatività e accesso ai servizi Ritiro delle Pensioni Indicazioni per i Clienti BNL Lavora Con Noi Insieme siamo più forti
Responsabilita Sociale
Fondazione BNL Responsabilita Economica Responsabilita come Datore di Lavoro Responsabilita Verso La Comunità Responsabilita Ambientale Organizzazione e Governance Relazioni e Bilanci Il Gruppo BNP Paribas Rating extra finanziari e premi Servizio clienti sordi BNP Paribas Italia al fianco della Croce Rossa Italiana. BNP PARIBAS NUOVI FONDI A SUPPORTO DELLE FASCE FRAGILI POPOLAZIONE