In data 20 febbraio 2014 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato il Decreto n.57, dal titolo “Regolamento concernente l’individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell’art.5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27”.
In particolare, il capo II del DM suddetto stabilisce, agli art. 4 e 5, che le banche tengano conto del rating di legalità attribuito ai fini di una riduzione dei tempi e dei costi per la concessione di finanziamenti e che successivamente monitorino la persistenza del rating di legalità ed il relativo punteggio ai fini dell'eventuale revisione delle condizioni applicate a tale clientela. Inoltre, l’art. 6 stabilisce che le banche predispongano e pubblichino sul proprio sito internet una relazione sui casi in cui il rating di legalità non ha influito sui tempi e sui costi di istruttoria o sulle condizioni economiche di erogazione, illustrandone le ragioni sottostanti.
A tale proposito BNL comunica che nel corso del 2020, 413 imprese munite di rating di legalità hanno presentato domande di finanziamento e di queste 391 domande sono state accolte.
Con riferimento alle 391 domande che sono state accolte:
• 128 imprese hanno potuto usufruire di tempi di istruttoria ridotti grazie al rating di legalità;
• 190 imprese non hanno goduto di benefici in quanto i risultati dell'analisi creditizia hanno prevalso sulle considerazioni derivanti dal rating di legalità;
• 73 imprese non hanno presentato istanza per ottenere i benefici discendenti dal rating di legalità.
Infine, per quanto riguarda le 22 domande non accolte, esse fanno riferimento ad imprese il cui merito creditizio è stato giudicato insufficiente.