Il sistema giuridico italiano prevede, per determinate categorie di Enti ed Organismi pubblici, l’istituzione obbligatoria di un servizio di tesoreria o di cassa, in analogia a quanto disposto per l’Amministrazione Centrale dello Stato, che si avvale del Servizio di Tesoreria Statale per l’attività di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese.
Ciò in quanto il Legislatore ha inteso far sì che il maneggio di denaro pubblico venga affidato ad un soggetto estraneo all’apparato pubblico, del tutto autonomo rispetto a quest’ultimo e svincolato da ogni forma di dipendenza gerarchica e/o funzionale.
I servizi di tesoreria e di cassa, che possono, pertanto, definirsi servizi pubblici, in quanto assegnati ed espletati nell’interesse della collettività, hanno per oggetto le seguenti attività:
La legge impone ad alcune categorie di Enti (fra i quali le Regioni, le Province ed i Comuni) di avvalersi di un servizio di tesoreria.
Tale tipologia di servizio riguarda l’intero movimento finanziario dell’Ente e, quindi, tutte indistintamente le correlate operazioni di riscossione e di pagamento, che vengono disposte dall’Ente medesimo attraverso l’emissione di appositi ordinativi finanziari (rispettivamente reversali e mandati) aventi precisi requisiti formali.
Ne deriva che l’Ente può avere un solo tesoriere (che può essere una Banca singola oppure un Raggruppamento Temporaneo di Imprese) e che non sono in alcun caso ammissibili operazioni contabili al di fuori del servizio di tesoreria.
Il tesoriere è obbligato a gestire il servizio nel rigoroso rispetto degli stanziamenti previsti nel bilancio finanziario di previsione dell’Ente e delle sue eventuali variazioni e, quindi, prima di dare corso a qualsiasi operazione di pagamento, deve accertare che il relativo titolo di spesa, oltre ad essere formalmente regolare, trovi esatta capienza nella correlata posta di bilancio.
Inoltre, al termine di ciascun esercizio finanziario, il tesoriere è obbligato alla c.d. resa del conto.
Per altre categorie di Enti (fra i quali le Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, gli I.A.C.P., le A.T.E.R., le Istituzioni Scolastiche Statali, le Università, ecc.), le rispettive norme di contabilità prevedono invece l’istituzione di un servizio di cassa.
Questa tipologia di servizio – che si estrinseca sempre attraverso l’emissione di ordinativi finanziari (reversali e mandati) - comporta compiti e responsabilità diverse per la Banca che lo gestisce, non essendo la stessa obbligata ad operare nel rispetto degli stanziamenti di bilancio né a produrre la resa del conto alla fine dell’esercizio.
In linea di principio, inoltre, è possibile che un Ente si avvalga, per determinate occorrenze funzionali, di una Banca diversa da quella alla quale ha affidato il servizio di cassa.
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